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AS 2005 4833

Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d'insegnamento e d'esame per il terzo anno di studio presso il Centro di odontoiatria, stomatologia e ortodonzia della facoltà di medicina dell'Università di Zurigo

Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d’insegnamento e d’esame per il terzo anno di studio presso il Centro di odontoiatria, stomatologia e ortodonzia della facoltà di medicina dell’Università di Zurigo

del 17 ottobre 2005

Il Dipartimento federale dell’interno, visto l’articolo 46a dell’ordinanza generale del 19 novembre 19801 sugli esami federali per le professioni mediche (OPMed), ordina:

Sezione 1: Oggetto e campo d’applicazione

Art. 1

1 La presente ordinanza disciplina il modulo speciale d’insegnamento e d’esame

(modulo speciale) per il terzo anno dello studio di medicina dentaria presso il Centro di odontoiatria, stomatologia e ortodonzia della facoltà di medicina dell’Università di Zurigo (Centro). 2 Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposi- zioni dell’OPMed e dell’ordinanza del 19 novembre 19802 sugli esami dei medici dentisti.

Sezione 2: Programma e struttura dello studio

Art. 2 Programma dello studio 1 Nel terzo anno di studio sono trasmesse le nozioni di base della medicina dentaria e le tecniche di medicina dentaria fondamentali. 2 Nella seconda metà dell’anno di studio, il lavoro eseguito sul fantoccio clinico consente agli studenti di lavorare sui pazienti.

RS 811.112.32

2005-1705 4833

Sperimentazione di un modulo speciale d’insegnamento e d’esame per il terzo RU 2005

Art. 3 Studio di base e studio complementare

1 Lo studio si articola in uno studio di base e in uno studio complementare.

2 Lo studio di base comprende il programma d’insegnamento obbligatorio per tutti

gli studenti.

3 Lo studio complementare comprende il programma d’insegnamento all’interno del

quale gli studenti devono scegliere un dato numero di corsi.

Sezione 3: Ordinamento degli esami

Art. 4 Informazione agli studenti Il Centro comunica per scritto agli studenti, all’inizio dell’anno di studio: a. un sommario dei contenuti dell’insegnamento determinanti per le singole prove d’esame; b. i corsi d’insegnamento obbligatori e gli eventuali test di verifica concomi- tanti; c. l’offerta relativa allo studio complementare e il numero di corsi che gli stu- denti devono scegliere; d. la ripartizione dei punti di credito per ogni singolo apprezzamento; e. le condizioni per l’attribuzione dei punti di credito (inclusi i requisiti neces- sari per la conferma della partecipazione attiva); f. la ponderazione degli esami parziali di cui sono costituite le singole prove d’esame; g. la procedura di apprezzamento applicata ai singoli esami parziali; h. le date in cui si svolgono gli esami parziali; i. la condizione per la compensazione delle prestazioni di esami parziali all’interno di una singola prova d’esame; j. le date riservate, prima dell’inizio del nuovo anno di studio, alla ripetizione di esami scritti non superati o al proseguimento di esami scritti interrotti; k. l’applicazione delle disposizioni transitorie della presente ordinanza.

Art. 5 Ammissione alle verifiche delle prestazioni 1 Sono ammessi alle verifiche delle prestazioni, indipendentemente dal risultato delle verifiche delle prestazioni svolte nel corso dell’anno, gli studenti che: a. hanno seguito lo studio di base e il numero prescritto di corsi dello studio complementare;

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b. si sono sottoposti ai test di verifica prescritti, svolti in concomitanza con l’insegnamento; c. si sono iscritti agli esami secondo la procedura prevista dall’OPMed; d. hanno superato tutte le verifiche delle prestazioni del secondo anno di studio in medicina umana e dentaria conseguendo 60 punti. 2 Il Centro comunica alla Giunta direttiva degli esami federali per le professioni mediche (Giunta direttiva) i nominativi degli studenti che non adempiono i requisiti di cui al capoverso 1. 3 La Giunta direttiva decide in merito all’ammissione alle verifiche delle prestazioni o alla revoca di un’autorizzazione di ammissione precedentemente rilasciata.

Art. 6 Forma e numero delle verifiche delle prestazioni 1 Le prestazioni degli studenti sono verificate durante e al termine del rispettivo anno di studio nelle forme seguenti: a. singole prove d’esame teoriche e pratiche secondo la OPMed; b. partecipazione attiva a corsi d’insegnamento definita dal Centro per quanto attiene al programma e alla durata (partecipazione attiva). 2 Nel terzo anno di studio devono essere compiute otto verifiche delle prestazioni.

3 Ogni verifica delle prestazioni è composta al massimo da quattro parti che si com- pensano a vicenda.

Art. 7 Sistema di crediti formativi Le prestazioni degli studenti sono valutate mediante un sistema di crediti formativi che corrisponde al Sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti (ECTS). Il valore dei punti di credito è armonizzato a livello svizzero.

