AS 2006 5213
Ordinanza del DFE concernente la produzione e la messa in commercio di alimenti per animali, additivi per l'alimentazione animale, coadiuvanti per l'insilamento e alimenti dietetici (Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione degli animali, OLAIA)
Ordinanza del DFE concernente la produzione e la messa in commercio di alimenti per animali, additivi per l’alimentazione animale, coadiuvanti per l’insilamento e alimenti dietetici (Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione degli animali, OLAIA)
Modifica del 2 novembre 2006
Il Dipartimento federale dell’economia ordina:
I L’ordinanza del DFE del 10 giugno 19991 sul libro dei prodotti destinati all’alimen- tazione degli animali è modificata come segue:
Ingresso visti gli articoli 5 capoverso 3, 7 capoverso 2, 12 capoverso 5, 13 capoversi 3 e 4,
14 capoversi 2 e 3, 17 capoverso 4, 20 capoverso 2, 20d capoverso 2,
20e capoverso 5, 20g, 22 capoverso 4, 23a capoverso 1, 23b capoverso 3 nonché 24 dell’ordinanza del 26 maggio 19992 sugli alimenti per animali,
Art. 9 cpv. 4, frase introduttiva e lett. c nonché cpv. 6 4 Gli alimenti complementari e gli alimenti semplici a disposizione di tutti gli utiliz- zatori possono presentare i seguenti tenori massimi in additivi autorizzati, riferiti a un alimento per animali con un tenore in materia secca dell’88 per cento: c. abrogata 6 Gli alimenti complementari e gli alimenti semplici per l’allevamento e l’ingrasso di suini che sono messi a disposizione di tutti gli utilizzatori non possono presentare un tenore in zinco superiore a 1000 mg/kg riferito a un alimento per animali con un tenore in materia secca dell’88 per cento; gli alimenti minerali per animali possono tuttavia presentare un tenore in zinco di 12 000 mg/kg al massimo.
Art. 27 rubrica Esigenze per le aziende che producono e mettono in commercio alimenti per animali
2006-2173 5213
Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione degli animali RU 2006
Inserire nel capitolo 4
Art. 27a Notifica dell’uso di determinati additivi All’atto della notifica giusta l’articolo 20 capoverso 2 dell’ordinanza sugli alimenti per animali, deve essere indicato l’uso dei seguenti additivi: a. additivi usati in un alimento composto per i quali è fissato un tenore mas- simo nell’allegato 2; b. premiscele contenenti vitamine e/o oligoelementi per i quali è fissato un tenore massimo nell’allegato 2.
II
Disposizioni transitorie relative alla modifica del 2 novembre 2006 1 Gli alimenti per animali che sono stati fabbricati secondo il diritto previgente possono essere importati o messi in commercio fino alla data di scadenza. 2 Gli additivi «Fosfato di L-lisina e relativi prodotti derivati dalla fermentazione», «N-idrossimetilbiidrato di calcio di DL-metionina» e «DL-triptofano» possono essere messi in commercio fino al 1° aprile 2007.
III Gli allegati 1, 2, 4, 7 e 10 sono sostituiti dalle versioni qui annesse.
IV La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2007.
2 novembre 2006 Dipartimento federale dell’economia: Doris Leuthard
Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione degli animali RU 2006
Allegati 1, 2, 4, 7 e 103
Allegato 1: Lista delle materie prime e degli alimenti semplici omologati (lista degli alimenti per animali) Allegato 2: Lista degli additivi omologati e di determinati prodotti autorizzati (lista degli additivi) Allegato 4: Lista delle sostanze e delle applicazioni vietate Allegato 7: Tolleranze nelle analisi ufficiali di alimenti per animali Allegato 10: Tenori massimi per le sostanze e i prodotti indesiderabili negli alimenti per animali
3 Il testo di questi all. non è pubblicato nella RU. Estratti dell’O con gli all. sono ottenibili presso l’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Vendita di pubblica- zioni federali, 3003 Berna. Gli all. sono pure accessibili nel sito Internet: http://www.blw.admin.ch oppure http://www.alp.admin.ch. Per gli all. fanno stato le ver- sioni a stampa.
Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione degli animali RU 2006