AS 2003 4725
Ordinanza del DDPS sull''attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello (OASAM-DDPS)
Ordinanza del DDPS sull’attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello (OASAM-DDPS)
del 4 dicembre 2003
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, visto l’articolo 19 dell’ordinanza del 26 novembre 20031 sull’attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni mantello, ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Libretto delle prestazioni militari Chi organizza un’attività volontaria fuori del servizio è autorizzato a iscrivere la partecipazione a tale attività nel libretto delle prestazioni militari dei partecipanti.
Art. 2 Moduli d’istruzione 1 Le formazioni d’addestramento e l’Istruzione delle Forze terrestri possono orga- nizzare i seguenti moduli d’istruzione: a. visite e dimostrazioni; b. istruzione generale; c. istruzione alla condotta; d. istruzione specialistica, gare specialistiche ed esami specialistici; e. tiri di combattimento ed esercitazioni di combattimento; f. manifestazioni informative.
2 I moduli d’istruzione durano due giorni al massimo.
3 L’Istruzione delle Forze terrestri è l’organo di coordinamento tra le società militari, le associazioni militari mantello e le formazioni d’addestramento.
RS 512.301 1 RS 512.30; RU 2003 4719
2003-1018 4725
Attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni mantello. RU 2003
Sezione 2: Istruzione militare fuori del servizio, istruzione specialistica e gare specialistiche
Art. 3 Istruzione generale L’istruzione generale comprende i seguenti ambiti: a. settori dell’istruzione di base generale e dell’istruzione di base specifica alla funzione; b. tiro con l’arma personale; c. istruzione ABC e istruzione sanitaria;
Art. 4 Istruzione alla condotta L’istruzione alla condotta tratta principalmente dei principi moderni dell’arte del comando e della condotta del combattimento. L’istruzione è rivolta in primo luogo a sottufficiali, sottufficiali superiori e ufficiali subalterni. Essa deve inoltre promuove- re in seno all’unità la collaborazione dei quadri in funzione dei rispettivi livelli.
Art. 5 Istruzione specialistica e gare specialistiche L’istruzione specialistica e le gare specialistiche sono svolte secondo le istruzioni e i profili dei requisiti delle formazioni d’addestramento competenti.
Art. 6 Direzione L’istruzione e le gare specialistiche di cui agli articoli 3-5 si svolgono sotto la dire- zione di un ufficiale o di un sottufficiale idoneo.
Sezione 3: Informazioni in materia di politica di sicurezza e di politica militare
Art. 7 L’organizzazione mantello, le società militari e le associazioni militari mantello possono organizzare conferenze e seminari per trasmettere informazioni in materia di politica di sicurezza e di politica militare.
Sezione 4: Sport militare
Art. 8 Il riconoscimento di manifestazioni sportive in quanto attività volontarie fuori del servizio incombe all’Istruzione delle Forze terrestri.
Attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni mantello. RU 2003
Sezione 5: Prestazioni della Confederazione
Art. 9 Indennità Il calcolo delle indennità annue è basato su un sistema a punti conformemente all’allegato.
Art. 10 Conto annuale 1 Le società militari e le associazioni militari mantello sottopongono all’Aggrup- pamento Difesa il conto annuale e il preventivo approvato internamente. 2 Le indennità sono versate soltanto dopo il controllo del conto annuale e del preven- tivo di cui al capoverso 1.
Sezione 6: Copertura assicurativa
Art. 11 Assicurazione infortuni e di responsabilità civile Se sussiste un rischio d’infortunio o di responsabilità civile, devono essere stipulate le assicurazioni seguenti: a. per le persone non assicurate presso l’assicurazione militare, un’assicura- zione contro gli infortuni che garantisca le seguenti prestazioni minime: franchi
1. decesso 30 000
2. invalidità 80 000
3. diaria 30
4. spese di cura illimitate;
b. un’assicurazione di responsabilità civile che comprenda una prestazione mi- nima di tre milioni di franchi per ogni sinistro (danni alle persone e alla pro- prietà).
Art. 12 Danni alle colture e alla proprietà I casi di danni alle colture e alla proprietà direttamente connessi con un’attività fuori del servizio delle società militari e delle associazioni militari mantello e non assicu- rabili dall’assicurazione di responsabilità civile, devono essere annunciati al Centro danni DDPS.
Attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni mantello. RU 2003
Sezione 7: Disposizioni finali
Art. 13 Esecuzione L’Aggruppamento Difesa è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza ed emana le istruzioni necessarie.
Art. 14 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del DDPS del 12 gennaio 19992 sull’istruzione fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello è abrogata.
Art. 15 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.
4 dicembre 2003 Dipartimento federale della difesa, della prote- zione della popolazione e dello sport: Samuel Schmid
2 RU 1999 1291
Attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni mantello. RU 2003
Allegato (art. 9)
Indennità
1 Punti
Le associazioni militari mantello e le società militari aventi diritto alle indennità sono indennizzate in base ai punti (P) ottenuti annualmente:
2 Valore dei punti
Un punto vale almeno un franco.
3 Definizioni
M = numero dei membri aventi diritto di partecipazione; il valore minimo attribuito a M è «1000». T1 = numero di militari che annualmente partecipano:
1. a moduli d’istruzione,
2. all’istruzione generale,
3. all’istruzione alla condotta,
4. all’istruzione specialistica e a gare specialistiche (eccettuati l’allenamento specialistico e le esercitazioni specialistiche), 5. a conferenze e seminari inerenti alla politica di sicurezza e alla politica mili- tare,
6. a manifestazioni sportive militari.
T2 = numero di militari che annualmente partecipano a:
1. impieghi a favore di terzi,
2. allenamenti specialistici ed esercitazioni specialistiche,
3. visite, dimostrazioni e campagne di PR.
Attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni mantello. RU 2003