AS 2002 953
Legge federale sulle scuole universitarie professionali
Legge federale sulle scuole universitarie professionali (LSUP)
Modifica dell’8 ottobre 1999
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 25 novembre 19981, decreta:
I La legge federale del 6 ottobre 19952 sulle scuole universitarie professionali è mo- dificata come segue:
Ingresso visti gli articoli 27 capoverso 1, 27quater capoverso 2, 27sexies e 34ter capoverso 1 let- tera g della Costituzione federale3; ...
Art. 9 cpv. 3-5 3 Le scuole universitarie professionali prendono accordi contrattuali con i commit- tenti sulla valorizzazione di risultati di progetti di ricerca brevettabili e non brevet- tabili che sono cofinanziati dagli enti pubblici. 4 Le scuole universitarie professionali sostengono la valorizzazione dei risultati di ricerche. 5 Se la scuola o il partner contrattuale non utilizza i risultati entro due anni dalla fine del progetto, i diritti di valorizzazione devono essere offerti agli istituti che hanno sostenuto il progetto in misura decisiva.
Art. 19 cpv. 2 2 I sussidi per le spese d’esercizio sono versati in funzione delle prestazioni fornite nell’insegnamento e nella ricerca. Il Consiglio federale disciplina la procedura di assegnazione dei sussidi e stabilisce nei particolari i criteri e le basi di calcolo. I sus- sidi per le spese d’esercizio sono così composti: a. per la quota relativa all’insegnamento sono versati segnatamente contributi per studente, calcolati in funzione dell’appartenenza a determinati cicli di studio;