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AS 2002 3184

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore (OETV 3)

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore (OETV 3)

Modifica del 21 agosto 2002

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 2 settembre 19981 concernente le esigenze tecniche per motoveico- li, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore è modificata come segue:

Sostituzione di un termine Al numero 3.3.2 il termine «Allegato» è sostituito con «Allegato 2 OETV2».

N. 1.1.2.6

1.1.2.6 I veicoli di piccola serie, vale a dire i veicoli appartenenti a un tipo

di veicolo giusta l’articolo 2 numero 1 della direttiva n. 92/61/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativa all’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote, o giusta l’articolo 2 numero 1 della direttiva n. 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consi- glio, del 18 marzo 2002, relativa all’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva n. 92/61/CEE del Consiglio, il cui numero di esemplari all’anno è limitato a 200;

N. 1.2.1

1.2.1 I veicoli che rientrano nel campo d’applicazione della presente ordi-

nanza devono corrispondere completamente alle prescrizioni della CE (direttive CEE/CE), menzionate ai numeri 2.4–2.10, o della Commissione economica per l’Europa (regolamenti ECE), come anche ai dati del fabbricante conformemente all’elenco completo giusta l’allegato I della direttiva n. 92/61/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativa all’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote, o conformemente all’elenco completo giusta l’allegato I della direttiva n. 2002/24/CE del Parlamento europeo e

3184 2002-1163

Esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, RU 2002 quadricicli a motore e tricicli a motore

del Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva n. 92/61/CEE del Consiglio.

N. 1.2.1.1, prima frase

1.2.1.1 Le esigenze tecniche giusta il n. 1.2.1 sono adempiute se sono stati

presentati un’approvazione generale CE o un certificato di confor- mità CE giusta la direttiva n. 92/61/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativa all’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote. Inoltre la conformità alle esigenze tecniche può esse- re provata mediante approvazioni parziali CE, approvazioni interna- zionali equivalenti o dichiarazioni di conformità, o giusta la direttiva n. 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva n. 92/61/CEE del Consiglio. …

N. 1.3.1.1 Abrogato

N. 2.1

2.1 Alle singole esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a

motore, quadricicli a motore e tricicli a motore, corrispondentemente alla loro classificazione si applicano le prescrizioni della CE (diret- tive CEE/CE), menzionate ai numero 2.4–2.10, o della Commissio- ne economica per l’Europa (regolamenti ECE) e i dati del fabbri- cante conformemente all’elenco completo giusta l’allegato I della direttiva n. 92/61/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativa all’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote, o confor- memente all’elenco completo dell’allegato I della direttiva n. 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva n. 92/61/CEE del Consiglio.

N. 2.2, terza frase

2.2 … I testi delle direttive CE possono essere ottenuti, contro paga-

mento, presso il Centro svizzero d’informazioni sulle norme tecni- che (switec), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur, e i regolamenti ECE presso l’Ufficio federale delle strade, 3003 Berna.

N. 2.3

2.3 Le date di pubblicazione e modifica di direttive CEE/CE e di rego-

lamenti ECE sono indicate nell’allegato 2 OETV.

Esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, RU 2002 quadricicli a motore e tricicli a motore

N. 2.10.11

2.10 Altre esigenze ed equipaggiamenti supplementari

Direttiva di base CE Capitolo Reg. ECE n.

2.10.11 Indicatore di velocità 2000/7/CE ECE-R 39

II L’allegato è abrogato.

III La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2002.

21 agosto 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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