AS 2003 3835
Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)
Modifica del 21 maggio 2003
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 31 ottobre 19471 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è modificata come segue:
Art. 52h Abrogato
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.
21 maggio 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 831.101
2003-0771 3835
Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti RU 2003