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AS 2002 677

Ordinanza sui requisiti dei controllori ufficiali di funghi (Ordinanza sui controllori di funghi, OCfung)

Ordinanza sui requisiti dei controllori ufficiali di funghi (Ordinanza sui controllori di funghi, OCfung)

Modifica del 27 marzo 2002

Il Dipartimento federale dell’interno ordina:

I L’ordinanza del 26 giugno 19951 sui requisiti dei controllori ufficiali di funghi è modificata come segue:

Titolo

Ordinanza del DFI sui requisiti per micologi provvisti di attestato (Ordinanza sui micologi)

Art. 1 Micologi provvisti di attestato Per micologi provvisti di attestato si intendono le persone che hanno superato l’esame ai sensi della presente ordinanza e che hanno ricevuto il pertinente attestato.

Art. 1a Micologi in veste ufficiale Chi determina in veste ufficiale le specie di funghi secondo l’articolo 40 della legge federale del 9 ottobre 19922 sulle derrate alimentari deve essere un micologo provvi- sto di attestato.

Art. 7 cpv. 4 lett. a

4 L’esame orale comprende le materie seguenti:

a. Legislazione: conoscenza degli articoli 13, 15, 23, 27, 28 e 30 della leg- ge federale del 9 ottobre 19923 sulle derrate alimentari, degli articoli 1–3, 5, 7–14, 16–22a, 23 nonché del capitolo 19 dell’ODerr e delle disposizioni dell’ordinanza del 26 giugno 19954 sui funghi;

2000-1082 677

Ordinanza sui controllori di funghi RU 2002

Art. 14 Abrogato

Art. 15 Ritiro del certificato d’esame La commissione regionale competente ritira la patente ai micologi provvisti di atte- stato che non adempiono più alle condizioni per il controllo dei funghi.

II

Disposizione transitoria Le persone che prima dell’entrata in vigore della modifica del 27 marzo 2002 della presente ordinanza hanno superato l’esame di esperto locale dei funghi secondo il regolamento del 1° agosto 19725 sugli esperti locali dei funghi o l’esame di con- trollore ufficiale di funghi sono considerate micologi provvisti di attestato.

III

Entrata in vigore La presente modifica entra in vigore il 1° maggio 2002.

27 marzo 2002 Dipartimento federale dell’interno: Ruth Dreifuss

5 RU 1972 1711, abrogato dall’art. 16 cpv. 1 dell’O del 26 giu. 1995 sui controllori di funghi (RU 1995 3465).

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