AS 2006 4967
Ordinanza del DFI sulle bevande alcoliche
Ordinanza del DFI sulle bevande alcoliche
Modifica del 15 novembre 2006
Il Dipartimento federale dell’interno ordina:
I L’ordinanza del DFI del 23 novembre 20051 sulle bevande alcoliche è modificata come segue:
Sostituzione di termini Concerne soltanto il testo francese.
Art. 3 cpv. 2bis 2bis Le indicazioni di cui al capoverso 2 devono figurare nel medesimo campo visivo della denominazione specifica.
Titolo precedente l’art. 5 Capitolo 2: Vino, mosto d'uva parzialmente fermentato, vino-mosto, succo d’uva parzialmente fermentato, bevande contenenti vino Sezione 1: Vino
Art. 5 rubrica Pratiche e trattamenti enologici consentiti
Rubrica precedente l’art. 6 Abrogata
Art. 9 cpv. 3 e 5 3 Il vino della categoria 3 deve recare la denominazione specifica «vino». È consen- tito completare la denominazione con l’indicazione del colore del vino. È vietata l’aggiunta di altre indicazioni quali origine, provenienza, vitigno o annata. È fatto salvo l’articolo 10 cpv. 1 lett. c.
5 Concerne soltanto il testo francese.
1 RS 817.022.110
2006-2266 4967
Bevande alcoliche RU 2006
Art. 10 rubrica, cpv. 2 e 7 Caratterizzazione 2 Le indicazioni, salvo quelle richieste all’articolo 2 capoverso 1 lettera q OCDerr2 e all’articolo 10 capoverso 1 lettera e della presente ordinanza, devono figurare nel medesimo campo visivo. 7 In caso d’utilizzo di trucioli di legno di quercia ai sensi del numero 27 dell’allegato 1 è escluso qualsiasi riferimento a un recipiente in legno come barrique o fusto.
Art. 12 Abrogato
Titolo precedente l’art. 14
Sezione 2: Mosto d’uva parzialmente fermentato, vino-mosto, succo d’uva parzialmente fermentato
Art. 16 Concerne soltanto il testo francese.
Titolo precedente l’art. 17 Sezione 3: Bevande contenenti vino
Art. 22 cpv. 2 lett. b
2 È consentito aggiungere:
b. sorte di zuccheri destinate a favorire la fermentazione secondaria nella pro- duzione di sidro spumante;
Art. 29 cpv. 2
2 Il tenore di alcool non deve superare il 3 per cento in volume.
Art. 56 cpv. 4 4 L’estratto totale dopo l’edulcorazione oppure dopo l’aggiunta di correttivi può raggiungere al massimo 10 g per litro.
Art. 58 cpv. 1 1 Il brandy è una bevanda spiritosa ottenuta esclusivamente dall’acquavite di vino con o senza miscelazione di distillato di vino.
2 RS 817.022.21
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Art. 60 cpv. 1 1 L’acquavite di vinaccia (vinaccia, marc) è una bevanda spiritosa ottenuta esclusi- vamente da vinacce d’uva fermentate, mediante vapore acqueo oppure mediante distillazione, con eventuale aggiunta di acqua o di fecce. La distillazione deve essere eseguita a meno dell’86 per cento in volume. È ammessa una ridistillazione al mede- simo tenore alcolico.
Art. 62 cpv. 1 1 La bevanda spiritosa di cereali è ottenuta esclusivamente per distillazione di cereali ammostati e fermentati e ha le caratteristiche organolettiche delle materie prime.
Art. 63 cpv. 1
1 Il whisky (whiskey) è una bevanda spiritosa ottenuta esclusivamente mediante
distillazione di cereali ammostati, edulcorata con le amilasi del malto in essa conte- nute con o senza altri enzimi naturali e fermentata con lievito. Il mosto deve essere distillato a meno del 94,8 per cento in volume, così che il prodotto distillato abbia l’aroma e il sapore delle materie prime usate.
Art. 67 cpv. 1 Concerne soltanto il testo francese.
Art. 73 cpv. 5, frase introduttiva
5 Il gin distillato deve soddisfare i seguenti requisiti minimi: ...
Art. 77 Abrogato
Art. 78 cpv. 5 e 6 5 Il liquore all’uovo (Advokat, Avocaat, Avocat) è una bevanda spiritosa a base di alcool etilico di origine agricola che contiene segnatamente tuorlo d’uovo di qualità, albume e zucchero o miele. Il prodotto finito deve contenere almeno 140 g di tuorlo d’uovo per litro. 6 Il liquore con aggiunta di uovo è una bevanda spiritosa a base di alcool etilico di origine agricola che contiene segnatamente tuorlo d’uovo di qualità, albume e zuc- chero o miele. Il prodotto finito deve contenere almeno 70 g di tuorlo d’uovo per litro.
Art. 81 cpv. 4 Abrogato
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Art. 82 cpv. 2, 3 frase introduttiva e 4 2 Le bevande spiritose che non soddisfano i requisiti formulati per una delle catego- rie specifiche non possono assumere la relativa denominazione specifica. Devono essere designate come «bevanda spiritosa» oppure «bevanda alcolica». 3 Se sono mescolate, le seguenti bevande spiritose non possono recare la loro deno- minazione specifica: ...
4 Concerne soltanto il testo francese.
Art. 83 cpv. 4 4 Nel caso delle bevande spiritose di cui agli articoli 57–64 e 66–76, non è necessa- rio indicare l’elenco degli ingredienti.
Art. 90 Concerne soltanto il testo francese.
II Gli allegati 1 e 6 sono modificati secondo la versione qui annessa.
III Le bevande alcoliche interessate dalle modifiche delle cifre I e II possono essere fabbricate, importate ed etichettate secondo il diritto anteriore fino al 31 dicembre
2007 e consegnate al consumatore fino all’esaurimento delle scorte.
IV La presente modifica entra in vigore il 1º gennaio 2007.
15 novembre 2006 Dipartimento federale dell’interno: Pascal Couchepin
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Allegato 1 (art. 5 cpv. 1)
Titolo dell’allegato
Elenco delle pratiche e dei trattamenti enologici consentiti e loro limiti e condizioni
Titolo precedente il numero 1
I. Elenco delle pratiche e dei trattamenti enologici consentiti
Numeri 13, 14 e 23–27
13. aggiunta di tannino;
14. trattamento con carbone per uso enologico (carbone attivato), entro il limite massimo di 100 g di prodotto secco per ettolitro;
23. arricchimento del mosto d’uva mediante concentrazione parziale, compresi
osmosi inversa o evaporazione sottovuoto;
24. arricchimento del mosto d'uva mediante crioestrazione;
25. arricchimento del mosto d'uva mediante aggiunta di zucchero a secco, di
mosto d'uva concentrato e di mosto d'uva concentrato rettificato;
26 trattamento mediante elettrodialisi per la stabilizzazione tartrica del vino;
27. utilizzo di trucioli di legno di quercia.
Numero II II. Limiti e condizioni di alcune pratiche enologiche
1. Operazioni di arricchimento
1 L’aggiunta di mosto d’uva concentrato o di mosto d’uva concentrato rettificato non deve contribuire ad aumentare il volume iniziale di più dell’8 %. 2 Il tenore d’alcool dei vini svizzeri delle categorie 2 e 3 non deve superare, dopo l’arricchimento, il 12 % in volume per i vini bianchi e il 12,5 % in volume per i vini rosé e rossi.
3 L’arricchimento non è considerato un taglio.
4 Ogni operazione d’arricchimento esclude il ricorso alle altre.
2. Utilizzo di trucioli di legno di quercia
1 I trucioli di legno non devono essere stati sottoposti a procedimenti fisici, chimici o enzimatici oltre al riscaldamento. Non è permessa alcuna aggiunta volta a influenza- re l’aroma naturale o l’estrazione dei composti fenolici.
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2 Il 95 % in peso dei trucioli di legno deve poter essere trattenuto da un setaccio con maglie di 2 millimetri (9 mesh).
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Allegato 6 (art. 55 cpv. 1)
lett. c ed e c. Acquavite di vino, acquavite di vinacce, marc, grappa, acquavite 37,5 % di frutta, acquavite di sidro di mele o di sidro di pere, acquavite di residui di frutta, acquavite di fecce di frutta, acquavite di bacche o di altri frutti, gin, gin distillato, acquavite di genziana, rum, acquavite di erbe, vodka, aquavit e. Bevanda spiritosa a base di cereali, acquavite di cereali, anice 35,0 %
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