AS 2005 5441
Ordinanza sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (Org-DATEC)
Ordinanza sull’organizzazione del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (Org-DATEC)
Modifica del 26 ottobre 2005
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 6 dicembre 19991 sull’organizzazione del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 3 lett. b ed e
3 Al Dipartimento compete la gestione dei seguenti campi di attività:
b. rilevamento e utilizzazione delle risorse idriche; e. gestione sostenibile delle risorse naturali;
Art. 6 cpv. 2 lett. g nonché cpv. 3 lett. a e abis
2 Conformemente al suo mandato politico, esso persegue in particolare i seguenti
obiettivi: g. nell’ambito della cooperazione internazionale, garantire l’armonizzazione delle norme tecniche e delle norme di sicurezza relative alla navigazione sul Reno.
3 Per conseguire tali obiettivi, l’UFT svolge le seguenti funzioni:
a. prepara e applica le decisioni per una politica coerente nel settore dei tra- sporti pubblici, fatte salve l’aviazione e la costruzione delle strade; abis. prepara e applica le decisioni per una politica coerente nel settore delle idro- vie interne e della navigazione a grande tonnellaggio in collegamento con il mare;
Art. 8 Abrogato
1 RS 172.217.1
2005-2063 5441
Ordinanza sull’organizzazione del Dipartimento federale dell’ambiente, RU 2005 dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni
Art. 9 cpv. 2 lett. c e 3 lett. abis e g
2 Conformemente al suo mandato politico, esso persegue in particolare i seguenti
obiettivi: c. garantire un livello di sicurezza elevato nell’impiego dell’energia nucleare, nel settore degli impianti di accumulazione, nel trasporto e nella distribuzio- ne di elettricità e di combustibili e carburanti in forma gassosa e liquida;
3 Per conseguire tali obiettivi, l’UFE svolge le seguenti funzioni:
abis. prepara e applica le decisioni per una politica coerente nel settore dell’utiliz- zazione della forza idrica, compresa l’accumulazione con impianti di pom- paggio; g. esercita la vigilanza sulla sicurezza degli impianti di accumulazione.
Art. 12 Ufficio federale dell’ambiente
1 L’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) è l’autorità competente in materia di
ambiente.
2 Conformemente al suo mandato politico, esso persegue in particolare i seguenti
obiettivi: a. garantire la conservazione a lungo termine e l’utilizzazione sostenibile delle risorse naturali (suolo, acqua, foreste, aria, clima, diversità biologica e pae- saggistica) ed eliminare i danni loro arrecati; b. assicurare la protezione delle persone dall’inquinamento eccessivo (provoca- to segnatamente dal rumore, dalle sostanze e dagli organismi nocivi, dalle radiazioni non ionizzanti, dai rifiuti, dai siti contaminati e dagli incidenti rilevanti); c. assicurare la protezione delle persone e di beni importanti da pericoli idrolo- gici e geologici (in particolare piene, terremoti, valanghe, scoscendimenti, erosioni e caduta di pietre).
3 Per conseguire tali obiettivi, l’UFAM svolge le seguenti funzioni:
a. prepara e applica le decisioni per una politica coerente orientata alla gestione sostenibile delle risorse naturali. Ne fanno parte segnatamente l’utilizzazione sostenibile delle risorse naturali nonché la protezione delle persone dai peri- coli naturali e dell’ambiente dall’inquinamento eccessivo; b. quale base per la gestione delle risorse esegue un monitoraggio ambientale, informando sullo stato dell’ambiente e sulle possibilità di utilizzare le risorse naturali in modo equilibrato e di tutelarle.
Ordinanza sull’organizzazione del Dipartimento federale dell’ambiente, RU 2005 dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni
II Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:
1. Ordinanza del 25 novembre 19982 sull’organizzazione del Governo
e dell’Amministrazione Allegato Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunica- zioni
1. Unità dell’Amministrazione federale centrale:
Abrogato: Bundesamt für Wasser und Geologie Office fédéral des eaux et de la géologie Ufficio federale delle acque e della geologia Uffizi federal per aua e geologia Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio Uffizi federal d’ambient, guaud e cuntrada nuovo: Bundesamt für Umwelt Office fédéral de l’environnement Ufficio federale dell’ambiente Uffizi federal d’ambient
2. Ordinanza del 7 marzo 20033 sull’organizzazione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport Art. 13 lett. c All’aggruppamento armasuisse sono subordinati con le funzioni seguenti: c. Ufficio federale di topografia (swisstopo): esegue la misurazione geodetica e topografica nazionale, allestisce le carte nazionali, esercita la direzione generale e l’alta vigilanza sulla misurazione ufficiale, provvede ai rilevamenti geologici nazionali e fornisce prestazioni commerciali nel suo ambito specifico. Coordina i fabbisogni di dati del- l’Amministrazione federale nel settore dei sistemi di informazione geografi- ca mediante la gestione di un centro di competenza; quest’ultimo ha la facol- tà di emanare istruzioni.
2 RS 172.010.1 3 RS 172.214.1
Ordinanza sull’organizzazione del Dipartimento federale dell’ambiente, RU 2005 dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni
III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2006.
26 ottobre 2005 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz