AS 2004 1107
Ordinanza del DFI concernente le procedure e i trattamenti enologici ammessi
Ordinanza del DFI concernente le procedure e i trattamenti enologici ammessi
Modifica del 15 dicembre 2003
Il Dipartimento federale dell’interno ordina:
I L’allegato dell’ordinanza del DFI del 27 marzo 20021 concernente le procedure e i trattamenti enologici ammessi è sostituito dalla versione qui annessa.
II La presente modifica entra in vigore il 1° maggio 2004.
15 dicembre 2003 Dipartimento federale dell’interno: Pascal Couchepin
1 RS 817.022.361
2003-1060 1107
Procedure e trattamenti enologici ammessi. O del DFI RU 2004
Allegato (art. 1)
Elenco delle pratiche e dei trattamenti enologici riconosciuti
1. Arieggiamento o immissione di argon, azoto od ossigeno;
2. Trattamenti termici;
3. Nei vini secchi: utilizzazione in quantità non superiori al 5 % di massa di
fecce fresche, sane e non diluite che contengano lieviti provenienti dalla vinificazione recente dei vini secchi; 4. Centrifugazione e filtrazione, con o senza coadiuvante di filtrazione inerte, a condizione che il loro uso non lasci residui indesiderabili nel prodotto così trattato;
5. Impiego di lieviti per vinificazione;
6. Impiego di preparati di scorze di lieviti, entro il limite di 40 grammi per etto- litro; 7. Impiego di polivinilpolipirrolidone, entro il limite di 80 grammi per ettolitro;
8. Impiego di batteri lattici in una sospensione vinosa;
9. Per favorire lo sviluppo dei lieviti: aggiunta di una o più delle sostanze
seguenti: – fosfato di ammonio o solfato di ammonio, entro il limite di 0,3 grammi per litro, – fosfato di ammonio o bisolfito di ammonio, entro il limite di 0,2 gram- mi per litro; tali prodotti possono essere utilizzati anche insieme, entro il limite globale di 0,3 grammi per litro, fatto salvo il suddetto valore massimo di 0,2 grammi per litro, – dicloridrato di tiamina, entro il limite di 0,6 milligrammi per litro espresso in tiamina;
10. Per la creazione di un’atmosfera inerte e per la protezione del prodotto
dall’aria: impiego di anidride carbonica, argon o azoto, soli o miscelati tra loro;
11. Aggiunta di anidride carbonica, purché il tenore di anidride carbonica del
vino così trattato non sia superiore a 2 grammi per litro;
12. Chiarificazione per mezzo di una o più delle seguenti sostanze ad uso enolo-
gico: – gelatina alimentare, – colla di pesce, – caseina e caseinato di potassio, – proteine dell’uovo o del latte, anche proteine vegetali, – bentonite, – diossido di silicio sotto forma di gel o di soluzione colloidale,
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– caolino, – enzimi pectolitici, – preparato enzimatico di beta-glucanasi entro il limite di 3 grammi per ettolitro;
13. Sul vino: aggiunta di tannino;
14. Trattamento del mosto e del vino bianco con carbone per uso enologico
(carbone attivato), entro il limite di 100 grammi di prodotto secco per ettoli- tro;
15. Trattamento:
– dei vini bianchi e rosati con ferrocianuro di potassio, – dei vini rossi con ferrocianuro di potassio o fitato di calcio, purché i vini trattati conservino ferro residuo;
16. Impiego di gomma arabica;
17. Per l’elaborazione di vini spumanti ottenuti dalla fermentazione in bottiglia e per i quali la separazione delle fecce è effettuata mediante sboccamento, impiego di: – alginato di calcio, oppure – alginato di potassio; 18. Per eliminare i difetti di gusto o di odore del vino, entro il limite di 1 gram- mo per ettolitro, a condizione che il vino trattato non abbia un tenore di rame superiore a 1 milligrammo per litro, impiego di solfato di rame; 19. Per favorire la precipitazione del tartaro, aggiunta di bitartrato di potassio; 20. Per ridurre il tasso di urea nel vino: l’impiego di ureasi per i vini il cui tasso di urea è superiore a 1 milligrammo per litro;
21. L’eliminazione dell’anidride solforosa con procedimenti fisici;
22. Sul mosto: mediante l’uso di resine scambiatrici di ioni;
23. Sul mosto: l’arricchimento mediante osmosi inversa; l’uso di questo metodo
esclude l’arricchimento secondo il numero 24 nonché lo zuccheraggio secondo l’articolo 370 ODerr;
24. L’arricchimento mediante crioestrazione; l’uso di questo metodo esclude
l’arricchimento secondo il numero 23 nonché lo zuccheraggio secondo l’arti- colo 370 ODerr.
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