AS 2006 4479
Ordinanza sulla protezione dei marchi
Ordinanza sulla protezione dei marchi (OPM)
Modifica del 18 ottobre 2006
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 23 dicembre 19921 sulla protezione dei marchi è modificata come segue:
Art. 14a Data di presentazione degli invii postali Per gli invii postali, è considerata data della presentazione il giorno in cui l’invio è stato consegnato alla Posta svizzera all’indirizzo dell’Istituto.
Art. 18 cpv. 2 2 Se la lista dei prodotti e dei servizi concernenti il marchio depositato comprende più di tre classi, il depositante deve versare un emolumento supplementare (emolu- mento di classe) per ogni classe in più. L’Istituto determina il numero di classi soggette alla tassazione secondo la suddivisione in classi prevista dall’Accordo di Nizza del 15 giugno 19572 sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai quali si applicano i marchi di fabbrica o di commercio (classificazione di Nizza).
Art. 25 Comunicazione della scadenza della registrazione Prima della scadenza della durata di validità della registrazione, l’Istituto può ricor- dare al titolare iscritto nel registro, o al suo rappresentante, la data della scadenza e la possibilità di una proroga. L’Istituto può inviare tali comunicazioni anche all’estero.
Art. 27 lett. b Se è stata presentata una domanda di proroga, ma la registrazione non è prorogata, sono restituiti: b. l’emolumento di proroga.
2006-2391 4479
Ordinanza sulla protezione dei marchi RU 2006
Art. 33 e 34 Abrogati
Art. 36 cpv. 3
3 Su domanda, i documenti di prova che contengono segreti di fabbricazione o
d’affari sono conservati separatamente. Questo fatto è menzionato nel fascicolo.
Art. 37 cpv. 5
5 Su domanda, la consultazione è autorizzata mediante la consegna di copie.
Art. 38 cpv. 1
1 L’Istituto dà informazioni a terzi sulle domande di registrazione, comprese le
domande ritirate o respinte.
Art. 41 Consultazione del registro; estratti
1 Chiunque può consultare il registro dei marchi.
2 L’Istituto comunica informazioni sul contenuto del registro dei marchi e allestisce degli estratti.
Art. 41a Documento di priorità relativo alla prima registrazione in Svizzera Su domanda, l’Istituto rilascia un documento di priorità relativo a una prima regi- strazione in Svizzera.
Art. 60a Disposizione transitoria relativa alla modifica del 18 ottobre 2006 Nel caso di una richiesta concernente la consultazione degli atti, l’Istituto continua a separare d’ufficio fino al 30 giugno 2007 i documenti di prova che contengono segreti di fabbricazione o d’affari.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2007.
18 ottobre 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
4480