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AS 2007 4031

Legge federale sulle professioni mediche universitarie

Legge federale sulle professioni mediche universitarie (Legge sulle professioni mediche, LPMed)

del 23 giugno 2006

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 95 capoverso 1 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 3 dicembre 20042, decreta:

Capitolo 1: Oggetto e campo d’applicazione

Art. 1 Oggetto 1 La presente legge promuove, nell’interesse della sanità pubblica, la qualità della formazione universitaria, del perfezionamento professionale e dell’aggiornamento, come pure dell’esercizio professionale nei settori della medicina umana, dell’odon- toiatria, della chiropratica, della farmacia e della veterinaria. 2 Essa garantisce sull’intero territorio della Confederazione la libera circolazione delle persone che esercitano professioni mediche universitarie.

3 A tale scopo, la presente legge definisce:

a. i requisiti che la formazione universitaria e il perfezionamento professionale devono soddisfare; b. le condizioni per l’ottenimento di un diploma federale e di un titolo federale di perfezionamento per le professioni mediche universitarie; c. l’accreditamento periodico dei cicli di studio e di perfezionamento; d. le condizioni per il riconoscimento di diplomi e titoli di perfezionamento esteri; e. le norme relative al libero esercizio delle professioni mediche universitarie; f. le condizioni che il registro dei titolari di diplomi e di titoli di perfezio- namento (registro) deve adempiere.

RS 811.11

2004-0265 4031

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Art. 2 Professioni mediche universitarie

1 Sono considerate professioni mediche universitarie le professioni di:

a. medico; b. dentista; c. chiropratico; d. farmacista; e. veterinario. 2 Il Consiglio federale può definire altre professioni del settore sanitario quali pro- fessioni mediche universitarie e sottoporle alla presente legge, qualora: a. tali professioni richiedano una formazione scientifica e una competenza pro- fessionale analoghe a quelle richieste per le professioni mediche universita- rie di cui al capoverso 1; e b. sia necessario per garantire la qualità dell’assistenza medica.

Capitolo 2: Principi e obiettivi della formazione, del perfezionamento e dell’aggiornamento

Art. 3 Definizioni 1 La formazione scientifica e professionale riferita alle professioni mediche univer- sitarie comprende la formazione universitaria, il perfezionamento professionale e l’aggiornamento permanente. 2 La formazione universitaria fornisce le basi per l’esercizio della professione medi- ca prescelta. 3 Il perfezionamento professionale consente di approfondire le competenze e la spe- cializzazione nel settore prescelto. 4 L’aggiornamento permanente garantisce l’attualizzazione delle conoscenze e delle competenze professionali.

Art. 4 Obiettivi della formazione e del perfezionamento 1 La formazione e il perfezionamento abilitano a prevenire, diagnosticare e guarire turbe della salute di esseri umani o di animali, ad alleviarne le sofferenze, come pure a promuoverne la salute, nonché a preparare, dispensare o smerciare agenti terapeu- tici per la prevenzione e la cura di malattie.

2 La formazione e il perfezionamento abilitano in particolare a:

a. dispensare ai pazienti un’assistenza completa, individuale e di qualità ele- vata;

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b. affrontare le diverse problematiche avvalendosi di metodi scientifici ricono- sciuti e tenendo conto degli aspetti etici ed economici, e a prendere le decisioni pertinenti; c. comunicare con i pazienti e con gli altri interessati in maniera adeguata e mirata; d. assumere le proprie responsabilità nell’ambito della sanità e, dal profilo spe- cificatamente professionale, nei confronti della collettività; e. svolgere mansioni organizzative e gestionali nel quadro della propria attività professionale; f. tener conto delle competenze di altre professioni sanitarie riconosciute; g. far fronte alla concorrenza internazionale.

Art. 5 Diplomi e titoli di perfezionamento federali

1 Per ogni professione medica universitaria è rilasciato un diploma federale.

2 Il Consiglio federale determina i titoli federali di perfezionamento relativi alle pro- fessioni mediche universitarie il cui libero esercizio è subordinato a un perfeziona- mento conformemente alla presente legge. 3 Il Consiglio federale può prevedere titoli federali di perfezionamento anche per altre professioni mediche universitarie, segnatamente se un perfezionamento ricono- sciuto dalla Confederazione è richiesto in virtù di un’altra legge federale. 4 I diplomi e titoli di perfezionamento federali sono firmati da un rappresentante della Confederazione e da un rappresentante della scuola universitaria o dell’orga- nizzazione responsabile del perfezionamento.

Capitolo 3: Formazione universitaria Sezione 1: Obiettivi generali

Art. 6 Conoscenze, attitudini e capacità 1 Chi ha concluso un ciclo di studio deve avere le seguenti conoscenze, attitudini e capacità: a. disporre delle basi scientifiche necessarie a predisporre provvedimenti pre- ventivi, diagnostici, terapeutici, palliativi e riabilitativi; b. comprendere i principi e i metodi della ricerca scientifica; c. saper riconoscere e valutare i fattori di salvaguardia della salute e tenerne conto nella propria attività professionale; d. saper consigliare, accompagnare e assistere i pazienti in collaborazione con membri di altre professioni;

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e. essere in grado di analizzare le informazioni mediche e i risultati della ricer- ca, di valutare criticamente le relative conclusioni e di applicarle nella pro- pria attività professionale; f. saper trarre insegnamento dalla collaborazione interdisciplinare con i mem- bri di altre professioni; g. conoscere le basi legali del sistema svizzero di protezione sociale e del setto- re della sanità e saperle applicare nella propria attività professionale; h. essere in grado di valutare l’efficacia, la pertinenza e l’economicità delle proprie prestazioni e agire di conseguenza; i. capire le relazioni tra l’economia pubblica, da un lato, e il settore della sanità e le sue diverse strutture di assistenza, dall’altro. 2 Chi ha concluso un ciclo di studio deve essere in grado di applicare tali conoscen- ze, attitudini e capacità nella propria attività professionale e di completarle in per- manenza.

Art. 7 Sviluppo delle competenze sociali e della personalità I programmi di formazione favoriscono lo sviluppo delle competenze sociali e della personalità degli studenti in modo da poter affrontare le future esigenze professio- nali. In particolare, devono consentire agli studenti di: a. riconoscere e rispettare i limiti dell’attività medica, come pure i propri punti forti e deboli; b. cogliere la dimensione etica della loro attività professionale e assumere le proprie responsabilità nei confronti dell’individuo, della società e dell’am- biente; c. imparare a rispettare, nell’ambito delle cure, il diritto di autodeterminazione dei pazienti.

Sezione 2: Obiettivi specifici della formazione

Art. 8 Medicina umana, odontoiatria e chiropratica Chi ha concluso gli studi di medicina umana, di odontoiatria o di chiropratica deve: a. conoscere le strutture e i meccanismi funzionali di base del corpo umano rilevanti ai fini dell’esercizio della professione, dal livello molecolare fino all’intero organismo, in tutte le sue fasi di sviluppo e a tutti gli stadi, dallo stato di buona salute alla malattia; b. padroneggiare, nel proprio campo professionale, la diagnosi e la cura delle turbe della salute e delle malattie frequenti o che necessitano di un tratta- mento urgente; c. essere capace di impiegare i medicamenti in modo professionale, ecologico ed economico;

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d. riconoscere i quadri clinici rilevanti per i settori professionali affini e adat- tare il proprio modo di procedere alle problematiche superiori; e. essere in grado di riassumere e comunicare i reperti e la loro interpretazione; f. capire i problemi di salute nel loro insieme e saperne individuare in partico- lare i fattori e le ripercussioni di natura fisica, psichica, sociale, giuridica, economica, culturale ed ecologica, nonché tenerne conto nella soluzione dei problemi di salute a livello sia individuale sia collettivo; g. comprendere i pazienti nella loro individualità e nel loro contesto sociale e tener conto delle loro esigenze e di quelle dei loro congiunti; h. adoperarsi a favore della salute umana prestando la propria consulenza e adottando i necessari provvedimenti preventivi e di promozione della salute nel proprio campo professionale; i. rispettare la dignità e l’autonomia dell’essere umano, conoscere i fondamenti dell’etica, avere dimestichezza con i problemi etici relativi al proprio campo professionale e, nella sua attività professionale e scientifica, lasciarsi guidare da principi etici volti al bene dell’essere umano.

