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AS 2003 3835

Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)

Modifica del 21 maggio 2003

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 31 ottobre 19471 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è modificata come segue:

Art. 52h Abrogato

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.

21 maggio 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 831.101

2003-0771 3835

Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti RU 2003

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