AS 2004 4249
Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP 2)
Modifica del 1° settembre 2004
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 18 aprile 19841 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità è modificata come segue:
Art. 12 lett. b–d Sull’avere di vecchiaia si corrisponde un interesse minimo: b. per il periodo a partire dal 1° gennaio fino al 31 dicembre 2003: del 3,25 per cento al minimo; c. per il periodo a partire dal 1° gennaio fino al 31 dicembre 2004: del 2,25 per cento al minimo; d. per il periodo a partire dal 1° gennaio 2005: del 2,5 per cento al minimo.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2005.
1° settembre 2004 Il nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 831.441.1
2004-1639 4249
Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità RU 2004
4250