AS 2001 917
Ordinanza concernente l'entrata in vigore della legge sul personale federale per le FFS e il mantenimento in vigore di taluni atti legislativi (Ordinanza concernente l'entrata in vigore della LPers per le FFS)
Ordinanza concernente l’entrata in vigore della legge sul personale federale per le FFS e il mantenimento in vigore di taluni atti legislativi (Ordinanza concernente l’entrata in vigore della LPers per le FFS)
del 20 dicembre 2000
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 39 capoverso 2 e 42 capoverso 2 della legge del 24 marzo 20001 sul personale federale (LPers), ordina:
Art. 1 Entrata in vigore del nuovo diritto 1 La legge del 24 marzo 2000 sul personale federale entra in vigore il 1° gennaio
2001 per le Ferrovie federali svizzere.
2 L’ordinanza quadro del 20 dicembre 20002 relativa alla legge sul personale fede- rale (ordinanza quadro LPers) si applica alle Ferrovie federali svizzere. 3 Per la Posta Svizzera, l’amministrazione federale e le rispettive unità organizzative decentralizzate, i Servizi del Parlamento, il Tribunale federale e le Commissioni fe- derali di ricorso e d’arbitrato rimangono in vigore l’ordinamento dei funzionari del 30 giugno 19273 (OF) e il diritto d’esecuzione relativo all’OF.
Art. 2 Mantenimento in vigore di disposizioni dell’OF Oltre all’articolo 48 capoversi 1-5ter OF4, mantenuto in vigore secondo l’articolo 39 capoverso 2 LPers, per le FFS permangono in vigore anche gli articoli 6 capoverso 3
Art. 3 Non applicazione e modifica del diritto vigente 1 Il diritto d’esecuzione relativo all’OF5 concernente le FFS non è più applicato se contraddice la LPers o l’ordinanza quadro LPers del 20 dicembre 20006.
RS 172.220.112
2000-2747 917
Ordinanza concernente l’entrata in vigore della LPers per le FFS RU 2001
2 Il regolamento dei funzionari 2 del 15 marzo 19937 (RF 2) è modificato come se- gue:
Art. 1 cpv. 1 e 2
1 Stralcio delle seguenti espressioni:
CPS la Cassa pensioni e di soccorso delle FFS; FFS le Ferrovie federali svizzere. Modifica della seguente espressione: DG la Direzione generale della Posta. 2 Il presente regolamento è applicabile ai funzionari della Posta, di seguito chiamata «aziende».
Art. 5 cpv. 2 2 All’atto della prima nomina, il funzionario riceve l’ordinamento dei funzionari, il regolamento dei funzionari 2 e l’ordinanza del 24 agosto 19948 concernente la Cassa pensioni della Confederazione (statuti della CPC).
Art. 11 cpv. 2-4 2 Il lavoro aggiuntivo è dato quando un funzionario a tempo parziale deve lavorare occasionalmente più della durata di lavoro convenuta nell’ambito della durata nor- male di lavoro di 8,4 ore al giorno o di 42 ore alla settimana. Le ore di lavoro ordi- nate oltre la durata normale sono considerate lavoro supplementare. 3 Il lavoro supplementare è dato quando il funzionario deve lavorare più di 8,4 ore al giorno o più di 42 ore alla settimana oppure in un giorno di congedo. 4 La durata del lavoro, il lavoro aggiuntivo e il lavoro supplementare non devono superare complessivamente 10,4 ore al giorno, salvo in casi isolati.
Art. 28 cpv. 4 4 Le multe sono devolute alla cassa di un istituto di beneficenza dell’azienda o, a difetto, alla CPC.
Art. 29 cpv. 3 3 L’autorità eleggente può sciogliere il rapporto di servizio provvisorio con preavvi- so scritto di 30 giorni o, per motivi gravi, farlo cessare immediatamente. In ogni ca- so, va comunicato per scritto all’interessato se questo provvedimento debba essere considerato un licenziamento per propria colpa, nel senso degli statuti della CPC del 24 agosto 19949.
7 RS 172.221.102.1 8 RS 172.222.1 9 RS 172.222.1
Ordinanza concernente l’entrata in vigore della LPers per le FFS RU 2001
Art. 34 cpv. 2 Abrogato
Art. 40 cpv. 2
2 La competenza per accordare un supplemento sull’importo massimo del salario
spetta al Consiglio federale e al Consiglio di amministrazione della Posta se sono l’autorità eleggente, alla DG della Posta negli altri casi.