Art. 9 Farmacia Chi ha concluso gli studi di farmacia deve: a. conoscere e capire segnatamente le basi scientifiche relative alla prepara- zione, alla dispensazione, allo smercio, alla documentazione e all’elimi- nazione di medicamenti e sostanze ausiliarie farmaceutiche, nonché le cor- rispondenti prescrizioni legali; b. capire le interazioni tra i medicamenti e il loro ambiente; c. disporre di conoscenze approfondite sull’impiego, gli effetti, l’applicazione e i rischi legati ai medicamenti e ai dispositivi medici importanti; d. conoscere le principali terapie non medicamentose per l’essere umano e l’animale; e. essere in grado di prestare consulenza farmaceutica ai membri di altre pro- fessioni sanitarie e contribuire con loro a consigliare i pazienti su questioni sanitarie; f. assumere compiti finalizzati alla promozione e alla salvaguardia della salute come pure alla prevenzione delle malattie; g. rispettare la dignità e l’autonomia dell’essere umano, conoscere i fondamenti dell’etica, avere dimestichezza con le problematiche etiche in campo medi- co, in particolare con la terapia medicamentosa e, nella propria attività pro- fessionale e scientifica, lasciarsi guidare da principi etici volti al bene del- l’essere umano.

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Art. 10 Veterinaria Chi ha concluso gli studi di veterinaria deve: a. conoscere le strutture e i meccanismi funzionali di base dell’organismo ani- male rilevanti ai fini dell’esercizio della professione, dal livello molecolare fino all’intero organismo, in tutte le sue fasi di sviluppo e a tutti gli stadi, dallo stato di buona salute alla malattia; b. avere conoscenze di base concernenti il comportamento di animali sani e malati, come pure le loro esigenze in materia di detenzione, foraggiamento e trattamento e sapere come le carenze si ripercuotono sul benessere e sul ren- dimento dell’animale; c. padroneggiare, nel proprio campo professionale, la diagnosi e la cura delle turbe della salute e delle malattie frequenti o che necessitano di un tratta- mento urgente; d. disporre di conoscenze di base in materia di genetica, zootecnia e produzio- ne animale e comprendere gli effetti di predisposizioni ereditarie e di metodi di produzione sul benessere e sul rendimento dell’animale; e. avere dimestichezza con le basi legali e i compiti dello Stato nel settore vete- rinario, in particolare con le metodologie in materia di sorveglianza e di lotta contro le epizoozie, incluse le malattie trasmissibili tra esseri umani e ani- mali, con il controllo delle derrate alimentari di origine animale e con i prin- cipi della protezione degli animali; f. essere in grado di utilizzare gli agenti terapeutici in modo professionale, economico ed ecologicamente sostenibile; g. essere in grado di riassumere e comunicare i reperti e la loro interpretazione; h. rispettare la dignità della creatura, conoscere i rapporti di tensione fra le diverse esigenze dell’animale, dell’essere umano, della società e dell’am- biente ed essere disposto e in grado di applicare il proprio sapere con respon- sabilità.

Art. 11 Obiettivi per altre professioni mediche Qualora siano istituiti diplomi federali per altre professioni ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2, il Consiglio federale ne definisce gli obiettivi della formazione.

Sezione 3: Esame federale e diplomi

Art. 12 Ammissione

1 Le condizioni d’ammissione all’esame federale sono le seguenti:

a. essere titolari di una maturità federale o di una maturità riconosciuta dal diritto federale o di un diploma di un’università cantonale, di un politecnico federale o di una scuola universitaria professionale; e

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b. aver concluso un ciclo di studio accreditato conformemente alla presente legge. 2 Se in Svizzera non è offerta una formazione relativa a una professione medica di cui all’articolo 2, è ammesso all’esame federale chi: a. può far valere un determinato numero di punti di credito formativo ottenuti frequentando un ciclo di studio di una scuola universitaria svizzera accre- ditata conformemente alla presente legge; e b. ha concluso in una scuola universitaria estera un ciclo di studio che figura nell’elenco stabilito dal Dipartimento federale dell’interno (Dipartimento) (art. 33).

3 Dopo aver consultato la Commissione delle professioni mediche e la Conferenza

universitaria svizzera (Conferenza universitaria), il Consiglio federale determina il numero di punti di credito formativo di cui al capoverso 2 lettera a.

Art. 13 Regolamento d’esame 1 Dopo aver consultato la Commissione delle professioni mediche e le scuole univer- sitarie, il Consiglio federale determina in un regolamento d’esame: a. il contenuto dell’esame; b. la procedura d’esame; c. le tasse d’esame e le indennità versate agli esperti.

2 Dopo aver consultato la Commissione delle professioni mediche, il Consiglio

federale nomina le commissioni d’esame cui compete lo svolgimento degli esami e conferisce loro i mandati necessari.

Art. 14 Esame federale

1 La formazione universitaria si conclude con l’esame federale.

2 L’esame federale deve consentire di verificare se gli studenti:

a. dispongono delle conoscenze specialistiche, delle attitudini e delle capacità, come pure delle modalità di comportamento e della competenza sociale necessarie all’esercizio della professione medica prescelta; e b. presentano i requisiti per il necessario perfezionamento professionale.

Art. 15 Riconoscimento di diplomi esteri 1 Sono riconosciuti i diplomi esteri la cui equivalenza con un diploma federale è prevista in un accordo sul riconoscimento reciproco concluso con gli Stati interessati e i cui titolari padroneggiano una lingua nazionale della Svizzera. 2 Il diploma estero riconosciuto produce in Svizzera gli stessi effetti di un diploma federale.

3 Il riconoscimento è di competenza della Commissione delle professioni mediche.

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4 Qualora non riconosca il diploma estero, la Commissione delle professioni medi- che stabilisce le condizioni per l’ottenimento del diploma federale.

Art. 16 Competenza delle scuole universitarie Le scuole universitarie disciplinano i cicli di studio finalizzati all’ottenimento di un diploma federale in funzione dei criteri di accreditamento e degli obiettivi della presente legge.

Capitolo 4: Perfezionamento Sezione 1: Obiettivi e durata

Art. 17 Obiettivi 1 Il perfezionamento ha lo scopo di estendere e approfondire le conoscenze, le atti- tudini, le capacità, le modalità di comportamento e la competenza sociale acquisite nel corso della formazione universitaria in modo che le persone che ne hanno fruito siano in grado di esercitare sotto la propria responsabilità l’attività professionale nel ramo prescelto.

2 Il perfezionamento deve conferire in particolare la capacità di:

a. emettere diagnosi sicure e prescrivere o eseguire le terapie adeguate; b. rispettare la dignità dell’essere umano nella cura dei pazienti e nei contatti con i loro congiunti; c. accompagnare i pazienti sino alla fine dell’esistenza; d. agire autonomamente in situazioni d’emergenza; e. prendere provvedimenti atti a tutelare e promuovere la salute, come pure a prevenire turbe della salute; f. impiegare economicamente i mezzi a disposizione; g. collaborare con i colleghi in Svizzera e all’estero, con i membri di altre pro- fessioni sanitarie e con le competenti autorità sanitarie; h. aggiornarsi nel corso dell’intera durata della propria attività professionale.

Art. 18 Durata

1 Il perfezionamento dura da un minimo di due anni a un massimo di sei.

2 In caso di perfezionamento a tempo parziale, la durata si protrae proporzional- mente. 3 Dopo aver consultato la Commissione delle professioni mediche, il Consiglio fede- rale determina la durata del perfezionamento per i diversi titoli di perfezionamento relativi alle professioni mediche universitarie. Anziché stabilirne la durata, può determinare l’entità del perfezionamento; in particolare può fissare il numero di punti di credito di perfezionamento richiesti.

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Sezione 2: Ammissione

Art. 19 1 Può seguire un ciclo di perfezionamento accreditato chi è titolare di un diploma federale corrispondente.

2 Non sussiste alcun diritto a un posto di perfezionamento.

3 L’accesso al perfezionamento non dev’essere subordinato all’appartenenza a

un’associazione professionale.

Sezione 3: Rilascio di titoli di perfezionamento e riconoscimento di titoli di perfezionamento esteri

Art. 20 Rilascio di titoli di perfezionamento L’organizzazione responsabile di un ciclo di perfezionamento accreditato rilascia il corrispondente titolo federale di perfezionamento.

Art. 21 Riconoscimento di titoli di perfezionamento esteri 1 Sono riconosciuti i titoli di perfezionamento esteri la cui equivalenza con un titolo federale di perfezionamento è prevista in un accordo sul riconoscimento reciproco concluso con gli Stati interessati e i cui titolari padroneggiano una lingua nazionale della Svizzera. 2 Il titolo di perfezionamento estero riconosciuto produce in Svizzera gli stessi effetti del titolo federale di perfezionamento corrispondente. 3 Il riconoscimento dei titoli di perfezionamento esteri è di competenza della Com- missione delle professioni mediche. 4 Qualora non riconosca il titolo di perfezionamento estero, la Commissione delle professioni mediche, sentite le organizzazioni responsabili del perfezionamento, sta- bilisce le condizioni per l’ottenimento del corrispondente titolo federale di perfe- zionamento.

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Capitolo 5: Accreditamento di cicli di formazione e di perfezionamento e riconoscimento di cicli di studio esteri Sezione 1: Principio

Art. 22 Scopo e oggetto dell’accreditamento 1 Scopo dell’accreditamento è verificare se i cicli di formazione e di perfezionamen- to consentono alle persone che li frequentano di raggiungere gli obiettivi stabiliti nella presente legge. 2 L’accreditamento comprende il controllo di qualità delle strutture, dei processi e dei risultati.

Art. 23 Obbligo d’accreditamento 1 I cicli di studio finalizzati all’ottenimento di un diploma federale devono essere accreditati conformemente alla legge dell’8 ottobre 19993 sull’aiuto alle università (LAU) e alla presente legge. 2 I cicli di perfezionamento finalizzati all’ottenimento di un titolo federale di per- fezionamento devono essere accreditati conformemente alla presente legge.

Sezione 2: Criteri di accreditamento

Art. 24 Cicli di studio 1 Un ciclo di studio finalizzato all’ottenimento di un diploma federale è accreditato se risponde, oltre che ai criteri di accreditamento secondo la LAU4, ai criteri seguenti: a. consente agli studenti di raggiungere gli obiettivi di formazione relativi alla professione medica universitaria prescelta; b. abilita gli studenti a seguire un perfezionamento. 2 Dopo aver consultato la Conferenza universitaria, il Consiglio federale può fissare speciali criteri di accreditamento concernenti l’impostazione dei cicli di studio e il sistema di valutazione degli studenti, qualora siffatto provvedimento sia indispen- sabile per la preparazione all’esame federale.

3 RS 414.20 4 RS 414.20

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Art. 25 Cicli di perfezionamento 1 Un ciclo di perfezionamento finalizzato all’ottenimento di un titolo federale di perfezionamento è accreditato se: a. si svolge sotto la responsabilità di un’organizzazione professionale a carat- tere nazionale o di un’altra organizzazione idonea (organizzazione respon- sabile); b. consente alle persone che lo frequentano di raggiungere gli obiettivi di per- fezionamento secondo la presente legge; c. è aperto a persone provenienti da tutta la Svizzera; d. è impostato sulla formazione universitaria; e. consente di accertare se le persone che lo frequentano hanno raggiunto gli obiettivi di cui all’articolo 17; f. include sia una formazione pratica sia un insegnamento teorico; g. garantisce che il perfezionamento si svolga sotto la responsabilità di una per- sona in possesso del titolo federale di perfezionamento corrispondente; h. si svolge in centri autorizzati a questo scopo dall’organizzazione responsa- bile; i. richiede dalle persone che lo frequentano collaborazione personale e assun- zione di responsabilità; j. l’organizzazione responsabile dispone di un’istanza indipendente e impar- ziale incaricata di statuire sui ricorsi delle persone che lo frequentano o dei centri di perfezionamento, secondo una procedura equa, almeno nei casi di cui all’articolo 55.

