AS 2001 839
Ordinanza sulle borse di studio a studenti e artisti stranieri in Svizzera
Ordinanza sulle borse di studio a studenti e artisti stranieri in Svizzera
Modifica del 14 febbraio 2001
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 14 dicembre 19871 sulle borse di studio a studenti e artisti stranieri in Svizzera è modificata come segue:
Art. 6 Ammontare delle borse Gli importi base mensili delle borse sono di: a. 1500 franchi per gli studenti dei corsi preparatori e linguistici; b. 1600 franchi per gli studenti senza titolo universitario; c. 1820 franchi per i postlaureati I, vale a dire per gli studenti con licenza o ti- tolo universitario equivalente; d. 2200 franchi per i postlaureati II, vale a dire per gli studenti con dottorato o titolo equivalente che hanno svolto un periodo d’insegnamento o di ricerca di almeno due anni in un istituto universitario, nonché per i medici che lavo- rano come assistenti in una clinica universitaria; e. 2200 franchi per i giovani professori senza incarico d’insegnamento in un’università svizzera; f. 3300 franchi per i giovani professori incaricati di un programma d’insegna- mento in un’università svizzera; g. 1820 franchi per i giovani artisti.
Art. 7 cpv. 1 lett. a e b
1 Il DFI può, su domanda, concedere ai borsisti gli assegni seguenti:
a. assegno mensile d’economia domestica coniugale di 1000 franchi; b. assegno mensile per figlio di 350 franchi.
1 RS 416.21
2001-0122 839
Borse di studio a studenti e artisti stranieri RU 2001
II La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2001.
14 febbraio 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz