AS 2005 4781
Ordinanza dell'UFV (1/05) concernente misure provvisorie al confine per la lotta contro la peste aviaria
Ordinanza dell’UFV (1/05) concernente misure provvisorie al confine per la lotta contro la peste aviaria
Modifica del 13 ottobre 2005
L’Ufficio federale di veterinaria ordina:
I L’ordinanza dell’UFV (1/05) del 20 aprile 20051 concernente misure provvisorie al confine per la lotta contro la peste aviaria è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 1 1 Sono vietati l’importazione e il transito di animali della classe zoologica degli uccelli e dei prodotti animali derivati provenienti dalla Repubblica democratica di Corea, da Indonesia, Cambogia, Kazakistan, Laos, Malesia, Pakistan, Romania, Russia, Thailandia, Turchia, Vietnam e dalla Repubblica popolare cinese compresa la regione amministrativa speciale di Hong Kong.
II La presente modifica entra in vigore il 13 ottobre 2005.
13 ottobre 2005 Ufficio federale di veterinaria: Il direttore, Hans Wyss
1 RS 916.443.40
2005-2755 4781
Misure provvisorie al confine per la lotta contro la RU 2005 peste aviaria. O dell’UFV (1/05)