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AS 2001 839

Ordinanza sulle borse di studio a studenti e artisti stranieri in Svizzera

Ordinanza sulle borse di studio a studenti e artisti stranieri in Svizzera

Modifica del 14 febbraio 2001

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 14 dicembre 19871 sulle borse di studio a studenti e artisti stranieri in Svizzera è modificata come segue:

Art. 6 Ammontare delle borse Gli importi base mensili delle borse sono di: a. 1500 franchi per gli studenti dei corsi preparatori e linguistici; b. 1600 franchi per gli studenti senza titolo universitario; c. 1820 franchi per i postlaureati I, vale a dire per gli studenti con licenza o ti- tolo universitario equivalente; d. 2200 franchi per i postlaureati II, vale a dire per gli studenti con dottorato o titolo equivalente che hanno svolto un periodo d’insegnamento o di ricerca di almeno due anni in un istituto universitario, nonché per i medici che lavo- rano come assistenti in una clinica universitaria; e. 2200 franchi per i giovani professori senza incarico d’insegnamento in un’università svizzera; f. 3300 franchi per i giovani professori incaricati di un programma d’insegna- mento in un’università svizzera; g. 1820 franchi per i giovani artisti.

Art. 7 cpv. 1 lett. a e b

1 Il DFI può, su domanda, concedere ai borsisti gli assegni seguenti:

a. assegno mensile d’economia domestica coniugale di 1000 franchi; b. assegno mensile per figlio di 350 franchi.

1 RS 416.21

2001-0122 839

Borse di studio a studenti e artisti stranieri RU 2001

II La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2001.

14 febbraio 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz