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AS 2007 3631

Ordinanza sull'aiuto finanziario ai cittadini svizzeri in soggiorno temporaneo all'estero

Ordinanza sull’aiuto finanziario ai cittadini svizzeri in soggiorno temporaneo all’estero

Modifica del 4 luglio 2007

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 3 luglio 20021 sull’aiuto finanziario ai cittadini svizzeri in sog- giorno temporaneo all’estero è modificata come segue:

Art. 13 cpv. 2

2 La validità della presente ordinanza è prorogata fino al 31 dicembre 2011.

II La presente modifica entra in vigore il 1° settembre 2007.

4 luglio 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 191.2

2007-1052 3631

Aiuto finanziario ai cittadini svizzeri in soggiorno temporaneo all’estero RU 2007

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