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AS 2007 2819

Ordinanza sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione

Ordinanza sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione (OILC)

Modifica del 16 maggio 2007

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 14 dicembre 19981 sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione è modificata come segue:

Art. 3b Collaborazione con i Tribunali della Confederazione 1 Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) è autorizzato a concludere le conven- zioni di cui agli articoli 25a della legge federale del 17 giugno 20052 sul Tribunale federale, 27a della legge del 17 giugno 20053 sul Tribunale amministrativo federale e 23a della legge del 4 ottobre 20024 sul Tribunale penale federale. 2 Le convenzioni e le loro modifiche importanti necessitano della previa approva- zione del Consiglio federale. Qualora si tratti di questioni tecnico-amministrative che non provocano costi finanziari significativi, il DFF può concordare in modo autonomo adeguamenti con i Tribunali della Confederazione.

II La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2007.

16 maggio 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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