Art. 8 Esaminatori, valutazione

1 Gli esaminatori sono scelti tra le persone che hanno partecipato al programma

d’insegnamento del modulo speciale. Sono nominati dalla Giunta direttiva su propo- sta del Centro. 2 Gli esami scritti sono valutati da un unico esaminatore. Gli esami svolti secondo altre modalità sono condotti e valutati da due esaminatori. 3 Agli esami orali è inoltre presente un presidente della commissione d’esame (pre- sidente locale o supplente). 4 Gli esami pratici sono sorvegliati per campione da un presidente della commissio- ne d’esame.

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Art. 9 Comunicazione dei risultati delle verifiche delle prestazioni 1 Il Centro comunica il risultato delle singole verifiche delle prestazioni al presidente locale. 2 Al termine degli esami, il presidente locale comunica agli studenti l’esito comples- sivo delle verifiche delle prestazioni di un anno di studio mediante decisione for- male.

Art. 10 Ripetizione e proseguimento delle verifiche delle prestazioni 1 Le verifiche delle prestazioni del terzo anno possono essere ripetute due volte.

2 Gli studenti che non hanno superato una o più singole prove d’esame devono

ripetere unicamente le singole prove non superate con tutti gli esami parziali di cui sono costituite. 3 Prima dell’inizio del quarto anno di studio, il Centro permette agli studenti di ripetere le singole prove d’esame scritte del terzo anno di studio. Questa opportunità è concessa anche agli studenti che per gravi motivi non hanno potuto sostenere o hanno dovuto interrompere le singole prove d’esame scritte durante o al termine dell’anno di studio.

4 Gli studenti che non hanno superato una singola prova d’esame pratica devono

ripetere, oltre alla singola prova d’esame, anche i pertinenti corsi d’insegnamento.

5 Gli studenti che non adempiono i requisiti per la partecipazione attiva devono

ripetere i pertinenti corsi d’insegnamento.

Art. 11 Esclusione definitiva L’esclusione definitiva dallo studio secondo il modulo speciale comporta l’esclusione definitiva da ogni ulteriore esame per le professioni mediche (ciclo di studi secondo il modulo speciale o ciclo di studi convenzionale presso altre facoltà), che sia sostanzialmente simile alla verifica delle prestazioni che il candidato global- mente non ha superato.

Sezione 4: Tasse e indennità

Art. 12 Tasse 1 Per le verifiche delle prestazioni del terzo anno di studio è prelevata una tassa di

670 franchi.

2 Per la ripetizione di una singola prova d’esame le tasse sono ridotte proporzional- mente.

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Art. 13 Indennità per medici liberi professionisti Per la loro collaborazione alle verifiche delle prestazioni secondo la presente ordi- nanza, i medici liberi professionisti ricevono un supplemento del 200 per cento calcolato in base alle indennità fissate agli articoli 7 e 11 dell’ordinanza del 12 novembre 19843 che stabilisce le tasse e le indennità riguardanti gli esami federa- li per le professioni mediche.

Sezione 5: Valutazione del modulo speciale e rendiconto

Art. 14 1 Le esperienze acquisite con il modulo speciale sono sottoposte a continue valuta- zioni. 2 Il Centro presenta annualmente un rapporto alla Giunta direttiva in merito alle esperienze acquisite con il modulo speciale.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 15 Disposizioni transitorie 1 Il modulo speciale d’insegnamento e d’esame della presente ordinanza si applica agli studenti del terzo anno di studio a partire dall’anno accademico 2005/2006.

2 L’esame nelle materie cliniche fondamentali per medicina dentaria secondo il

diritto previgente verrà svolto per l’ultima volta nell’autunno 2006. 3 Gli studenti che non hanno superato l’esame nelle materie cliniche fondamentali per medicina dentaria secondo il diritto previgente, ma che non sono esclusi definiti- vamente, possono compiere il terzo anno di studio e i relativi apprezzamenti secondo la presente ordinanza. 4 Su proposta del Centro, la Giunta direttiva decide se per le verifiche delle presta- zioni secondo il modulo speciale d’insegnamento e d’esame della presente ordinanza possono essere computati anche gli esami sostenuti secondo il diritto previgente e gli esami e gli apprezzamenti svolti secondo i moduli speciali o i programmi di studio convenzionali per le professioni mediche di altre facoltà.

5 Le modifiche del programma di studio e dell’ordinamento degli esami a seguito

della presente ordinanza devono essere comunicate agli studenti al più tardi all’inizio del rispettivo anno di studio.

3 RS 811.112.11

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Art. 16 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1o novembre 2005.

17 ottobre 2005 Dipartimento federale dell’interno: Pascal Couchepin

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