AS 2002 3629
Legge federale sulle indennità parlamentari (Mezzi concessi ai parlamentari per l'adempimento del loro mandato)
Legge federale sulle indennità parlamentari (Mezzi concessi ai parlamentari per l’adempimento del loro mandato)
Modifica del 21 giugno 2002
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 24 gennaio 20021; visto il parere del Consiglio federale del 27 febbraio 20022, decreta:
I La legge federale del 18 marzo 19883 sulle indennità parlamentari è modificata come segue:
Titolo Legge federale sulla retribuzione e l’infrastruttura dei parlamentari e sui contributi ai gruppi (Legge sulle indennità parlamentari, LI)
Art. 1 Principio
1 Ogni membro dell’Assemblea federale (in seguito: parlamentare) riceve dalla
Confederazione una retribuzione, imponibile a titolo di reddito lavorativo. 2 Riceve un contributo a copertura delle spese derivanti dall’attività parlamentare.
Art. 2 Retribuzione annua Il parlamentare riceve una retribuzione annua di 24 000 franchi per i lavori prepa- ratori.
Art. 3 Diaria Il parlamentare riceve a titolo di retribuzione una diaria di 400 franchi per ogni giorno di presenza a sedute del proprio Consiglio, di una commissione o delegazio- ne, del proprio gruppo parlamentare o del comitato di quest’ultimo, nonché per ogni giornata di lavoro dedicata all’adempimento di compiti speciali su incarico del pre- sidente del Consiglio o di una commissione.
2002-0237 3629
Retribuzione dei parlamentari. LF RU 2002
Art. 3a Indennità per spese di personale e di materiale Il parlamentare riceve un’indennità annua di 30 000 franchi a copertura delle spese di personale e di materiale derivanti dall’adempimento del mandato parlamentare.
Art. 4 Concerne soltanto il testo francese.
Art. 5 Indennità per spese di viaggio Il parlamentare riceve un contributo a copertura delle spese per i viaggi effettuati all’interno del Paese o all’estero nell’ambito dell’attività parlamentare.
Art. 6 Concerne soltanto il testo francese.
Art. 14 Esecuzione della legge 1 L’esecuzione della presente legge è disciplinata in un’ordinanza dell’Assemblea federale. 2 All’inizio di ogni periodo di legislatura del Consiglio nazionale, è versata un’ade- guata indennità di rincaro sulle retribuzioni, sulle indennità e sui contributi discipli- nati dalla presente legge; l’importo di tale indennità è stabilito in un’ordinanza dell’Assemblea federale. 3 In caso di dubbio circa il diritto a una retribuzione o a un’indennità, o di contesta- zione dell’esattezza di un conteggio, decide definitivamente la Delegazione ammini- strativa dell’Assemblea federale.
II
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 La Conferenza di coordinazione dell’Assemblea federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 21 giugno 2002 Consiglio degli Stati, 21 giugno 2002 La presidente: Liliane Maury Pasquier Il presidente: Anton Cottier Il segretario: Christophe Thomann Il segretario: Christoph Lanz
Mezzi concessi ai parlamentari per l’adempimento del loro mandato
Referendum inutilizzato ed entrata in vigore Sempreché non sia interposto referendum entro il 17 ottobre 20024, la presente leg- ge entra in vigore il 1° dicembre 2002, conformemente alla decisione della Confe- renza di coordinazione dell’Assemblea federale.
16 settembre 2002 La Conferenza di coordinazione dell’Assemblea federale
4 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 17 ottobre 2002 (Cancelleria federale) FF 2002 3965.