AS 2003 1882
Ordinanza concernente i provvedimenti dell'Ufficio federale della sanità pubblica per la prevenzione della Sindrome respiratoria acuta grave (SARS) (Ordinanza SARS)
Ordinanza concernente i provvedimenti dell’Ufficio federale della sanità pubblica per la prevenzione della Sindrome respiratoria acuta grave (SARS) (Ordinanza SARS)
Proroga del 25 giugno 2003
Il Consiglio federale ordina:
I L’ordinanza del 1° aprile 20031 concernente i provvedimenti dell’Ufficio federale della sanità pubblica per la prevenzione della Sindrome respiratoria acuta grave (SARS) è modificata come segue:
Art. 3 cpv. 2
2 La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 31 dicembre
2003.
II La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2003.
25 giugno 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 818.101.22
1882 2003-1207