AS 2006 237
Protocollo tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Norvegia che modifica la Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e il relativo Protocollo, firmati il 7 settembre 1987 a Berna
Traduzione1
Protocollo tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Norvegia che modifica la Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e il relativo Protocollo, firmati il 7 settembre 1987 a Berna
Concluso il 12 aprile 2005 Approvato dall’Assemblea federale il 14 dicembre 20052 Entrato in vigore mediante scambio di note il 20 dicembre 2005
Il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno di Norvegia, desiderosi di modificare la Convenzione intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio nonché il protocollo firmati il 7 settembre 19873 a Berna (di seguito «la Convenzione» e «il Protocollo»), hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
1. L’articolo 2 paragrafo 3 lettera a numero (iv) della Convenzione è abrogato.
2. L’articolo 2 paragrafo 3 lettera a numeri (v), (vi) e (vii) della Convenzione diven- tano lettera a numeri (iv), (v) e (vi). 3. Il nuovo articolo 2 paragrafo 3 lettera a numero (vi) della Convenzione è modifi- cato come segue: «(vi) l’imposta riscossa dallo Stato sulle rimunerazioni di artisti non residenti ecc. (skatt til staten på honorar til utenlandske artister m.v.);»
4. L’articolo 2 paragrafo 3 lettera a numero (viii) è abrogato.
Art. 2
1. L’articolo 3 paragrafo 1 lettera h della Convenzione è modificato come segue:
«h) l’espressione «traffico internazionale» designa qualsiasi trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile esercitato da un’impresa di uno Stato Contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l’aeromobile sia esercitato esclusivamente tra località situate nell’altro Stato Contraente;»
RS 0.672.959.811
1 Dal testo originale tedesco (AS 2006 237).
2 RU 2006 235 3 RS 0.672.959.81
2005-0740 237
Doppia imposizione con la Norvegia. Prot. che modifica la Convenzione RU 2006
2. L’articolo 3 paragrafo 1 lettera i della Convenzione è modificato come segue:
«i) l’espressione «autorità competente» designa: (i) in Norvegia: il Ministro delle finanze o il suo rappresentante autoriz- zato; (ii) in Svizzera: il Direttore dell’Amministrazione federale delle contribu- zioni o il suo rappresentante autorizzato.»
Art. 3
1. L’articolo 8 paragrafo 1 della Convenzione è modificato come segue:
«1. Gli utili di un’impresa di uno Stato Contraente provenienti dall’esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili solo in detto Stato.»
2. L’articolo 8 paragrafo 2 è abrogato.
3. L’articolo 8 paragrafo 3 diventa paragrafo 2.
4. Dopo l’articolo 8 paragrafo 2 della Convenzione è inserita la seguente disposi- zione: «3. I paragrafi 1 e 2 valgono per gli utili delle imprese aeree norvegesi, danesi e svedesi riunite nel Consorzio Scadinavian Airlines System (SAS), ma solo nella misura in cui gli utili della SAS Norge ASA, del partner norvegese della Scandina- vian Airlines System (SAS), corrispondono alle loro partecipazioni al Consorzio.»
Art. 4
1. L’articolo 10 paragrafo 2 è modificato come segue:
«2. Tuttavia, tali dividendi sono anche imponibili nello Stato Contraente di cui la società che paga i dividendi è residente e in conformità alla legislazione di questo Stato, ma se il beneficiario effettivo dei dividendi è residente nell’altro Stato Contra- ente, l’imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi. Questi dividendi sono tuttavia esonerati dall’imposta nel primo Stato Contraente, se il beneficiario effettivo è una società (diversa da una società di perso- ne) che detiene direttamente almeno il 20 per cento del capitale della società che paga i dividendi.» 2. L’articolo 10 paragrafo 3 della Convenzione è sostituito dalla seguente disposi- zione: «3. Qualora il Governo di uno Stato Contraente riceva dividendi quale beneficiario effettivo, questi dividendi possono essere imposti solo in detto Stato. Ai fini del presente paragrafo, l’espressione «Governo di uno Stato Contraente» comprende: a) per quanto riguarda la Norvegia: (i) la Banca centrale della Norvegia; (ii) il Fondo petrolifero dello Stato norvegese; b) per quanto concerne la Svizzera: (i) la Banca nazionale svizzera;
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c) un ente legale o qualsiasi altra istituzione di proprietà, per intero o in mag- gioranza, del Governo di uno Stato Contraente definita a tempo debito con l’accordo reciproco delle autorità competenti.»
Art. 5 L’articolo 13 paragrafo 3 della Convenzione è modificato come segue: «3. Gli utili di un’impresa di uno Stato Contraente provenienti dall’alienazione di navi o di aeromobili esercitati nel traffico internazionale o di beni mobili destinati all’esercizio di tali navi o aeromobili sono imponibili soltanto in detto Stato Contra- ente.»
Art. 6
1. L’articolo 15 paragrafo 3 della Convenzione è modificato come segue:
«3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le rimunerazioni ricevute per un’attività dipendente svolta a bordo di una nave o di un aeromobile di un’impresa di uno Stato Contraente esercitati nel traffico internazionale sono impo- nibili in detto Stato Contraente. Se queste rimunerazioni provengono tuttavia da un’attività dipendente svolta a bordo di una nave iscritta nel registro internazionale norvegese delle navi (N.I.S), sono imponibili solo nello Stato Contraente di cui il beneficiario è residente.» 2. Dopo l’articolo 15 paragrafo 3 della Convenzione è inserita la seguente disposi- zione: «4. Qualora una persona residente di uno Stato Contraente percepisce rimunerazioni da un’attività dipendente, svolta a bordo di un aeromobile esercitato nel traffico internazionale dal Consorzio Scadinavian Airlines System (SAS), dette rimunera- zioni sono imponibili solo nello Stato Contraente di cui il beneficiario è residente.»
Art. 7 L’articolo 22 paragrafo 3 della Convenzione è modificato come segue: «3. Il patrimonio costituito da navi e da aeromobili esercitati nel traffico internazio- nale da un’impresa di uno Stato Contraente nonché dai beni mobili destinati al loro esercizio, è imponibile soltanto in detto Stato Contraente.»
Art. 8 1. L’articolo 23 paragrafi 1 e 2 della Convenzione è sostituito dalla seguente dispo- sizione: «1. Riservate le disposizioni del diritto norvegese sulla concessione di un computo sull’imposta norvegese dell’imposta pagata al di fuori della Norvegia (che non devono pregiudicare il principio generale menzionato di seguito) vale quanto segue:
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a) Se un residente della Norvegia riceve elementi di reddito o possiede patri- monio che, conformemente alla presente Convenzione, possono essere imponibili in Svizzera, la Norvegia concede: (i) sull’imposta applicabile ai redditi di tale residente, una deduzione equi- valente all’ammontare dell’imposta sul reddito pagata in Svizzera; (ii) sull’imposta applicabile al patrimonio di tale residente, una deduzione equivalente all’ammontare dell’imposta sul patrimonio pagata in Sviz- zera. In ambedue i casi, l’ammontare computato non può tuttavia eccedere la fra- zione dell’imposta sul reddito o sul patrimonio, calcolata prima del computo, corrispondente ai redditi o al patrimonio imponibili in Svizzera. b) I redditi o il patrimonio di una persona residente della Norvegia, che secon- do la presente Convenzione non sono imponibili in Norvegia, possono non- dimeno essere considerati nella base di calcolo dell’imposta in Norvegia; la Norvegia computa tuttavia sulle imposte norvegesi sul reddito e sul patrimo- nio la frazione dell’imposta sul reddito e sul patrimonio imputabile al reddito conseguito o al patrimonio conservato nell’altro Stato Contraente.» 2. L’articolo 23 paragrafi 3 a 6 della Convenzione sono sostituiti dalla seguente disposizione: «2. Per quanto concerne la Svizzera, la doppia imposizione è evitata nel modo seguente: a) Qualora un residente della Svizzera ritragga redditi o possieda patrimonio che, giusta le disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Norvegia, la Svizzera esenta da imposta detti redditi o detto patrimonio, sal- ve le disposizioni della lettera b; ma può, per determinare l’imposta afferente al rimanente reddito o patrimonio di questo residente, applicare l’aliquota corrispondente all’intero reddito o patrimonio in questione, senza tener con- to dell’esenzione. Per gli utili ai sensi dell’articolo 13 paragrafo 4, la presen- te esenzione vale solo se la loro imposizione in Norvegia è comprovata. b) Qualora un residente della Svizzera riceva dividendi che secondo le disposi- zioni dell’articolo 10 sono imponibili in Norvegia, la Svizzera accorda, su domanda del residente, uno sgravio, che può avere le seguenti forme: (i) computo dell’imposta pagata in Norvegia, giusta le disposizioni dell’articolo 10, sull’imposta svizzera sul reddito di suddetto residente;
l’ammontare computato non può tuttavia eccedere la frazione dell’imposta svizzera, calcolata prima del computo, corrispondente al reddito imponibile in Norvegia; o (ii) riduzione forfetaria dell’imposta svizzera; o (iii) esenzione parziale dall’imposta svizzera dei dividendi di cui si tratta, pari almeno all’imposta prelevata in Norvegia sull’ammontare lordo dei dividendi.
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La Svizzera determina il tipo di sgravio applicabile e disciplina la procedura conformemente alle prescrizioni svizzere sull’applicazione delle convenzio- ni internazionali stipulate dalla Confederazione Svizzera per evitare le dop- pie imposizioni. c) Qualora riceva dividendi da una società residente della Norvegia, una società residente di Svizzera fruisce, per quanto concerne la riscossione dell’imposta svizzera inerente a detti dividendi, dei medesimi vantaggi di cui benefice- rebbe se la società che paga i dividendi fosse residente di Svizzera.»
Art. 9 L’articolo 25 paragrafo 1 della Convenzione è modificato come segue: «Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un’imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione.»
Art. 10 L’articolo 26 paragrafo 1 della Convenzione è modificato come segue: «1. a) Le autorità competenti degli Stati Contraenti possono scambiarsi le informa- zioni (che le legislazioni fiscali degli Stati Contraenti permettono d’ottenere nel quadro della prassi amministrativa normale) necessarie per l’appli- cazione della presente Convenzione in riferimento alle imposte oggetto della stessa. b) Inoltre possono scambiarsi su richiesta le informazioni necessarie all’ammi- nistrazione o all’applicazione del diritto interno nel caso di società holding in relazione alle imposte contemplate dalla Convenzione. c) Inoltre possono scambiarsi su richiesta informazioni indispensabili all’esecu- zione del diritto interno in materia di frode fiscale in relazione alle imposte contemplate dalla Convenzione. Le informazioni così scambiate devono essere tenute segrete e rivelate solo alle persone o autorità (compresi i tribunali e gli organi amministrativi) che si occupano della tassazione, della riscossione o dell’amministrazione, della messa in esecuzione e del perseguimento penale oppure della decisione di ricorrere a rimedi giuridici in relazione alle imposte oggetto della presente Convenzione. Queste persone o autorità possono utilizzare le informazioni solo per gli scopi summenzionati. Non potranno essere scambiate informazioni suscettibili di rivelare segreti commerciali o d’affari, industriali o professionali o metodi commerciali. Possono rivelarle nell’ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria.»
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Art. 11 È aggiunto un nuovo articolo 28 del seguente tenore:
«Art. 28 Rimborso di imposte alla fonte 1. Se le imposte gravanti i dividendi, gli interessi e i canoni sono riscossi in uno Stato Contraente mediante trattenuta alla fonte, la presente Convenzione non pregiu- dica il diritto di procedere a tale trattenuta in base all’aliquota intera. 2. Nondimeno l’imposta così riscossa, in base all’aliquota intera, deve essere rim- borsata su domanda nella misura in cui la riscossione è limitata dalla Convenzione. 3. Il termine per l’istanza di rimborso è di tre anni a contare dalla fine dell’anno civile in cui sono stati percepiti i dividendi, gli interessi o i diritti di licenza. 4. Le autorità competenti degli Stati Contraenti possono fissare di comune accordo la procedura per l’esecuzione delle agevolazioni d’imposta previste nella Conven- zione.
5. Nonostante il paragrafo 4 lo Stato Contraente da cui provengono i redditi può
esigere una procedura amministrativa ai fini dell’accertamento della residenza della persona che ha presentato l’istanza di rimborso.»
Art. 12 Gli articoli 28 e 29 diventano articoli 29 e 30.
Art. 13 A. I numeri 2 e 6 del Protocollo sono abrogati. B. I numeri 3, 4 e 5 del Protocollo diventano i numeri 2, 3 e 4. C. È inserito un nuovo numero 5 del seguente tenore: «5. Con riferimento all’articolo 26 paragrafo 1 lettera b resta inteso che possono essere scambiate solo le informazioni in possesso delle autorità fiscali o che devono essere trasmesse in via ordinaria e che possono essere ottenute dalle autorità fiscali in una procedura ordinaria senza ricorrere a misure specifiche. Resta inteso che ai sensi dell’articolo 26 paragrafo 1 lettera b sono società holding le società svizzere conformemente all’articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 14 dicembre 19904 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni nonché le società norvegesi che equiparabili a queste società svizzere. Resta inteso che l’espressione «frode fiscale» designa un comportamento fraudolen- to, che rappresenta in entrambi gli Stati Contraenti un delitto fiscale punibile con la pena privativa della libertà. Resta inteso che in caso di frode fiscale il segreto bancario non impedisce di procu- rarsi presso le banche prove documentali e di trasmetterle all’autorità competente dello Stato richiedente. Una comunicazione di informazioni presuppone tuttavia una
4 RS 642.14
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relazione diretta tra il comportamento fraudolento e il provvedimento di assistenza amministrativa richiesto. I due Stati Contraenti convengono che l’applicazione delle disposizioni dell’artico- lo 26 paragrafo 1 lettera c nonché le disposizioni del Protocollo della Convenzione presuppone la reciprocità giuridica ed effettiva. È inoltre inteso che l’assistenza amministrativa ai sensi del presente paragrafo non comprende nessun provvedimento finalizzato alla mera raccolta di prove.»
Art. 14
1. I Governi degli Stati Contraenti si notificheranno vicendevolmente per via
diplomatica che sono adempiute le condizioni e procedure legali necessarie all’entrata in vigore del presente Protocollo. 2. Il presente Protocollo, che è parte integrante della Convenzione e del relativo Protocollo, entra in vigore alla data dell’ultima notificazione di cui al paragrafo 1 e le sue disposizioni sono applicabili: a) nonostante la lettera b, alle imposte trattenute alla fonte sui redditi pagati a non residenti o loro accreditati il o dopo il primo giorno dell’anno civile suc- cessivo all’entrata in vigore del presente Protocollo; b) alle imposte sui dividendi trattenute alla fonte scaduti il o dopo il 1° gennaio
2005 realizzati da una società (diversa da una società di persone), che detie-
ne direttamente almeno il 20 per cento del capitale della società che paga i dividendi, a condizione che il presente Protocollo entri in vigore nel 2005. c) alle altre imposte sul reddito e sul patrimonio per l’anno civile successivo all’entrata in vigore del presente Protocollo (compresi gli esercizi chiusi in tale anno).
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dai loro Governi, hanno firmato il presente Protocollo.
Fatto in duplice esemplare ad Oslo, il 12 aprile 2005, in lingua tedesca, norvegese e inglese. In caso di divergenza d’interpretazione prevarrà il testo inglese.
Per il Per il Consiglio federale svizzero: Governo del Regno di Norvegia: Kurt Höchner Thorbjørn Gjølstad
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