AS 2004 1435
Ordinanza sulla protezione dei vegetali
Ordinanza sulla protezione dei vegetali (OPV)
Modifica del 16 giugno 2003
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 28 febbraio 20011 sulla protezione dei vegetali è modificata come segue:
Art. 3 cpv. 1 lett. a, c, d n. 7–11
1 Ai sensi della presente ordinanza si intendono per:
a. organismi nocivi: specie, ceppi o biotopi di vegetale, di animale o di agente patogeno che possono essere nocivi per i vegetali o i prodotti vegetali; c. vegetali: piante vive e parti vive di piante specificate, sementi comprese; d. parti vive di piante:
7. foglie, fogliame,
8. colture di tessuti vegetali,
9. polline vivo,
10. gemme, talee, marze,
11. qualsiasi altra parte di vegetale considerata merce sottoposta a una
misura preventiva conformemente all’articolo 41 capoverso 6;
Art. 5 cpv. 1 frase introduttiva, cpv. 1bis, 3 frase introduttiva, cpv. 3bis e 6
1 Le merci menzionate nell’allegato 5, parte B possono essere importate da Paesi
non membri della Comunità europea se: ... 1bis Le merci menzionate nell’allegato 5, parte A possono essere importate da Paesi membri della Comunità europea se adempiono le esigenze di cui all’articolo 17 capoverso 1. 3 Le merci menzionate nell’allegato 5, parte B, sezione II che sono destinate a una zona protetta possono essere importate da Paesi non membri della Comunità europea se: ...
1 RS 916.20
2003-0969 1435
Ordinanza sulla protezione dei vegetali RU 2004
3bis Le merci menzionate nell’allegato 5, parte A, sezione II che sono destinate a una zona protetta possono essere importate da Paesi membri della Comunità europea se adempiono le esigenze di cui all’articolo 17 capoverso 2.
6 Nella
misura in cui è competente per l’esecuzione della presente ordinanza, l’UFAG può stabilire facilitazioni: a. per le merci importate nel quadro del traffico viaggiatori e del traffico di confine; b. per le merci provenienti da Paesi membri della Comunità europea; o c. in casi particolari, per le merci importate nel quadro del traffico di merci che beneficiano di riduzioni del dazio o che sono esenti da dazio.
Art. 9 cpv. 1 1 Le persone soggette al controllo doganale notificano le merci menzionate nell’alle- gato 5, parte B all’ufficio competente al più tardi un giorno feriale prima dell’im- portazione. Il presente obbligo si applica parimenti alle merci provenienti da Paesi membri della Comunità europea.
Art. 10 cpv. 1
1 L’ufficio competente verifica se la merce importata:
a. è accompagnata dal certificato fitosanitario o, per i Paesi membri della Comunità europea, dal passaporto delle piante di cui all’allegato 8; b. corrisponde alla dichiarazione doganale e al certificato fitosanitario o, per i Paesi membri della Comunità europea, al passaporto delle piante; c. soddisfa le esigenze fitosanitarie di cui all’articolo 5.
Art. 12 cpv. 2 2 Se il certificato fitosanitario o il passaporto delle piante per i Paesi membri della Comunità europea manca, è riempito in modo incompleto nei punti essenziali, è manifestamente inesatto o è stato corretto, un certificato fitosanitario regolamentare o un passaporto delle piante regolamentare per i membri della Comunità europea può essere presentato al più tardi unitamente alla domanda di sdoganamento all’ufficio doganale, a condizione che non vi sia motivo per temere la diffusione di un organismo nocivo particolarmente pericoloso. Se la merce è deperibile, l’ufficio competente può, su domanda dell’importatore, autorizzarne l’introduzione se un controllo fitosanitario approfondito permette di escludere qualsiasi diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi.
Art. 20 cpv. 1 lett. b e c
1 Un passaporto delle piante è rilasciato se l’ufficio competente constata che:
b. le colture e le merci che ne sono ricavate non sono contaminate dagli organi- smi nocivi particolarmente pericolosi menzionati nell’allegato 1, parte A;
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c. le colture e le merci che ne sono ricavate non sono contaminate dagli organi- smi nocivi particolarmente pericolosi menzionati nell’allegato 2, parte A.
Art. 21 rubrica e cpv. 1 Passaporto delle piante per le merci importate da Paesi non membri della Comunità europea 1 Un passaporto delle piante è rilasciato per le merci importate da Paesi non membri della Comunità europea se in occasione del controllo di cui all’articolo 10 è consta- tato che le condizioni di importazione sono soddisfatte.
Art. 40 cpv. 3 frase introduttiva e cpv. 4 3 Il DFE o il DATEC, a seconda delle competenze stabilite ai capoversi 1 e 2, ade- gua gli allegati 1–8 al fine di: ...
4 Nei casi in cui il DFE e il DATEC sono egualmente competenti per gli adegua-
menti di cui al capoverso 3, il DFE modifica gli allegati 1–8 d’intesa con il DATEC.
II
1 Gli allegati 4 e 5 sono modificati secondo la versione qui annessa.
2 L’allegato 8 è sostituito dalla versione qui annessa.
III La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 20042.
16 giugno 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
2 Decisione presidenziale dell’8 marzo 2004.
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Allegato 4 (art. 5, 8, 11, 17, 20 e 40)
Parte A Esigenze particolari per l’importazione e la commercializzazione di merci
Sezione I Merci di origine estera, provenienti da Paesi non membri della Comunità europea …
Sezione II Merci di origine svizzera o provenienti da Paesi membri della Comunità europea Merci Esigenze particolari
1. Legname di Castanea Mill. a) Constatazione ufficiale che il legname è
originario di zone notoriamente indenni da Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr, oppure b) che il legname è scortecciato. …
3. Corteccia di Castanea Mill, isolata Constatazione ufficiale:
dal tronco a) che il legname è originario di zone notoria- mente indenni da Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr, oppure b) che il legname è stato sottoposto a fumiga- zione o a un trattamento idoneo contro Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr. … 5. Vegetali di Abies Mill., Larix Mill., Ferme restando le disposizioni applicabili ai Picea A. Dietr., Pinus L., vegetali di cui al punto 4 parte A sezione II Pseudotsuga Carr. e Tsuga Carr., allegato 4, a seconda dei casi, constatazione destinati alla piantagione, ufficiale che nessun sintomo di Melampsora ad eccezione delle sementi medusae Thümen è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo com- pleto. 6. Vegetali di Populus L., destinati Constatazione ufficiale che nessun sintomo di alla piantagione, ad eccezione Melampsora medusae Thümen è stato osserva- delle sementi to nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall’inizio dell’ultimo ciclo vegeta- tivo completo. …
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Merci Esigenze particolari
11. Vegetali di Araceae, di Marantaceae, Constatazione ufficiale:
di Musaceae, di Persea spp. e di a) che nessuna contaminazione da Radopholus Strelitziaceae, con radici o con terreno similis (Cobb) Thorne è stata osservata nel di coltura aderente o associato luogo di produzione dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo, oppure b) che terra e radici di vegetali sospetti sono state sottoposte, dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo, a prove nematologiche ufficiali almeno per quanto riguarda Rado- pholus similis (Cobb) Thorne e sono risulta- te indenni da tale organismo nocivo all’atto di dette prove. … 17. Vegetali di Vitis L., ad eccezione Constatazione ufficiale che nessun sintomo di dei frutti e delle sementi Flavescence dorée e di Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al. è stato osservato sulle piante madri nel luogo di produzione dall’inizio degli ultimi due cicli vegetativi completi.
18.1 Tuberi di Solanum tuberosum L., Constatazione ufficiale:
destinati alla piantagione. a) che sono state osservate le disposizioni dell’Ufficio federale dell’agricoltura per la lotta contro Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival, e b) che i tuberi sono originari di una zona notoriamente indenne da Clavibacter michi- ganensis ssp. Sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., o che le disposizioni dell’Ufficio federale dell’agricoltura relative alla lotta contro tale organismo sono state osservate, e c) che i tuberi sono originari di un campo notoriamente indenne da Globodera rosto- chiensis (Wollenweber) Behrens et Globo- dera pallida (Stone) Behrens, e d) aa) che i tuberi sono originari di zone notoriamente indenni da Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, oppure bb) nelle zone in cui è nota la presenza di Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, che i tuberi sono originari di un luogo di produzione indenne da Pseudo- monas solanacearum (Smith) Smith, oppure ritenuto indenne a seguito dell’ap- plicazione di un idoneo procedimento in- teso a eradicare Pseudomonas solanacea- rum (Smith) Smith, e e) che i tuberi sono originari di zone nelle quali non è nota la presenza di Meloidogyne chi- twoodi Golden et al. (tutte le popolazioni) e di Meloidogyne fallax Karssen, oppure nelle zone in cui è nota la presenza di Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (tutte le popolazioni) e di Meloidogyne fallax Karssen:
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Merci Esigenze particolari
– che i tuberi sono originari di un luogo di produzione risultato indenne da Meloido- gyne chitwoodi Golden et al. (tutte le popolazioni) e Meloidogyne fallax Kar- ssen, in base a un’indagine annuale della coltura ospite, effettuata mediante ispe- zione visiva delle piante ospite in periodi appropriati e mediante ispezione visiva della superficie esterna e di tuberi sezio- nati provenienti dal raccolto di patate col- tivate nel luogo di produzione, oppure – che dopo il raccolto i tuberi, previa cam- pionatura casuale, sono stati controllati per accertare l’eventuale manifestazione di indizi patologici indotta da un oppor- tuno metodo, oppure sottoposti a esame di laboratorio, nonché a ispezione visiva della superficie esterna e di tuberi sezio- nati, in periodi appropriati e comunque all’atto della chiusura delle confezioni o dei contenitori prima della commercializ- zazione, conformemente alle disposizioni in materia di chiusura dell’ordinanza del DFE del 7 dicembre 19983 sulle sementi e i tuberi-seme, e che non è stato osserva- to nessun indizio di Meloidogyne chitwo- odi Golden et al. (tutte le popolazioni) e di Meloidogyne fallax Karssen. … 18.5 Tuberi di Solanum tuberosum L., Dev’essere dimostrato, da un numero di regi- ad eccezione di quelli di cui strazione apposto sull’imballaggio o sul mezzo ai punti 18.1, 18.2, 18.3 o di trasporto nel caso di patate caricate alla 18.4 parte A sezione II allegato 4 rinfusa e come tali trasportate, che le patate medesime sono state coltivate da un produttore ufficialmente registrato oppure provengono da magazzini collettivi o da centri di spedizione ufficialmente riconosciuti ed ubicati in una zona di produzione, in modo che risulti che i tuberi sono indenni da Pseudomonas solanace- arum (Smith) Smith, e che a) le disposizioni dell’Ufficio federale del- l’agricoltura relative alla lotta contro Syn- chytrium endobioticum (Schilbersky) Perci- val, nonché, b) se del caso, le disposizioni dell’Ufficio federale dell’agricoltura relative alla lotta contro Clavibacter michiganensis ssp. Sepe- donicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. sono rispettate. 18.6 Vegetali di Solanaceae destinati alla Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali piantagione, ad eccezione delle sementi di cui ai punti 18.1, 18.2 e 18.3 parte A sezione e degli altri vegetali di cui ai punti 18.4 II allegato 4, a seconda dei casi, constatazione o 18.5 parte A sezione II allegato 4 ufficiale:
3 RS 916.151.1
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Merci Esigenze particolari
a) che i vegetali sono originari di zone noto- riamente indenni da Potato stolbur myco- plasm, oppure b) che nessun sintomo di Potato stolbur myco- plasm è stato osservato sui vegetali nel luo- go di produzione dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo. 18.7 Vegetali di Capsicum annuum L., Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali Lycopersicon lycopersicum (L.) Kar- di cui al punto 18.6 parte A sezione II allegato sten ex Farw., Musa L., Nicotiana L., e 4, se del caso, constatazione ufficiale: Solanum melongena L., destinati alla a) che i vegetali sono originari di zone noto- piantagione, ad eccezione delle sementi riamente indenni da Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, oppure b) che nessun indizio di Pseudomonas solana- cearum (Smith) Smith è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo. 19. Vegetali di Humulus lupulus L. desti- Constatazione ufficiale che nessun sintomo di nati alla piantagione, ad eccezione delle Verticillium albo-atrum Reinke e Berthold e sementi Verticillum dahloiae Klebahn è stato osservato sul luppolo nel luogo di produzione dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo.