Art. 41 cpv. 2 2 Il DFF suddivide in 13 zone i luoghi di servizio che danno diritto a un’indennità di residenza secondo i criteri menzionati nell’articolo 37 capoverso 1 OF10. Gli importi previsti figurano in allegato al regolamento dei funzionari (1) del 10 novembre 195911 (RF 1). Le aziende pubblicano gli importi determinanti in modo appropriato per il loro ambito.
Art. 73 cpv. 2 2 Se l’assenza dal servizio dura più di un anno, il salario è dimezzato; l’ammontare del salario ridotto e dell’indennità di residenza, dell’indennità complementare, del- l’indennità di soggiorno all’estero come pure dell’assegno familiare e di quello per i figli non ridotti non può essere inferiore alle prestazioni dell’assicurazione obbliga- toria contro gli infortuni oppure alle prestazioni a cui il funzionario avrebbe diritto in caso di invalidità secondo gli articoli 39-42 degli statuti della CPC del 24 agosto 199412. Una ripresa del lavoro, in ragione di almeno il 50 per cento e non inferiore a tre mesi, interrompe l’assenza; una ripresa inferiore interrompe l’assenza soltanto se il certificato medico non attribuisce la nuova assenza alle stesse cause.
Art. 77 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 lett. d 1 In caso di infortunio professionale (art. 7 cpv. 1 LAINF13) che cagioni lesioni cor- porali, invalidità o morte, o di pregiudizio alla salute conseguente a malattia profes- sionale parificabile a un infortunio professionale (art. 9 LAINF), sorge il diritto alle seguenti prestazioni: b. per il coniuge superstite e gli orfani una rendita calcolata in base alle dispo- sizioni degli articoli 35-37 degli statuti della CPC del 24 agosto 199414 e al guadagno determinante; le rendite degli orfani di padre e di madre ammon- tano nondimeno, per un figlio, al 35 per cento del guadagno determinante e, per due figli, al 50 per cento di questo guadagno. In caso di nuove nozze, il coniuge superstite può chiedere l’indennità prevista nell’articolo 34 capo- verso 4 degli statuti della CPC del 24 agosto 1994.
10 RS 172.221.10 11 RS 172.221.101 12 RS 172.222.1 13 RS 832.20 14 RS 172.222.1
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2 Il computo delle prestazioni di assicurazione è disciplinato come segue:
d. i redditi conseguiti dal funzionario che ha ripreso parzialmente o totalmente la propria attività sono computati, per analogia, giusta l’articolo 20 capover- so 1 lettera c degli statuti della CPC del 24 agosto 1994.
Art. 84 Passaggio in un altro servizio della Confederazione (art. 53)
Il funzionario che desidera passare dalla Posta alle Ferrovie federali svizzere (FFS) o nell’amministrazione generale della Confederazione deve chiedere debitamente lo scioglimento del rapporto di servizio.
Art. 86 Modificazione o scioglimento del rapporto di servizio per motivi gravi (art. 55)
L’autorità eleggente che intende modificare o sciogliere per un motivo grave il rap- porto di servizio di un funzionario prima della scadenza del periodo amministrativo, deve dargli la possibilità di spiegarsi sui fatti e, se è il caso, sulla questione della colpa. In caso di licenziamento, è tenuta a comunicargli per scritto se lo sciogli- mento del rapporto di servizio vale come licenziamento per propria colpa, ai sensi degli statuti della CPC del 24 agosto 199415.
Art. 88 Mancata riconferma (art. 57)
L’autorità eleggente che non intende rinnovare il rapporto di servizio comunica per scritto al funzionario se il provvedimento vale come mancata riconferma per propria colpa, ai sensi degli statuti della CPC del 24 agosto 199416.
Art. 91 cpv. 2 e 3 2 Se il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale è inammissibile, contro le decisioni di prima istanza emanate dalla Direzione generale della Posta può essere interposto ricorso al DATEC. Quest’ultimo decide definitivamente. 3 Le decisioni su ricorso emanate dalla Direzione generale della Posta per le quali non è ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale sono de- finitive. Le aziende possono prevedere due istanze di ricorso per tali casi.
15 RS 172.222.1 16 RS 172.222.1
Ordinanza concernente l’entrata in vigore della LPers per le FFS RU 2001
Art. 4 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2001.
20 dicembre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz