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AS 2004 1575

Regolamento del Tribunale penale federale

Regolamento del Tribunale penale federale

dell’11 febbraio 2004

Il Tribunale penale federale, vista la legge del 4 ottobre 20021 sul Tribunale penale federale (LTPF), adotta il seguente regolamento:

Capitolo 1: Organizzazione Sezione 1: Amministrazione del Tribunale

Art. 1 Corte plenaria 1 Alla Corte plenaria spettano i compiti di cui all’articolo 15 capoverso 1 lettere a–e della legge del 4 ottobre 2002 sul Tribunale penale federale (LTPF).

2 Essa è inoltre competente per:

a. il giuramento dei giudici e dei giudici istruttori (art. 11 cpv. 2 LTPF); b. la nomina della direzione del Tribunale per due anni (art. 16 cpv. 1 LTPF); c. la costituzione delle corti penali e delle corti dei reclami penali per due anni (art. 17 cpv. 1 LTPF); d. la nomina dei presidenti delle corti per due anni (art. 18 cpv. 1 LTPF); e. l’adozione del preventivo e del consuntivo all’attenzione dell’Assemblea fe- derale; f. la costituzione, la modifica e la risoluzione dei rapporti di lavoro con il se- gretario generale. 3 Ogni membro del Tribunale può chiedere al presidente la convocazione della Corte plenaria.

Art. 2 Decisioni 1 La Corte plenaria delibera, prende le decisioni e procede alle nomine conforme- mente agli articoli 15 capoversi 2 e 3 e 19 LTPF. La decisione per circolazione degli atti è esclusa se un membro del Tribunale chiede la discussione di una causa. 2 Il segretario generale partecipa alle sedute della Corte plenaria con voto consultivo e tiene il verbale.

RS 173.710 1 RS 173.71

2004-0351 1575

Regolamento del Tribunale penale federale RU 2004

Art. 3 Direzione del Tribunale

1 La direzione del Tribunale è costituita da almeno tre persone ed è composta:

a. dal presidente; b. dal vicepresidente; c. dal presidente di una corte penale e da quello di una corte dei reclami penali. 2 La presidenza è assunta dal presidente del Tribunale o, in sua assenza, dal vicepre- sidente. In caso di impedimento, il presidente della Corte dei reclami penali e quello della Corte penale possono farsi rappresentare da un membro del Tribunale da loro designato.

3 Alla direzione del Tribunale competono:

a. la stesura del preventivo e del consuntivo all’attenzione della Corte plenaria; b. l’emanazione di decisioni sul rapporto di lavoro dei giudici, sempre che la legislazione non attribuisca tale competenza a un’altra autorità; c. la garanzia di un adeguato perfezionamento professionale del personale; d. il rilascio di autorizzazioni che consentono ai giudici di esercitare attività al di fuori del Tribunale (art. 7 LTPF); e. la nomina dei cancellieri e la loro assegnazione alle corti (art. 22 cpv. 1 LTPF); f. la vigilanza sul segretariato generale; g. l’adempimento di obblighi di denuncia nei confronti di altre autorità; h. tutte le questioni in materia di personale dei membri del Tribunale, degli im- piegati e dei giudici istruttori, sempre che tali questioni non siano delegate al segretariato generale o alla direzione dell’Ufficio dei giudici istruttori; i. tutte le altre questioni che il presente regolamento non affida a un altro organo.

4 La direzione del Tribunale può delegare il disbrigo di determinate pratiche al

presidente o al segretariato generale. 5 Ogni membro della direzione del Tribunale può chiedere al presidente la convoca- zione della direzione del Tribunale.

Art. 4 Decisioni 1 La direzione del Tribunale prende le sue decisioni conformemente all’articolo 19 LTPF. Affinché siano valide, è necessario che alla seduta o alla procedura per circo- lazione degli atti partecipino almeno tre membri del Tribunale. 2 Il segretario generale partecipa alle sedute della direzione del Tribunale con voto consultivo e tiene il verbale.

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Regolamento del Tribunale penale federale RU 2004

Art. 5 Presidenza Il presidente del Tribunale: a. rappresenta il Tribunale verso l’esterno; b. presiede la Corte plenaria e la direzione del Tribunale; c. convoca la Corte plenaria e la direzione del Tribunale e decide sull’attua- zione della procedura per circolazione; d. concede l’assistenza giudiziaria nei confronti di altre autorità; e. autorizza la consultazione di atti relativi a procedimenti conclusi.

Art. 6 Segretariato generale 1 Il segretario generale dirige l’amministrazione del Tribunale compresi i servizi scientifici. Dirige il segretariato della Corte plenaria e degli organi amministrativi.

2 Il segretario generale è in particolare competente per:

a. eseguire le decisioni prese dalla Corte plenaria e dalla direzione del Tribu- nale; b. informare l’opinione pubblica conformemente all’articolo 17; c. tutte le questioni assegnate per disbrigo al segretariato generale dalla Corte plenaria o dalla direzione del Tribunale.

Art. 7 Firma 1 Il presidente e il segretario generale firmano collettivamente negli affari di compe- tenza della Corte plenaria o della direzione del Tribunale. 2 Il presidente firma individualmente laddove l’affare è di sua esclusiva competenza.

3 Il segretario generale firma individualmente in tutti gli affari amministrativi.

Sezione 2: Organi giurisdizionali

Art. 8 Corte penale 1 La Corte penale è composta dai giudici assegnatile dalla Corte plenaria. Se neces- sario, il presidente del Tribunale penale federale può ordinare ai membri della Corte dei reclami penali di prestare il proprio concorso a titolo provvisorio. 2 Alla Corte penale competono i compiti assegnatile dall’articolo 26 LTPF o da altre leggi federali.

Art. 9 Corte dei reclami penali 1 La Corte dei reclami penali è composta dai giudici assegnatile dalla Corte plenaria. Se necessario, il presidente del Tribunale penale federale può ordinare ai membri della Corte penale di prestare il proprio concorso a titolo provvisorio.

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Regolamento del Tribunale penale federale RU 2004

2 Alla Corte dei reclami penali competono i compiti assegnatile dall’articolo 28

LTPF o da altre leggi federali. 3 La Corte dei reclami penali può prendere decisioni mediante circolazione degli atti in caso d’unanimità e se nessun membro del collegio giudicante chiede la discus- sione.

Art. 10 Ripartizione delle cause e composizione dei collegi giudicanti 1 I presidenti delle corti ripartiscono le cause tra i membri delle proprie corti e stabi- liscono la composizione dei collegi giudicanti. Possono delegare l’istruzione delle procedure e la direzione di singole udienze a un membro della propria corte. In tal caso, al membro della corte competono anche le funzioni presidenziali ai sensi del capoverso 2. 2 Laddove la legge federale del 15 giugno 19342 sulla procedura penale utilizza le nozioni «presidente» o «presidente della Corte penale federale», il rispettivo compi- to spetta al presidente della Corte penale. 3 Il presidente della Corte dei reclami penali può delegare a un altro membro della corte le competenze che la legislazione gli attribuisce.

Art. 11 Gestione della cause e delle pratiche D’intesa con il segretario generale, i presidenti delle corti stabiliscono chi è respon- sabile della gestione delle cause e delle pratiche per la loro corte.

Art. 12 Cancellieri

1 I cancellieri adempiono i compiti secondo l’articolo 22 LTPF.

2 Adempiono altri compiti che i presidenti delle corti o la direzione del Tribunale affidano loro.

Sezione 3: Ufficio dei giudici istruttori federali

Art. 13 1 I giudici istruttori federali costituiscono l’Ufficio dei giudici istruttori federali (UGI). L’UGI ha la sua sede a Berna e può gestire uffici esterni. 2 Nell’esercizio delle loro attività giudiziarie, i membri dell’UGI sono indipendenti e sono soggetti soltanto alla legge. Sottostanno alla vigilanza legale della Corte dei reclami penali conformemente all’articolo 28 capoverso 2 LTPF. 3 L’organizzazione dell’UGI e la vigilanza generale sono disciplinate in un regola- mento.

2 RS 312.0

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Capitolo 2: Funzionamento del Tribunale

Art. 14 Tenuta I membri del Tribunale, i cancellieri e i rappresentanti delle parti assistono alle udienze pubbliche del Tribunale in abito scuro e decoroso.

Art. 15 Riprese e registrazioni Durante le udienze sono vietate le riprese e le registrazioni effettuate da terzi. Il divieto è applicabile all’aula dell’udienza e all’edificio del Tribunale nonché a tutti gli altri siti in cui si tiene un’udienza del Tribunale penale federale.

Art. 16 Approvazione e firma delle sentenze 1 Le motivazioni delle sentenze sono messe in circolazione per approvazione presso i membri che hanno partecipato alla pronuncia della sentenza. 2 Nelle cause semplici o in caso di particolare urgenza, basta l’approvazione del presidente del collegio giudicante. 3 Le sentenze delle corti sono firmate dal giudice che ha presieduto l’udienza e dal cancelliere. In caso di impedimento, firma un altro membro coadiuvante del Tribu- nale.

4 Le altre sentenze sono firmate dal membro responsabile del Tribunale e da un

cancelliere eventualmente coadiuvante. In caso di impedimento, firma il presidente della corte o un membro del Tribunale da questi designato.

Art. 17 Informazione Al segretario generale competono l’informazione e le relazioni pubbliche. In merito a procedimenti pendenti o conclusi, informa su istruzione del presidente della relati- va corte o del membro che ha presieduto l’udienza.

Capitolo 3: Disposizione finale

Art. 18 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 2004.

11 febbraio 2004 In nome del Tribunale penale federale: Il presidente, Alex Staub La segretaria generale, Mascia Gregori Al-Barafi

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