AS 2005 3577
Legge federale sulle tasse di bollo
Legge federale sulle tasse di bollo (LTB)
Modifica del 18 marzo 2005
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 18 agosto 20041, decreta:
I La legge federale del 27 giugno 19732 sulle tasse di bollo è modificata come segue:
Art. 4 cpv. 2 Abrogato
Art. 6 cpv. 1 lett. h
1 Non soggiacciono alla tassa:
h. i diritti di partecipazione costituiti a titolo oneroso al momento della costitu- zione o dell’aumento di capitale di una società anonima, di una società in accomandita per azioni o di una società a garanzia limitata, per quanto le prestazioni dei soci non superino complessivamente un milione di franchi.
Art. 13 cpv. 1, 3 lett. c–f, 4 e 5 1 La tassa ha per oggetto il trasferimento a titolo oneroso della proprietà dei docu- menti di cui al capoverso 2, sempreché uno dei contraenti o dei mediatori sia un negoziatore di titoli secondo il capoverso 3.
3 Sono negoziatori di titoli:
c. abrogata d. le società anonime, società in accomandita per azioni, società a garanzia limitata e società cooperative svizzere nonché gli istituti svizzeri di pre- videnza professionale e di previdenza vincolata che non rientrano nella defi- nizione delle lettere a e b e i cui attivi, secondo l’ultimo bilancio, sono com- posti per oltre 10 milioni di franchi da documenti imponibili giusta il capo- verso 2; e. i membri stranieri di una borsa svizzera per i titoli svizzeri trattati a tale borsa;
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f. la Confederazione, i Cantoni e i Comuni con i propri stabilimenti sempreché nei loro conti espongano documenti imponibili giusta il capoverso 2 per oltre
10 milioni di franchi, nonché gli istituti svizzeri delle assicurazioni sociali.
4 Sono considerati istituti svizzeri di previdenza professionale e di previdenza vinco- lata ai sensi del capoverso 3 lettera d: a. gli istituti di cui all’articolo 48 della legge federale del 25 giugno 19823 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) e all’articolo 331 del Codice delle obbligazioni4, il fondo di garanzia nonché l’istituto collettore di cui agli articoli 56 e 60 LPP; b. le fondazioni di libero passaggio di cui agli articoli 10 capoverso 3 e 19 dell’ordinanza del 3 ottobre 19945 sul libero passaggio; c. gli istituti che concludono assicurazioni e convenzioni di previdenza vinco- lata ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1 lettera b dell’ordinanza del 13 novembre 19856 sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute; d. le fondazioni d’investimento che si occupano dell’investimento e della gestione dei fondi degli istituti di previdenza di cui alle lettere a–c e che sono soggette alla sorveglianza della Confederazione o dei Cantoni. 5 Sono considerati istituti svizzeri delle assicurazioni sociali ai sensi del capoverso 3 lettera f il fondo di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti nonché il fondo dell’assicurazione contro la disoccupazione.
Art. 14 cpv. 1 lett. h
1 Non soggiacciono alla tassa:
h. la mediazione o la compera e la vendita di obbligazioni straniere, se il com- pratore o il venditore è parte contraente straniera.
Art. 17 cpv. 2 e 4
2 Egli deve la metà della tassa:
a. se è mediatore, per ogni contraente che non prova di essere registrato come negoziatore di titoli o investitore esentato; b. se è contraente, per se stesso e per la controparte che non prova di essere registrata come negoziatore di titoli o investitore esentato. 4 La tassa dovuta dai negoziatori di titoli di cui all’articolo 13 capoverso 3 lettera e è versata dalla borsa svizzera implicata.
3 RS 831.40 4 RS 220 5 RS 831.425 6 RS 831.461.3
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Art. 17a Investitori esentati
1 Sono considerati investitori esentati ai sensi dell’articolo 17 capoverso 2:
a. gli Stati esteri e le banche centrali; b. i fondi d’investimento svizzeri ai sensi dell’articolo 2 della legge federale del 18 marzo 19947 sui fondi d’investimento; c. i fondi d’investimento esteri ai sensi dell’articolo 44 della legge federale del 18 marzo 1994 sui fondi d’investimento; d. gli istituti esteri delle assicurazioni sociali; e. gli istituti esteri di previdenza professionale; f. le società d’assicurazione sulla vita estere soggette a un disciplinamento estero equivalente alla sorveglianza della Confederazione; g. le società estere le cui azioni sono quotate a una borsa riconosciuta, nonché le loro società estere consolidate appartenenti a un medesimo gruppo. 2 Sono considerati istituti esteri delle assicurazioni sociali gli istituti che svolgono le stesse mansioni degli istituti svizzeri citati nell’articolo 13 capoverso 5 e che sog- giacciono a una sorveglianza equivalente.
3 Sono considerati istituti esteri di previdenza professionale gli istituti:
a. che si occupano di previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità; b. le cui risorse sono destinate durevolmente ed esclusivamente alla previdenza professionale; e c. che soggiacciono a una sorveglianza equivalente a quella della Confedera- zione.
Art. 19 Negozi conclusi con banche o agenti di borsa stranieri
1 Se al momento della conclusione di un negozio una delle parti contraenti è una
banca straniera o un agente di borsa straniero, la mezza tassa dovuta da detta parte contraente decade. Lo stesso vale per i titoli ripresi o forniti da una borsa che agisce in qualità di controparte nell’ambito dell’esercizio di prodotti derivati standardizzati. 2 La mezza tassa decade anche per i membri stranieri di una borsa svizzera che trat- tano titoli svizzeri per conto proprio.
II
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Essa entra in vigore il 1° gennaio 2006 qualora il termine di referendum scada inu- tilizzato; altrimenti, l’entrata in vigore è determinata dal Consiglio federale.
7 RS 951.31
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Consiglio degli Stati, 18 marzo 2005 Consiglio nazionale, 18 marzo 2005 Il presidente: Bruno Frick La presidente: Thérèse Meyer Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Christophe Thomann
Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 7 luglio 2005.8 2 Conformemente alla sua cifra II capoverso 2, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2006.
8 luglio 2005 Cancelleria federale
8 FF 2005 2053
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