AS 2006 1079
Ordinanza sull'approntamento delle prove d'origine
Ordinanza sull’approntamento delle prove d’origine
Modifica del 17 marzo 2006
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 28 maggio 19971 sull’approntamento delle prove d’origine è modi- ficata come segue:
Art. 1 cpv. 1 1 Sul territorio svizzero, le prove d’origine e le dichiarazioni dei fornitori devono essere approntate secondo le disposizioni degli accordi internazionali menzionati nell’articolo 1 dell’ordinanza dell’8 marzo 20022 sul libero scambio, nell’allegato 1 dell’ordinanza del 27 giugno 19953 sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con gli Stati con cui esistono accordi di libero scambio (escluse la CE e l’AELS) e nell’ordinanza del 17 aprile 19964 sulle regole d’origine.
Art. 3 lett. a, b ed e Ai sensi della presente ordinanza, sono considerati prove d’origine: a. i certificati di circolazione delle merci EUR.1 ed EUR-MED; b. le dichiarazioni sulla fattura e le dichiarazioni sulla fattura EUR-MED; e. le dichiarazioni dei fornitori e le dichiarazioni dei fornitori a lungo termine ai sensi dell’articolo 27a del protocollo B relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa5 dell’accordo di libero scambio del 17 dicembre 20046 tra gli Stati dell’AELS e la Repubblica Tunisina.
5 Non pubblicato nella RU; il protocollo può essere consultato sulle pagine Internet del segretariato dell’AELS (http://secretariat.efta.int) in francese o in inglese oppure su quelle dell’amministrazione delle dogane (http://www.ezv.admin.ch). 6 RS 0.632.317.581
2006-0075 1079
Approntamento delle prove d’origine RU 2006
Art. 5 cpv. 1 1 L’esportatore può sottoporre, per esame preliminare, la richiesta di rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED alla competente Direzio- ne di circondario delle dogane, a un ispettorato doganale designato dalla Direzione generale delle dogane, alla competente camera di commercio o alla Camera del- l’industria e del commercio del Liechtenstein.
Art. 11 cpv. 1 lett. a
1 È punito con la multa fino a 40 000 franchi chiunque:
a. in un procedimento di rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED oppure di un certificato d’origine sostitutivo modulo A o nella procedura di esame preliminare o successivo, fornisce intenzional- mente o per negligenza indicazioni inesatte, tace fatti rilevanti o presenta documenti inesatti per giustificare fatti rilevanti;
II La presente modifica entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2006.
17 marzo 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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