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AS 2004 741

Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)

Modifica del 28 gennaio 2004

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 31 ottobre 19471 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è modificata come segue:

Art. 66bis cpv. 1 1 L’articolo 37 capoversi 1 e 2 lettere a e b OAI è applicabile per analogia alla valutazione della grande invalidità.

II La presente modifica entra in vigore il 1° marzo 2004.

28 gennaio 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 831.101

2003-2751 741

Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti RU 2004

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