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AS 2003 3669

Ordinanza sui rapporti di lavoro del personale del Tribunale penale federale, del Tribunale amministrativo federale e del Tribunale federale dei brevetti (OPersT)

Ordinanza sui rapporti di lavoro del personale del Tribunale penale federale (OPersTPF)

del 26 settembre 2003

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 37 della legge del 24 marzo 20001 sul personale federale, ordina:

Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione 1 La presente ordinanza disciplina i rapporti di lavoro del personale del Tribunale penale federale e delle unità amministrative per cui il Tribunale penale federale è competente dal punto di vista amministrativo. 2 Nella misura in cui la presente ordinanza non contenga disciplinamenti speciali, sono applicabili l’ordinanza del 3 luglio 20012 sul personale federale (OPers), il diritto esecutivo del Dipartimento federale delle finanze (DFF) relativo all’OPers e l’ordinanza del 3 luglio 20013 concernente la protezione dei dati personali nell’Am- ministrazione federale.

Art. 2 Politica del personale 1 IlTribunale penale federale si attiene alla politica del personale praticata dal Consiglio federale e dal DFF, a meno che la particolare funzione o posizione del Tribunale non renda necessario un regime diverso. In singoli casi il Tribunale penale federale può, d’intesa con l’Ufficio federale del personale (UFPER), farsi rappre- sentare alle sedute della Conferenza delle risorse umane. 2 Il Tribunale penale federale coordina le proprie misure di politica del personale con il Tribunale federale e il Tribunale federale delle assicurazioni.

Art. 3 Resoconto Il Tribunale penale federale rileva periodicamente, all’attenzione del Parlamento, i dati pertinenti relativi all’adempimento degli obiettivi della legge sul personale federale.

RS 172.220.117

2003-1714 3669

Rapporti di lavoro del personale del Tribunale penale federale RU 2003

Art. 4 Accesso ai posti La funzione di segretario generale è riservata alle persone di cittadinanza svizzera. Lo stesso vale per il sostituto.

Art. 5 Periodo di prova 1 Se il contratto non dispone altrimenti, i primi tre mesi sono considerati periodo di prova. In casi giustificati il periodo di prova può essere fissato o prolungato a sei mesi al massimo. 2 Per il segretario generale, il suo sostituto e i cancellieri il periodo di prova è fissato a sei mesi. 3 Per i rapporti di lavoro di durata determinata o in caso di passaggio da un’unità amministrativa di cui all’articolo 1 OPers4 si può rinunciare, totalmente o parzial- mente, al periodo di prova.

Art. 6 Indennità in funzione del mercato del lavoro Per acquisire e garantire la permanenza di personale particolarmente qualificato, il Tribunale penale federale può accordare un’indennità in funzione del mercato del lavoro fino al 20 per cento dell’importo massimo del livello di valutazione A.

Art. 7 Valutazione della funzione 1 Il Tribunale penale federale valuta le funzioni e attribuisce a ogni funzione una classe di stipendio. Applica per analogia i criteri di valutazione giusta l’OPers5 e le direttive del DFF e assicura la coerenza della struttura salariale del Tribunale penale federale nel raffronto con le altre autorità giudiziarie della Confederazione e il personale dell’amministrazione federale. 2 Se attribuisce una funzione alla classe di stipendio 28 o a una superiore, il Tribu- nale penale federale chiede dapprima l’approvazione della Delegazione delle finan- ze. Allega alla domanda una perizia del DFF.

Art. 8 Luogo di residenza Il Tribunale penale federale può prevedere per singole categorie del personale l’obbligo di risiedere in un determinato luogo, sempre che questo sia necessario per motivi di servizio.

Art. 9 Piano sociale La competenza per l’elaborazione e la firma di un eventuale piano sociale secondo l’articolo 31 capoverso 4 della legge sul personale federale spetta al Tribunale penale federale.

4 RS 172.220.111.3 5 RS 172.220.111.3

Rapporti di lavoro del personale del Tribunale penale federale RU 2003

Art. 10 Parti sociali La consultazione e la collaborazione delle associazioni del personale riconosciute dal Consiglio federale e dal DFF in merito a questioni che riguardano il personale, in particolare le ristrutturazioni, sono garantite da informazioni tempestive ed esau- stive nonché dall’opportunità di prendere posizione; se del caso sono condotte trattative. Il trattamento di questioni fondamentali va coordinato con il DFF.

Art. 11 Comitato di seguito delle parti sociali Il comitato di seguito delle parti sociali giusta l’articolo 108 OPers6 non è com- petente per il Tribunale penale federale.

Art. 12 Rimedi giuridici Contro decisioni di primo grado del Tribunale penale federale può essere interposto ricorso presso la Commissione federale di ricorso in materia di personale.

Art. 13 Modifica del diritto previgente La modifica del diritto previgente è disciplinata in allegato.

Art. 14 Entrata in vigore 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2003.

2 I numeri 6–8 dell’allegato entrano in vigore il 1° aprile 2004.

26 settembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

6 RS 172.220.111.3

Rapporti di lavoro del personale del Tribunale penale federale RU 2003

Allegato (art. 13)

Modifica del diritto previgente Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

1. Ordinanza dell’8 settembre 19997 relativa alle legge federale

sull’archiviazione

Art. 7 cpv. 2 2 Le altre persone di diritto pubblico o privato di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettera h della legge e all’articolo 2 capoverso 3 della presente ordinanza, per quanto esse adempiano compiti federali d’esecuzione a loro affidati, e il Tribunale penale federale e le commissioni federali di ricorso e di arbitrato di cui all’articolo 1 capo- verso 1 lettera d della legge (Allegato 1) comunicano all’Archivio federale se inten- dono archiviare in maniera autonoma i loro documenti.

2. Ordinanza quadro del 20 dicembre 20008 relativa alla legge sul

personale federale

Art. 4 cpv. 6

6 Il Consiglio federale fornisce un rapporto all’Assemblea federale nell’ambito

dell’accordo previsto dall’articolo 5 capoverso 1 LPers. Integra pure nel suo rap- porto le indicazioni convenute con le commissioni parlamentari di vigilanza concer- nenti il personale dei tribunali della Confederazione e dei Servizi del Parlamento.

3. Ordinanza del 17 ottobre 20019 sui collaboratori nominati per la

durata della funzione

Art. 1 cpv. 1 lett. e 1 La presente ordinanza disciplina i rapporti di lavoro del personale federale nomi- nato per la durata della funzione. Essa si applica in particolare ai seguenti impiegati: e. i giudici istruttori federali (art. 15 cpv. 1 lett. e legge del 4 ottobre 200210 sul Tribunale penale federale).

7 RS 152.11 8 RS 172.220.11 9 RS 172.220.111.6 10 RS 173.71; RU 2003 2133

Rapporti di lavoro del personale del Tribunale penale federale RU 2003

4. Ordinanza del 18 dicembre 200211 sull’assicurazione degli impiegati

dell’Amministrazione federale nella Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA

Art. 1 cpv. 2 lett. b

2 Si applica agli impiegati:

b. delle commissioni federali di arbitrato e di ricorso, del Tribunale penale fe- derale e delle unità amministrative subordinategli dal punto di vista ammini- strativo, dei Servizi del Parlamento e del Tribunale federale;

5. Ordinanza del 18 dicembre 200212 concernente il fondo di soccorso

del personale federale

Art. 3 lett. c Possono ricevere prestazioni del fondo di soccorso le persone che sono impiegate presso le seguenti unità organizzative o lo sono state fino al pensionamento o fino all’inizio dell’invalidità, così come i loro superstiti (beneficiari): c. Tribunale penale federale secondo la legge del 4 ottobre 200213 sul Tribu- nale penale federale come anche Commissioni federali di ricorso e di arbi- trato secondo gli articoli 71a– 71c della legge federale del 20 dicembre

196814 sulla procedura amministrativa;

6. Ordinanza del 25 novembre 197415 sulle tasse e spese nella procedura

penale amministrativa

Art. 1 cpv. 3 3 Per le spese della procedura dinanzi al Tribunale federale e al Tribunale penale federale rimangono determinanti gli articoli 245 della legge federale del 15 giugno 193416 sulla procedura penale (PP) e 146–161 della legge federale del 16 dicembre

194317 sull’organizzazione giudiziaria.

11 RS 172.222.020 12 RS 172.222.023 13 RS 173.71; RU 2003 2133 14 RS 172.021 15 RS 313.32 16 RS 312.0 17 RS 173.110

Rapporti di lavoro del personale del Tribunale penale federale RU 2003

7. Ordinanza del 1° dicembre 199918 sul casellario giudiziale

informatizzato

Art. 2 lett. a Il casellario serve al sostegno delle autorità federali e cantonali nell’adempimento dei compiti seguenti: a. espletamento di procedimenti penali cantonali e federali, in particolare anche di procedimenti penali amministrativi, procedimenti della giustizia militare e procedimenti del Tribunale penale federale;

Art. 3 cpv. 2 lett. b 1 Le seguenti autorità non collegate al casellario notificano all’Ufficio federale o al servizio di coordinamento cantonale competente condanne o decisioni successive per l’iscrizione nel casellario: b. il Tribunale penale federale;

Art. 20 cpv. 1

1 IlTribunale penale federale e le autorità amministrative della Confederazione

trasmettono le loro comunicazioni all’Ufficio federale per iscrizione nel casellario.

8. Ordinanza del 24 febbraio 198219 sull’assistenza internazionale in

materia penale

Art. 4 cpv. 1 1 Nelle cause penali di competenza del Tribunale penale federale e non delegate a un’autorità cantonale (art. 18 della legge federale20 del 15 giugno 1934 sulla proce- dura penale), la proposta di estradizione all’Ufficio federale (parte seconda della legge) e le domande d’«altra assistenza» a uno Stato estero (parte terza della legge) sono fatte dal procuratore generale della Confederazione o dal giudice istruttore federale.

18 RS 331 19 RS 351.11 20 RS 312.0

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