AS 2005 5267
Ordinanza concernente provvedimenti a favore del mercato della frutta e della verdura
Ordinanza concernente provvedimenti a favore del mercato della frutta e della verdura (Ordinanza sulla frutta e la verdura)
Modifica del 23 novembre 2005
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sulla frutta e la verdura è modificata come segue:
Art. 4a Contributi per la fabbricazione di prodotti di frutta a granella 1 La Confederazione può versare contributi per la fabbricazione di aceto di frutta a granella nonché di purea di mela di un ammontare pari al 50 per cento della diffe- renza fra il prezzo alla produzione della materia prima all’estero e in Svizzera. I contributi vengono fissati in funzione dei prezzi delle materie prime prima del raccolto.
2 L’Ufficio federale stanzia i contributi mediante decisione.
Art. 8 cpv. 3 3 Le aziende di trasformazione ricevono contributi per la fabbricazione di prodotti di frutta a granella ai sensi dell’articolo 4a.
II La presente modifica entra in vigore il 7 dicembre 2005.
23 novembre 2005 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 916.131.11
2005-2003 5267
Ordinanza sulla frutta e la verdura RU 2005