AS 2002 3119
Ordinanza relativa alla tassa d'incentivazione sull'olio da riscaldamento extra leggero con un tenore di zolfo superiore allo 0,1 per cento (OHEL)
Ordinanza relativa alla tassa d’incentivazione sull’olio da riscaldamento extra leggero con un tenore di zolfo superiore allo 0,1 per cento (OHEL)
Modifica del 26 giugno 2002
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 12 novembre 19971 relativa alla tassa d’incentivazione sull’olio da riscaldamento extra leggero con un tenore di zolfo superiore allo 0,1 per cento è modificata come segue:
Art. 4 Distribuzione del prodotto della tassa 1 Gli assicuratori dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie secondo la legge federale del 18 marzo 19942 sull’assicurazione malattie distribuiscono, su incarico e sotto la vigilanza dell’Ufficio federale, il prodotto della tassa alla popolazione. Il prodotto della tassa viene distribuito annualmente quale prodotto di un anno, costi- tuito dall’ammontare delle entrate al 31 dicembre compresi gli interessi. La distribu- zione avviene due anni dopo (anno di distribuzione). Il prodotto degli anni 1998–
2001 viene distribuito congiuntamente nel 2003.
2 Gli assicuratori distribuiscono il prodotto di un anno accreditandolo ai premi degli assicurati. Informano gli assicurati a tale riguardo in occasione della comunicazione dei nuovi premi per l’anno di distribuzione. Distribuiscono il prodotto annuo della tassa in parti uguali a tutti i loro assicurati che il 1° gennaio dell’anno di distribu- zione: a. sono assoggettati all’assicurazione obbligatoria contro le malattie; e b. sono domiciliati o dimorano abitualmente in Svizzera.
3 Gli assicuratori comunicano, entro il 20 marzo di ogni anno di distribuzione,
all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali il numero di assicurati che adempiono le premesse giusta il capoverso 2. 4 Il prodotto della tassa è distribuito agli assicuratori in proporzione alla loro quota entro il 30 aprile di ogni anno di distribuzione. Gli interessi sulla quota del prodotto della tassa risultanti da tale versamento anticipato indennizzano gli assicuratori per gli oneri da loro assunti.