20. Vegetali di Dendranthema (DC.) Des Constatazione ufficiale:
Moul., Dianthus L. e Pelargonium a) che nessun indizio di Heliothis armigera l’Herit. ex Ait., destinati alla piantagio- Hübner o di Spodoptera littoralis (Boisd.) è ne, ad eccezione delle sementi stato osservato nel luogo di produzione dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo com- pleto, oppure b) che i vegetali sono stati sottoposti a idoneo trattamento atto a proteggerli contro tali organismi. 21.1 Vegetali di Dendranthema (DC) Des Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali Moul. destinati alla piantagione, ad di cui al punto 20 parte A sezione II allegato 4, eccezione delle sementi constatazione ufficiale: a) che i vegetali sono al massimo della terza generazione e provengono da materiali rive- latisi, all’atto di prove virologiche, indenni da Chrysanthemum stunt viroid, oppure provengono direttamente da materiali di cui un campione rappresentativo del 10 % almeno si è rivelato esente da Chrysanthe- mum stunt viroid all’atto di un controllo ufficiale effettuato al momento della fiori- tura; b) che i vegetali e le talee provengono da ditte: – ispezionate ufficialmente almeno una volta al mese durante i tre mesi preceden- ti la spedizione e nelle quali non sono sta- ti osservati sintomi di Puccinia horiana Hennings durante tale periodo e nelle cui immediate vicinanze non si è avuta cono- scenza del manifestarsi di sintomi di Puccinia horiana Hennings durante i tre mesi precedenti la commercializzazione, oppure
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Merci Esigenze particolari
– la partita è stata sottoposta a idoneo trattamento contro Puccinia horiana Hennings; c) che, nel caso di talee senza radici, nessun sintomo di Didymella ligulicola (Baker, Dimock et Davis) v. Arx è stato osservato né sulle talee stesse, né sui vegetali da cui provengono, oppure che, nel caso di talee con radici, nessun sintomo di Didymella ligulicola (Baker, Dimock et Davis) v. Arx è stato osservato né sulle talee stesse, né nel luogo di radicazione. 21.2 Vegetali di Dianthus L., destinati Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali alla piantagione, ad eccezione delle di cui al punto 20 parte A sezione II allegato 4, sementi constatazione ufficiale: – che i vegetali provengono in linea diretta da piante madri risultate indenni da Erwinia chrysanthemi pv.Dianthicola (Hellmers) Dickey, Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr et Burkholder e Phialophora cinerescens (Wollenw.) van Beyma all’atto delle prove ufficialmente riconosciute, eseguite almeno una volta nel corso degli ultimi due anni, – che sui vegetali non è stato osservato alcun sintomo degli organismi nocivi di cui sopra. 22. Bulbi di Tulipa L. e Narcissus L., Constatazione ufficiale che nessun sintomo di ad eccezione di quelli per i quali Ditylenchus dipsace (Kühn) Filipjev è stato è dimostrato, dalle caratteristiche osservato sui vegetali dall’inizio dell’ultimo dell’imballaggio o da altri elementi, ciclo vegetativo completo. che sono destinati alla vendita diretta a un consumatore finale non inte- ressato alla produzione professionale di fiori recisi 23. Vegetali di specie erbacee, destinati Ferme restando le disposizioni applicabili ai alla piantagione, ad