Lexipedia

AS 2002 836

Ordinanza concernente i generatori aerosol

Ordinanza concernente i generatori aerosol (OAero)

Modifica del 27 marzo 2002

Il Dipartimento federale dell’interno ordina:

I L’ordinanza del 26 giugno 19951 concernente i generatori aerosol è modificata come segue:

Titolo Ordinanza del DFI concernente i generatori aerosol (OAero)

Art. 12 cpv. 3 e 4 3 Le sostanze che corrispondono ai criteri di cui all’allegato 1 numero 8 non posso- no essere utilizzate nei generatori aerosol destinati ai consumatori a scopo di diver- timento o decorativo. Si tratta in particolare della produzione di: a. lustrini metallici; b. neve e ghiaccio artificiali; c. simulatori di rumori intestinali; d. imitazione di escrementi con il relativo odore; e. simulatori di avvisatori acustici utilizzati nelle feste; f. schiume e fiocchi che scompaiono; g. ragnatele artificiali. 4 Il capoverso 3 non si applica ai generatori aerosol consegnati a utilizzatori profes- sionali.

Art. 14 cpv. 2, frase introduttiva, e 6 2 Se il generatore aerosol contiene componenti infiammabili ai sensi del numero 8 dell’allegato 1, le indicazioni secondo il capoverso 1 vanno completate con: ...

1 RS 817.045.1

836 2000-1079

Generatori aerosol RU 2002

6 I generatori aerosol secondo l’articolo 12 capoverso 3 destinati a utilizzatori pro- fessionali devono recare una dicitura del tipo: «Solo per utilizzatori professionali».

II L’allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa.

III

Disposizione transitoria I generatori aerosol possono ancora essere fabbricati, imballati, contrassegnati e im- portati secondo il diritto anteriore fino al 30 aprile 2003. Dopo questa data possono ancora essere consegnati ai consumatori fino al 30 aprile 2004.

IV La presente modifica entra in vigore il 1° maggio 2002.

27 marzo 2002 Dipartimento federale dell’interno: Ruth Dreifuss

837

Generatori aerosol RU 2002

Allegato 1 (art. 2, 12 cpv. 3 e 14 cpv. 2)

Definizioni N. 8

8 Componenti infiammabili

Le componenti infiammabili sono le sostanze che corrispondono ai criteri per le categorie «infiammabili», «facilmente infiammabili» o «estremamente infiammabili» come definiti nella direttiva 67/548/CEE2.

2 GU n. L 196 del 16.8.1967, pag. 1; il testo può essere consultato presso l’Ufficio federale della sanità pubblica o richiesto all’UFCL, Distribuzione pubblicazioni,

3003 Berna.

838