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AS 2002 3904

Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP 2)

Modifica del 23 ottobre 2002

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 18 aprile 19841 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità è modificata come segue:

Art. 12 Saggio minimo d’interesse (art. 15 cpv. 2 LPP)

Sull’avere di vecchiaia si corrisponde un interesse minimo: a. per il periodo fino al 31 dicembre 2002: del 4 per cento al minimo; b. per il periodo a partire dal 1° gennaio 2003: del 3,25 per cento al minimo.

Art. 12a Esame del saggio minimo d’interesse (art. 15 cpv. 2 LPP) 1 Il saggio minimo d’interesse è riesaminato almeno ogni due anni. A tal fine, si considerano: a. l’evoluzione del saggio d’interesse delle obbligazioni della Confederazione; b. le possibilità di rendimento degli altri investimenti usuali sul mercato. 2 Le conclusioni del rapporto dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali previ- sto nell’articolo 44a sono considerate per stabilire il saggio minimo d’interesse. 3 L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali fornisce al Consiglio federale gli ele- menti necessari per il riesame. Nell’ambito del riesame, la Commissione federale della previdenza professionale è invitata a dare il suo parere.

Art. 12b Modifica del saggio minimo d’interesse (art. 15 cpv. 2 LPP)

Prima della modifica del saggio minimo d’interesse sono consultati le Commissioni della sicurezza sociale e della sanità dei due Consigli e i partner sociali.

1 RS 831.441.1

3904 2002-2347

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità. OPP 2 RU 2002

Art. 44a Esame periodico della situazione finanziaria degli istituti di previdenza (art. 65 cpv. 1 e 97 cpv. 1 LPP)

L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali esamina ogni anno, sulla base dei dati forniti dalle autorità di vigilanza, la situazione finanziaria degli istituti di previdenza e fa rapporto al Consiglio federale. L’Ufficio federale delle assicurazioni private partecipa a tale rapporto fornendo i dati relativi alla situazione degli assicuratori- vita.

II

Disposizioni finali della modifica del 23 ottobre 2002 Il primo riesame del saggio minimo d’interesse ha luogo al più tardi nel 2003.

III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2003.

20 novembre 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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