Lexipedia

AS 2003 1882

Ordinanza concernente i provvedimenti dell'Ufficio federale della sanità pubblica per la prevenzione della Sindrome respiratoria acuta grave (SARS) (Ordinanza SARS)

Ordinanza concernente i provvedimenti dell’Ufficio federale della sanità pubblica per la prevenzione della Sindrome respiratoria acuta grave (SARS) (Ordinanza SARS)

Proroga del 25 giugno 2003

Il Consiglio federale ordina:

I L’ordinanza del 1° aprile 20031 concernente i provvedimenti dell’Ufficio federale della sanità pubblica per la prevenzione della Sindrome respiratoria acuta grave (SARS) è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 2

2 La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 31 dicembre

2003.

II La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2003.

25 giugno 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 818.101.22

1882 2003-1207

Ordinanza concernente i provvedimenti dell'Ufficio federale della sanità pubblica per la prevenzione della Sindrome respiratoria acuta grave (SARS) (Ordinanza SARS) | Lexipedia | Lexipedia