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AS 2004 2519

Decreto federale concernente le Convenzioni internazionali per la repressione del finanziamento del terrorismo e per la repressione degli attentati terroristici con esplosivo

Decreto federale concernente le Convenzioni internazionali per la repressione del finanziamento del terrorismo e per la repressione degli attentati terroristici con esplosivo

del 12 marzo 2003

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 26 giugno 20022, decreta:

Art. 1

1 Sono approvate le seguenti convenzioni:

a. Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terro- rismo; b. Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici con esplosivo. 2 Il Consiglio federale è autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo e a notificare l’adesione della Svizzera alla Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici con esplosivo.

Art. 2 Il presente decreto non sottostà al referendum.

Consiglio degli Stati, 2 dicembre 2002 Consiglio nazionale, 12 marzo 2003 Il presidente: Gian-Reto Plattner Il presidente: Yves Christen Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Christophe Thomann

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