AS 2006 889
Ordinanza concernente l'importazione di prodotti agricoli
Ordinanza concernente l’importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)
Modifica del 1° marzo 2006
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’allegato 1 dell’ordinanza del 7 dicembre 19981 concernente l’importazione di prodotti agricoli è modificato come segue: 1 Il punto 7, Disciplinamento del mercato: alberi da frutta viene sostituito dalla versione qui annessa. 2 Al punto 10, Disciplinamento del mercato: ortaggi e legumi freschi (sistema delle
2 fasi), le voci di tariffa ex 0703.1069 ed ex 0703.1079 sono stralciate.
3 Al punto 11, Disciplinamento del mercato: frutta fresca (sistema delle 2 fasi), le voci di tariffa ex 0809.4014 ed ex 0809.4094 sono stralciate.
II La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2006.
1° marzo 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 916.01
2005-3310 889
Ordinanza sulle importazioni agricole RU 2006
Allegato 1 (art. 5)
Elenco delle aliquote di dazio applicabili all’importazione di prodotti agricoli, delle eventuali quote doganali a destinazione vincolata e delle eccezioni all’obbligo di ottenere un permesso
7. Disciplinamento del mercato: alberi da frutta
Voce di tariffa Aliquota di Testo complementare dazio per 100 kg lordi [1]
(Fr.)
0602. 2011 500.00 2019 500.00 2021 350.00 2029 350.00 2031 400.00 2039 400.00 2041 0.00 2049 0.00 2071 225.00 2072 90.00 2081 70.00 2082 70.00
[1] Aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale