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AS 2006 5365

Ordinanza sugli addetti alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia e per via navigabile

Ordinanza sugli addetti alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia e per via navigabile (Ordinanza sugli addetti alla sicurezza, OSAS)

Modifica dell’8 dicembre 2006

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 15 giugno 20011 sugli addetti alla sicurezza è modificata come segue:

Art. 11 cpv. 2 lett. m

2 Sono in particolare tenuti a verificare:

m. se è disponibile il piano di sicurezza secondo il numero 1.10.3.2 dell’Accordo europeo del 30 settembre 19572 relativo al trasporto interna- zionale su strada delle merci pericolose (ADR) e secondo il numero 1.10.3.2 del Regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID)3.

Art. 14 cpv. 2, frase introduttiva 2 Essa può limitarsi a uno o due mezzi di trasporto e a uno o più dei seguenti settori composti delle classi definite nell’ADR4 e nel RID5, come segue: ...

Art. 20 cpv. 3

3 L’organo preposto agli esami non può essere un organizzatore di formazioni.

3 Il RID (All. I al CIM – RS 0.742.403.1) non è pubblicato né nella RU né nella RS. Lo stampato è ottenibile presso l’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna, www.bundespublikationen.ch. 4 RS 0.741.621 5 Il RID (All. I al CIM – RS 0.742.403.1) non è pubblicato né nella RU né nella RS. Lo stampato è ottenibile presso l’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna, www.bundespublikationen.ch.

2006-2205 5365

Ordinanza sugli addetti alla sicurezza RU 2006

Art. 23, frase introduttiva È punito con la multa chi, in qualità di dirigente di impresa: ...

Art. 24 È punito con la multa chi, in qualità di addetto alla sicurezza, non adempie i compiti di cui agli articoli 11 e 12.

II L’allegato è modificato secondo la versione qui annessa.

III 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2007.

2 L’articolo 20 capoverso 3 entra in vigore il 1° luglio 2007.

8 dicembre 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Ordinanza sugli addetti alla sicurezza RU 2006

Allegato (art. 5 cpv. 1)

Numero 1 1. le imprese, le cui attività non superano le quantità limitate per unità di tra- sporto o vagone, stabilite dai valori limite di cui al capoverso 2.2.7.1.2, ai capitoli 3.3 e 3.4 oppure, per i trasporti in colli, al numero 1.1.3.6 ADR6/RID7.

6 RS 0.741.621 7 Il RID (All. I al CIM – RS 0.742.403.1) non è pubblicato né nella RU né nella RS. Lo stampato è ottenibile presso l’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna, www.bundespublikationen.ch.

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