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AS 2004 5235

Decisione N. 2/2004 del Comitato misto per l'agricoltura concernente le modifiche dell'appendice dell'allegato 10 all'accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (con allegati e atto finale)

Traduzione1

Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (con allegati e atto finale) Decisione n. 2/2004 relativa alle modifiche dell’appendice dell’allegato 10 all’accordo

Adottata il 18 marzo 2004 Entrata in vigore per la Svizzera il 1° aprile 2004

Il Comitato misto per l’agricoltura, visto l’accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli2, in particolare l’articolo 11, considerando quanto segue: (1) L’accordo è entrato in vigore il 1° giugno 2002. (2) L’allegato 10 relativo al riconoscimento dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione per i prodotti ortofrutticoli freschi originari della Svizzera o della Comunità riesportati dalla Svizzera nella Comunità, riconosce i controlli di conformità purché siano effettuati da organismi di controllo autorizzati dall’Ufficio federale dell’agricoltura. (3) In virtù dell’articolo 6 dell’allegato 10, il gruppo di lavoro «ortofrutticoli» esamina l’evoluzione delle disposizioni legislative e normative interne delle parti e formula proposte che presenta al Comitato misto per l’agricoltura onde adeguare e aggiornare la relativa appendice. (4) L’appendice cita gli organismi di controllo svizzeri riconosciuti. (5) È opportuno adeguare l’elenco degli organismi di controllo svizzeri riconosciuti, adeguamento di cui si è già tenuto conto nel regolamento (CE) n. 2590/2001 della Commissione del 21 dicembre 2001 (GU L 345 del 29.12.2001, pag. 20), decide:

1 Dal testo originale francese (RO 2004 5235).

2 RS 0.916.026.81

2004-2502 5235

Commercio di prodotti agricoli. Accordo con la CE RU 2004

Art. 1 Il testo dell’appendice è sostituito dal testo allegato alla presente decisione.

Art. 2 La presente decisione entra in vigore il 1° aprile 2004.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2004.

Per la Per la Confederazione Svizzera: Comunità europea: Il capo della delegazione, Il capo della delegazione, Christian Häberli Aldo Longo

Per il segretariato del Comitato misto per l’agricoltura: Hans-Christian Beaumond

Commercio di prodotti agricoli. Accordo con la CE RU 2004

Allegato

Appendice dell’allegato 10

Organismi di controllo svizzeri autorizzati a rilasciare il certificato di controllo di cui all’articolo 3 dell’allegato 10:

1. Qualiservice

Kapellenstrasse 5 CH-3011 Berna

Commercio di prodotti agricoli. Accordo con la CE RU 2004

Decisione N. 2/2004 del Comitato misto per l'agricoltura concernente le modifiche dell'appendice dell'allegato 10 all'accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (con allegati e atto finale) | Lexipedia | Lexipedia