AS 2005 1641
Decisione n. 1/2005 che sostituisce le tabelle III e IV b) del protocollo n. 2 dell'accordo
Traduzione1
Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea che modifica l’accordo del 22 luglio 1972 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea per quanto concerne le disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati
Decisione n. 1/2005 che sostituisce le tabelle III e IV b) del protocollo n. 2 dell’accordo
Adottata il 1° febbraio 2005 Entrata in vigore per la Svizzera il 1° febbraio 2005
Il Comitato misto, visto l’accordo firmato a Bruxelles il 22 luglio 19722, stipulato tra la Confederazione Svizzera, da un lato, e la Comunità economica europea, dall’altro, denominato qui di seguito «l’accordo», modificato dall’accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea recante modifiche delle disposizioni applicabili ai prodotti agrico- li trasformati firmato a Lussemburgo il 26 ottobre 20043, e il rispettivo protocollo n. 24, in particolare l’articolo 7, considerando che ai fini dell’attuazione del protocollo n. 2 dell’accordo, il Comitato misto stabilisce prezzi di riferimento interni per le parti contraenti; considerando che sui mercati nazionali delle parti contraenti sono cambiati i prezzi delle materie prime alle quali si applicano provvedimenti di compensazione dei prezzi; considerando che occorre quindi aggiornare i prezzi di riferimento e gli importi di cui alle tabelle III e IV b) del protocollo n. 2; considerando che la presente decisione deve entrare in vigore alla data in cui diventa effettiva l’applicazione provvisoria dell’accordo di modifica firmato il 26 ottobre 2004, ovvero il primo giorno del quarto mese successivo alla data della firma, a condizione che i provvedimenti di attuazione di cui all’articolo 5, paragrafo 4 del protocollo n. 2 siano adottati alla stessa data, decide:
Art. 1 La tabella III e la tabella IV, punto b) del protocollo n. 2 sono sostituite dalle tabelle dell’allegato I e dell’allegato II alla presente decisione.
1 Dal testo originale francese (RO 2005 1641)
2 RS 0.632.401 3 RS 0.632.401.23 4 RS 0.632.401.2
2005-0130 1641
Disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati. RU 2005 Acc. con la CE. Dec. n. 1/2005
Art. 2 La presente decisione entra in vigore il 1° febbraio 2005.
Fatto a Bruxelles, il 1° febbraio 2005.
Per il Comitato misto: Il Presidente, Richard Wright
Disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati. RU 2005 Acc. con la CE. Dec. n. 1/2005
Allegato I Tabella III
Prezzi interni di riferimento della CE e della Svizzera
Materia prima agricola Prezzo interno Prezzo interno Differenza prezzo di di riferimento svizzero di riferimento della CE riferimento svizzero/CE CHF per 100 kg netti CHF per 100 kg netti CHF per 100 kg netti
Frumento tenero 58.34 16.10 42.24 Frumento duro 37.85 25.40 12.45 Segala 48.01 16.10 31.91 Orzo 27.14 16.10 11.04 Granturco 31.79 16.10 15.69 Farina di frumento tenero 103.38 37.20 66.18 Latte intero in polvere 590.00 395.00 195.00 Latte scremato in polvere 468.60 333.00 135.60 Burro 917.00 468.00 449.00 Zucchero bianco – – 0.00 Uova1 255.00 205.50 49.50 Patate fresche 42.00 21.00 21.00 Grasso vegetale2 390.00 160.00 230.00 1 Derivato dal prezzo per uova di volatili liquide, non in guscio, moltiplicato per il coefficiente 0,85. 2 Prezzi dei grassi vegetali (destinati all’industria dei prodotti da forno e alimentare) aventi un tenore di materia grassa pari al 100 %.
Disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati. RU 2005 Acc. con la CE. Dec. n. 1/2005
Allegato II Tabella IV
b) Importi di base per le materie prime di origine agricola presi in considera- zione per il calcolo degli elementi agricoli:
Materia prima agricola Importo di base applicato Importo di base dall’entrata in vigore applicato tre anni dopo l’entrata in vigore CHF per 100 kg netti CHF per 100 kg netti
Frumento tenero 38.00 36.00 Frumento duro 11.00 10.00 Segala 29.00 27.00 Orzo 10.00 9.00 Granturco 14.00 13.00 Farina di frumento tenero 57.00 54.00 Latte intero in polvere 176.00 166.00 Latte scremato in polvere 122.00 115.00 Burro 449.001 449.001 Zucchero bianco Zero Zero Uova 36.00 36.00 Patate fresche 19.00 18.00 Grasso vegetale 207.00 196.00
1 Tenuto conto delle sovvenzioni accordate al burro nel quadro del regolamento
della Commissione (CE) 2571/97 del 15 dicembre 1997, l’importo di base applicato al burro non è ridotto rispetto alla differenza di prezzo di cui alla tabella III.