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AS 2003 1

Ordinanza concernente l'estensione degli obblighi di informazione e del diritto di comunicazione di autorità, servizi e organizzazioni a tutela della sicurezza interna ed esterna

Ordinanza concernente l’estensione degli obblighi di informazione e del diritto di comunicazione di autorità, servizi e organizzazioni a tutela della sicurezza interna ed esterna

Modifica del 9 dicembre 2002

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 7 novembre 20011 concernente l’estensione degli obblighi di infor- mazione e del diritto di comunicazione di autorità, servizi e organizzazioni a tutela della sicurezza interna ed esterna è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 2

2 La validità della presente ordinanza è prorogata fino al 31 dicembre 2003.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2003.

9 dicembre 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 120.1

2002-2699 1

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