eccezione di: vegetali di cui ai punti 20, 21.1 o 21.2 parte A – bulbi, sezione II allegato 4, constatazione ufficiale: – cormi, a) che i vegetali sono originari di una zona – vegetali della famiglia delle Grami- notoriamente indenne da Liriomyza huido- neae, brensis (Blanchard) e Liriomyza trifolii – rizomi, (Burgess), oppure – sementi, b) che nessun sintomo di Liriomyza huidobren- – tuberi sis (Blanchard) e Liriomyza trifolii (Bur- gess) è stato osservato nel luogo di produ- zione all’atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno mensilmente nei tre mesi precedenti il raccolto, oppure c) che immediatamente prima della commer- cializzazione i vegetali sono stati sottoposti a ispezione ufficiale e risultati indenni da Liriomyza huidobrensis (Blanchard) e Liriomyza trifolii (Burgess) e hanno ricevuto un idoneo trattamento contro Liriomyza hui- dobrensis (Blanchard) e Liriomyza trifolii (Burgess).
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Merci Esigenze particolari
24. Vegetali con radici, piantati o Il luogo di produzione è notoriamente indenne destinati alla piantagione, coltivati da Clavibacter michiganensis ssp. Sepedonicus all’aperto (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., Globodera pallida (Stone) Behrens, Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens e Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival.
25. Vegetali di Beta vulgaris L. destinati Constatazione ufficiale:
alla piantagione, ad eccezione delle a) che i vegetali sono originari di zone noto- sementi riamente indenni da Beet leaf curl virus, oppure b) che nella zona di produzione non si è avuta conoscenza della comparsa del Beet leaf curl virus, e che nessun sintomo di Beet leaf curl virus è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo.
26. Sementi di Helianthus annuus L. Constatazione ufficiale:
a) che le sementi sono originarie di zone notoriamente indenni da Plasmopara hal- stedii (Farlow) Berl. et de Toni, oppure b) che le sementi, ad eccezione di quelle prodotte da varietà resistenti a tutte le razze di Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni presenti nella zona di produzione, sono state sottoposte a idoneo trattamento contro Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni. 26.1 Vegetali di Lycopersicon lycoper- Fermi restando i requisiti applicabili, a seconda sicum (L.) Karsten ex Farw., destinati dei casi, ai vegetali di cui ai punti 18.6 e 23 alla piantagione, ad eccezione delle parte A sezione II allegato 4, constatazione sementi ufficiale: a) che i vegetali sono originari di zone noto- riamente indenni da Tomato Yellow Leaf Curl Virus, oppure b) che nessun sintomo di Tomato Yellow Leaf Curl Virus è stato osservato sui vegetali durante un periodo appropriato, e aa) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Bemisia tabaci Genn., oppure bb) che il luogo di produzione è risultato indenne da Bemisia tabaci Genn. All’atto di ispezioni ufficiali effettuate almeno una volta al mese nei tre mesi precedenti l’esportazione, oppure c) che nessun sintomo di Tomato Yellow Leaf Curl Virus è stato osservato sul luogo di produzione e che quest’ultimo è stato sotto- posto a idoneo trattamento e a un regime di controllo per accertare l’assenza di Bemisia tabaci Genn.
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Merci Esigenze particolari
27. Sementi di Lycopersicon lycoper- Constatazione ufficiale che le sementi sono sicum (L.) Karsten ex Farw. state ottenute con un metodo adeguato di estrazione acida o con un metodo equivalente riconosciuto dall’Ufficio federale dell’agricol- tura, e: a) che le sementi sono originarie di zone nelle quali non sono note manifestazioni di Clavi- bacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al., o Xanthomonas campe- stris pv. vesicatoria (Doidge) Dye, oppure b) che nessun sintomo di malattie causate dai summenzionati organismi nocivi è stato os- servato sui vegetali nel luogo di produzione durante l’ultimo ciclo vegetativo completo, oppure c) che le sementi sono state sottoposte a una prova ufficiale riguardante almeno gli orga- nismi nocivi summenzionati, effettuata su un campione rappresentativo ed in base a metodi idonei, e all’atto di tale prova sono risultate indenni da tali organismi nocivi.
28.1 Sementi di Medicago sativa L. Constatazione ufficiale:
a) che nessun sintomo di Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev è stato osservato nel luogo di produzione dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo e che prove di laborato- rio eseguite su un campione rappresentativo non hanno evidenziato la presenza di Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev, oppure b) che prima della commercializzazione è stata effettuata una fumigazione. 28.2 Sementi di Medicago sativa L. Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui al punto 28.1 parte A sezione II allegato 4, constatazione ufficiale: a) che le sementi sono originarie di zone notoriamente indenni da Clavibacter michi- ganensis spp. insidiosus Davis et al., oppure b) aa) che durante gli ultimi dieci anni non sono state osservate manifestazioni da Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al. né nell’azienda né nelle immediate vicinanze, e che: – la coltura appartiene a una varietà riconosciuta, molto resistente a Clavi- bacter michiganensis ssp. Insidiosus Davis et al., oppure – al momento del raccolto delle sementi la coltura non aveva ancora iniziato il quarto ciclo vegetativo completo dalla semina e vi era stato un solo raccolto di sementi precedente, oppure – il contenuto di materie inerti, determi- nato conformemente alle norme appli- cabili alle sementi soggette alla certi- ficazione, non supera, in peso, lo 0,1 %,
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Merci Esigenze particolari
bb) che nessun sintomo di Clavibacter michiganensis ssp. Insidiosus Davis et al. è stato osservato nel luogo di produzione o in colture adiacenti di Medicago sativa L., durante l’ultimo o, se del caso, duran- te i due ultimi cicli vegetativi completi, cc) che la coltivazione è stata effettuata su un campo non utilizzato per la produzio- ne di Medicago sativa L. durante i tre anni precedenti la semina.
29. Sementi di Phaseolus L. Constatazione ufficiale:
a) che le sementi sono originarie di zone notoriamente indenni da Xanthomonas cam- pestris pv. phaseoli (Smith) Dye, oppure b) che un campione rappresentativo delle sementi è stato esaminato e, all’atto di tali esami, è risultato indenne da Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye. ...
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Allegato 5 (art. 5, 9, 17, 23, 24 e 40)
Parte A Merci originarie della Svizzera o provenienti da Paesi membri della Comunità europea che devono essere sottoposte a ispezione fitosanitaria nel luogo di produzione
Sezione I Merci potenzialmente portatrici di organismi nocivi particolarmente pericolosi per tutta la Svizzera e che devono essere accompagnate da un passaporto delle piante ...
1.2 Vegetali di Beta vulgaris L., Humulus lupulus L. destinati alla piantagione,
ad eccezione delle sementi. ...
