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AS 2002 1098

Ordinanza del DEFR sui vegetali vietati

Ordinanza del DFE sui vegetali vietati

del 15 aprile 2002

Il Dipartimento federale dell’economia, visto l’articolo 26 capoverso 4 dell’ordinanza del 28 febbraio 20011 sulla protezione dei vegetali, ordina:

Art. 1 Divieto La produzione e la messa in commercio dei vegetali menzionati nell’allegato sono vietate.

Art. 2 Disposizione transitoria La messa in commercio di vegetali di Cotoneaster Ehrh. e Stranvaesia Lindl. già prodotti o in produzione al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza è autorizzata fino al 31 dicembre 2002 per quanto essi soddisfino le esigenze in vi- gore prima della modifica del 15 aprile2 dell’ordinanza del 28 febbraio 2001 sulla protezione dei vegetali.

Art. 3 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2002.

15 aprile 2002 Dipartimento federale dell’economia: Pascal Couchepin

RS 916.205.1 1 RS 916.20 2 RU 2002 945

1098 2002-0016

Vegetali vietati. O del DFE RU 2002

Allegato (art. 1)

Lista dei vegetali di cui sono vietate la produzione e la messa in commercio

1. Cotoneaster Ehrh.

2. Stranvaesia Lindl. (= Photinia davidiana Cardot e Photinia nussia Cardot)

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