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AS 2003 1020

Ordinanza concernente l'importazione e l'esportazione di formaggio tra la Svizzera e la Comunità europea

Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di formaggio tra la Svizzera e la Comunità europea (Ordinanza sul commercio di formaggio con la CE)

Modifica del 2 maggio 2003

Il Dipartimento federale dell’economia, visto l’articolo 3 capoverso 2 dell’ordinanza dell’8 marzo 20021 sul commercio di formaggio con la CE, ordina:

I L’allegato 2 dell’ordinanza dell’8 marzo 2002 sul commercio di formaggio con la CE è modificato come segue:

Elenco dei formaggi esenti da dazio, con limitazioni quantitative (contingenti esenti da dazio) Numero Voce di tariffa Designazione della merce Quantità Aliquota del contigente lorda di dazio

119 ex 0406. 10 90 Mozzarella 700 t esente

120 0406. 10 20 Mozzarella 3300 t esente

ex 0406. 10 90 Formaggi freschi (diversi dalla Mozzarella)

0406. 30 10 Formaggi fusi, diversi da quelli

grattugiati o in polvere ex 0406. 90 19 Formaggi a pasta molle (diversi da quelli menzionati nell’allegato 1) ...

II La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2003.

2 maggio 2003 Dipartimento federale dell’economia: Joseph Deiss

1 RS 632.110.411

1020 2003-0977

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