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AS 2006 841

Protocollo del 23 giugno 1953 inteso a limitare e disciplinare la coltivazione del papavero e la produzione, il commercio internazionale, il commercio all'ingrosso e la utilizzazione dell'oppio

Protocollo del 23 giugno 1953 inteso a limitare e disciplinare la coltivazione del papavero e la produzione, il commercio internazionale, il commercio all’ingrosso e la utilizzazione dell’oppio

RS 0.812.121.3; RU 1963 1149

Campo d’applicazione il 1° gennaio 2006, complemento1 La Svizzera rimane vincolata dalle disposizioni del Protocollo verso lo Stato seguen- te, il quale non ha aderito alla Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961 (RS 0.812.121.0, art. 44 n. 1 lett. i): Repubblica Centrafricana

1 Sostituisce quello in RU 1971 1610.

2005-3426 841

Limitazione e disciplinamento della coltivazione del papavero e della RU 2006 produzione, il commercio internazionale, il commercio all’ingrosso e l’utilizzazione dell’oppio

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