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AS 2002 3050

Ordinanza concernente il prezzo d'obiettivo, i supplementi e gli aiuti nel settore lattiero

Ordinanza concernente il prezzo d’obiettivo, i supplementi e gli aiuti nel settore lattiero (Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL)

Modifica del 28 agosto 2002

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 concernente il prezzo d’obiettivo, i supplementi e gli aiuti nel settore lattiero è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 1 e 2 1 Per ogni chilogrammo di latte trasformato in formaggio la Confederazione versa ai produttori un supplemento di 20 centesimi. 2 Se in un’azienda di trasformazione il tenore in grasso dell’intera quantità di latte è corretto a un determinato valore mediante centrifugazione prima della caseifica- zione, il supplemento è moltiplicato in funzione del tenore in grasso per il rispettivo coefficiente secondo l’allegato 2.

1 Per il latte proveniente da bovini nutriti senza insilati la Confederazione versa ai produttori un ulteriore supplemento di 4 centesimi per ogni chilogrammo di latte trasformato in formaggio qualora il latte sia trasformato in formaggio dei seguenti gradi di consistenza, secondo l’articolo 55 capoverso 2 dell’ordinanza del 1° marzo

19952 sulle derrate alimentari:

a. a pasta extra dura; b. a pasta dura; c. a pasta semidura. 1bis Se in un’azienda di trasformazione il tenore in grasso dell’intera quantità di latte è corretto a un determinato valore mediante centrifugazione prima della caseifica- zione, il supplemento è moltiplicato in funzione del tenore in grasso per il rispettivo coefficiente secondo l’allegato 2.

Art. 15 cpv. 5 Abrogato

Allegato 2 (art. 2 cpv. 2)

Coefficienti di conversione per i supplementi a favore del latte il cui tenore in grasso è stato corretto a un determinato valore mediante centrifugazione

Tenore in grasso Coefficiente in grammi di grasso per chilogrammo di latte

0-5 1.120 10 1.103 15 1.086 20 1.069 25 1.051 30 1.034 31 1.031 32 1.027 33 1.024 34 1.021 35 1.017 36 1.014 37 1.010 38 1.007 39 1.003 ≥ 40 1.000

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