AS 2002 4062
Ordinanza concernente la valorizzazione, l'importazione e l'esportazione di patate (Ordinanza sulle patate)
Ordinanza concernente la valorizzazione, l’importazione e l’esportazione di patate (Ordinanza sulle patate)
Modifica del 30 ottobre 2002
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sulle patate è modificata come segue:
Art. 7 Contributi Per la valorizzazione delle patate (escluse le patate da semina), la Confederazione versa, per il periodo dal 1° luglio 2003 al 31 dicembre 2007, un contributo forfetta- rio di 18 milioni di franchi all’anno.
Art. 9 cpv. 1 e 3
1 Ricevono contributi per l’impiego di patate declassate come foraggio fresco:
a. i produttori che impiegano come alimenti per animali nell’azienda le patate che hanno prodotto e declassato a proprio rischio e pericolo o che le riven- dono come tali; b. i detentori di scorte che impiegano come alimenti per animali nell’azienda le patate che hanno declassato a proprio rischio e pericolo o che le rivendono come tali. 3 I detentori di scorte che intendono richiedere contributi devono, entro il 30 no- vembre dell’anno corrente, notificare all’Ufficio federale le proprie scorte. Le do- mande di contributo, unitamente all’indicazione dei quantitativi, devono essere inoltrate all’organizzazione incaricata entro il 31 maggio dell’anno seguente.
Art. 10 cpv. 2 2 Se un produttore o un detentore di scorte contesta il quantitativo corretto dal con- trollore, le patate sono pesate sotto sorveglianza. Nel caso in cui risulti uno scarto del 10 per cento o più rispetto all’indicazione del quantitativo del controllore, l’organizzazione incaricata sopporta i costi della pesatura. Negli altri casi, questi sono sostenuti dal produttore o dal detentore di scorte.
1 RS 916.113.11
4062 2002-2168
Ordinanza sulle patate RU 2002
Art. 13 Contributo forfettario per la valorizzazione La Confederazione versa, per il periodo dal 1° luglio 2003 al 31 dicembre 2007, un contributo forfettario di 2,6 milioni di franchi all’anno per la valorizzazione delle patate da semina indigene che non possono essere smerciate per la coltivazione in Svizzera.
II 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2003.
2 Gli articoli 7 e 13 entrano in vigore il 1° luglio 2003.
30 ottobre 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz