AS 2006 2531
Ordinanza sulla protezione dei vegetali
Ordinanza sulla protezione dei vegetali (OPV)
Modifica del 9 giugno 2006
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 28 febbraio 20011 sulla protezione dei vegetali è modificata come segue:
Art. 27 rubrica e cpv. 3 Obbligo di adottare misure e di notificare 3 L’obbligo di adottare le misure necessarie e di notificare al servizio cantonale, di cui al capoverso 1, si applica anche alle specie di piante infestanti particolarmente pericolose di cui all’allegato 10.
Art. 28 cpv. 2 e 3 2 Il capoverso 1 si applica per analogia alla sorveglianza delle specie di piante infe- stanti di cui all’allegato 10. 3 L’ufficio competente può organizzare, d’intesa con i Cantoni, campagne di sorve- glianza volte a chiarire la situazione fitosanitaria relativa a determinati organismi nocivi o piante infestanti particolarmente pericolosi o che possono essere particolar- mente pericolosi.
Art. 29 cpv. 6 6 I capoversi da 1 a 5 si applicano per analogia alla lotta contro le specie di piante infestanti particolarmente pericolose di cui all'allegato 10.
Art. 37 cpv. 2 lett. c c. indennità versate ai proprietari di oggetti il cui valore è ridotto o annullato a seguito di misure di lotta ordinate conformemente all’articolo 29 capoversi 3 e 6.
1 RS 916.20
2005-0358 2531
Protezione dei vegetali RU 2006
II La presente ordinanza è completata dall’allegato 10 secondo la versione qui annessa.
III La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2006.
9 giugno 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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Protezione dei vegetali RU 2006
Allegato 10 (art. 27–29)
Specie di piante infestanti particolarmente pericolose
1. Ambrosia artemisiifolia L.
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