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AS 2003 4485

Ordinanza che vieta il gruppo «Al-Qaïda» e le organizzazioni associate

Ordinanza che vieta il gruppo «Al-Qaïda» e le organizzazioni associate

Proroga del 5 dicembre 2003

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 7 novembre 20011 che vieta il gruppo «Al-Qaïda» e le organizza- zioni associate è modificata come segue:

Art. 5 cpv. 2

2 La validità della presente ordinanza è prorogata fino al 31 dicembre 2005.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2004.

5 dicembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 122

2003-2312 4485

O che vieta il gruppo «Al-Qaïda» e le organizzazioni associate RU 2003