AS 2003 4485
Ordinanza che vieta il gruppo «Al-Qaïda» e le organizzazioni associate
Ordinanza che vieta il gruppo «Al-Qaïda» e le organizzazioni associate
Proroga del 5 dicembre 2003
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 7 novembre 20011 che vieta il gruppo «Al-Qaïda» e le organizza- zioni associate è modificata come segue:
Art. 5 cpv. 2
2 La validità della presente ordinanza è prorogata fino al 31 dicembre 2005.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2004.
5 dicembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 122
2003-2312 4485
O che vieta il gruppo «Al-Qaïda» e le organizzazioni associate RU 2003
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