1.7 Legname che:
a) è stato ottenuto interamente o parzialmente da uno dei seguenti generi: – Castanea Mill., escluso il legname scortecciato, – Platanus L., compreso il legname che non ha conservato la super- ficie rotonda naturale e che b) corrisponde a una delle seguenti designazioni: Codice NC Designazione delle merci
4401.10 Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme
simili
4401.22 Legno in piccole placche o in particelle
ex 4401.30 Avanzi e cascami di legno, non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili
4403.99 Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell’alburno o
squadrato: – non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazio- ne – non di conifere, di quercia (Quercus spp.) o di faggio (Fagus spp.) ex 4404.20 Pali spaccati: pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo: – non di conifere
4406.10 Traversine di legno per strade ferrate o simili:
– non impregnate ex 4407.99 Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, non piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm, in particolare travi, assi, elementi di travi composte, assicelle: – non di conifere, di legni tropicali, di quercia (Quercus spp.) o di faggio (Fagus spp.)
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1.8 Corteccia separata dal tronco di Castanea Mill.
... 2.1 Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi di Abies Mill., Apium graveolens L. Argyranthemum spp., Aster spp., Brassica spp., Casta- nea Mill., Cucumis spp., Dendranthema (DC) Des Moul., Dianthus L. e ibridi, Exacum spp., Fragaria L., Gerbera Cass., Gypsophila L., tutte le varietà di ibridi della Nuova Guinea di Impatiens L., Lactuca spp., Larix Mill., Leucanthemum L., Lupinus L., Pelargonium l’Hérit. ex Ait., Picea A. Dietr., Pinus L., Platanus L., Populus L., Prunus laurocerasus L., Prunus lusitanica L., Pseudotsuga Carr., Quercus L., Rubus L., Spinacia L., Tana- cetum L., Tsuga Carr., Verbena L. ed altri vegetali di specie erbacee, diversi dai vegetali della famiglia delle Gramineae, destinati alla piantagione, ad eccezione dei bulbi, cormi, rizomi, sementi e tuberi.
2.2 Vegetali di Solanaceae, ad eccezione di quelli del punto 1.3, destinati alla
piantagione, escluse le sementi.
2.3 Vegetali di Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp. et Strelitziaceae,
con le radici o con un terreno di coltura aderente o associato.
2.4 Sementi e bulbi di Allium ascolanicum, Allium cepa L. et Allium schoeno-
prasum L. destinati alla piantagione e vegetali di Allium porrum L. destinati alla piantagione.
3. Bulbi e rizomi bulbosi di Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus
flavus Weston «Golden Yellow», Galanthus L., Galtonia candicans (Baker) Decne, Gladiolus Tourn. ex L., quali Gladiolus callianthus Marais, Gladio- lus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort. et Gla- diolus tubergenii hort., Hyacinthus L., Iris L., Ismene Herbert, Muscari Miller, Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Tigri- dia Juss et Tulipa L. destinati alla piantagione prodotti da produttori la cui produzione e vendita è autorizzata nei confronti di persone che si occupano professionalmente della produzione di vegetali diversi dai vegetali, prodotti vegetali e altre voci preparate e pronte per la vendita al consumatore finale e per cui è garantito che la relativa produzione è chiaramente separata da quella degli altri prodotti. ...
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Parte B Merci di origine estera provenienti da Paesi non membri della Comunità europea che devono essere sottoposte a ispezione fitosanitaria nel Paese d’origine o nel Paese di provenienza ...
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Allegato 8 (art. 10, 17, 21, 22 e 40)
Passaporto delle piante
Indicazioni necessarie
1. «Passaporto delle piante svizzero» o «Passaporto delle piante CE»
2. «CH» o codice di un Paese membro della Comunità europea
3. Nome o codice dell’organismo ufficiale responsabile
4. Numero di registrazione della ditta
5. Numero di serie, di settimana o di lotto individuale
6. Nome botanico
7. Quantità
8. La dicitura specifica «ZP» per la validità territoriale del passaporto e, se del caso, il nome della(e) zona(e) protetta(e) dove la merce è autorizzata
9. La dicitura specifica «RP» in caso di sostituzione di un passaporto e, se del
caso, il numero del produttore o dell’importatore originariamente registrato
10. Per le merci provenienti da Paesi non membri della Comunità europea, il
nome del Paese d’origine o del Paese di provenienza
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