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AS 2004 5387

Ordinanza relativa alla legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto

Ordinanza relativa alla legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto (OLIVA)

Modifica del 10 dicembre 2004

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 29 marzo 20001 relativa alla legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto è modificata come segue:

Art. 23 cpv. 4 4 Le condizioni giusta i capoversi 1–3 per rivendicare l’esenzione fiscale non val- gono per acquisti di carburante per i quali l’istituzione beneficiaria o la persona beneficiaria ha diritto all’esenzione dell’imposta sugli oli minerali in conformità degli articoli 26–28 dell’ordinanza del 20 novembre 19962 sull’imposizione degli oli minerali, degli articoli 30 e 31 dell’ordinanza del 23 agosto 19893 concernente i privilegi doganali delle missioni diplomatiche a Berna e dei posti consolari in Svizzera, così come degli articoli 28 e 29 dell’ordinanza del 13 novembre 19854 concernente i privilegi doganali delle organizzazioni internazionali, degli Stati nelle loro relazioni con tali organizzazioni e delle missioni speciali di Stati esteri. In questo caso il fornitore deve poter comprovare che l’Amministrazione federale delle dogane non ha riscosso l’imposta sugli oli minerali oppure che l’ha rimborsata al fornitore.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2005.

10 dicembre 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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