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AS 2005 5267

Ordinanza concernente provvedimenti a favore del mercato della frutta e della verdura

Ordinanza concernente provvedimenti a favore del mercato della frutta e della verdura (Ordinanza sulla frutta e la verdura)

Modifica del 23 novembre 2005

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sulla frutta e la verdura è modificata come segue:

Art. 4a Contributi per la fabbricazione di prodotti di frutta a granella 1 La Confederazione può versare contributi per la fabbricazione di aceto di frutta a granella nonché di purea di mela di un ammontare pari al 50 per cento della diffe- renza fra il prezzo alla produzione della materia prima all’estero e in Svizzera. I contributi vengono fissati in funzione dei prezzi delle materie prime prima del raccolto.

2 L’Ufficio federale stanzia i contributi mediante decisione.

Art. 8 cpv. 3 3 Le aziende di trasformazione ricevono contributi per la fabbricazione di prodotti di frutta a granella ai sensi dell’articolo 4a.

II La presente modifica entra in vigore il 7 dicembre 2005.

23 novembre 2005 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 916.131.11

2005-2003 5267

Ordinanza sulla frutta e la verdura RU 2005