2 Dopo aver consultato la Commissione delle professioni mediche e le organizza-

zioni responsabili, il Consiglio federale può emanare disposizioni che concretizzano il criterio di accreditamento di cui al capoverso 1 lettera b. 3 Per ciascuna professione medica universitaria, un’unica organizzazione è respon- sabile per tutti i cicli di perfezionamento previsti.

Sezione 3: Procedura di accreditamento

Art. 26 Domanda e autovalutazione 1 La scuola universitaria o l’organizzazione responsabile di un ciclo di perfeziona- mento presenta la domanda di accreditamento all’istanza di accreditamento (art. 47). 2 La domanda dev’essere corredata di un rapporto atto a dimostrare che i criteri di accreditamento sono soddisfatti.

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Art. 27 Valutazione esterna 1 L’organo di accreditamento (art. 48) istituisce commissioni peritali incaricate di verificare i cicli di studio e di perfezionamento. 2 Le commissioni peritali sono composte di specialisti svizzeri ed esteri riconosciuti.

3 Esse completano con indagini proprie il rapporto di autovalutazione dei richiedenti.

4 Esse sottopongono all’organo di accreditamento una proposta di accreditamento

motivata.

5 L’organo di accreditamento può, dopo aver consultato la Commissione delle pro-

fessioni mediche: a. rinviare la proposta di accreditamento alla commissione peritale per ulteriore elaborazione; b. trattare esso stesso la proposta della commissione peritale e, all’occorrenza, trasmetterla per decisione all’istanza di accreditamento con una proposta e un rapporto supplementari.

Art. 28 Decisione di accreditamento 1 L’istanza di accreditamento statuisce sulle proposte dopo aver consultato la Com- missione delle professioni mediche.

2 Essa può vincolare l’accreditamento a oneri.

Art. 29 Periodo di validità L’accreditamento è valido per sette anni al massimo.

Art. 30 Oneri e revoca 1 Se l’accreditamento è vincolato a oneri, l’ente o organizzazione responsabile del ciclo di studio o di perfezionamento deve dimostrare, entro il termine stabilito nella decisione di accreditamento, che gli oneri sono adempiuti.

2 Incaso di adempimento parziale degli oneri, l’istanza di accreditamento può

imporre nuovi oneri. 3 Se gli oneri non sono adempiuti e l’inadempienza pregiudica gravemente il rispetto dei criteri di accreditamento, l’istanza di accreditamento può revocare l’accredita- mento su proposta dell’organo di accreditamento.

Art. 31 Modifica di un ciclo di studio o di perfezionamento accreditato 1 Ogni modifica sostanziale del contenuto o dell’impostazione di un ciclo di studio o di perfezionamento accreditato dev’essere comunicata all’istanza di accreditamento competente. 2 Se la modifica è contraria ai criteri di accreditamento, l’istanza di accreditamento competente può imporre oneri.

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Art. 32 Finanziamento dell’accreditamento 1 Le spese d’accreditamento dei cicli di studio sono finanziate conformemente alla convenzione del 14 dicembre 20005 tra la Confederazione e i Cantoni universitari sulla cooperazione nel settore universitario. 2 L’accreditamento dei cicli di perfezionamento è finanziato mediante emolumenti.

Sezione 4: Elenco dei cicli di studio esteri riconosciuti

Art. 33 1 Il Dipartimento allestisce, mediante ordinanza, un elenco dei cicli di studio in chi- ropratica riconosciuti, offerti da scuole universitarie estere. 2I cicli di studio in chiropratica di scuole universitarie estere sono inseriti nell’elenco se sono stati accreditati secondo una procedura che garantisce che la formazione risponde ai requisiti di qualità stabiliti nella presente legge. 3 Il Consiglio federale disciplina il controllo periodico dei cicli di studio ricono- sciuti.

Capitolo 6: Esercizio della professione e aggiornamento

Art. 34 Obbligo d’autorizzazione Il libero esercizio di una professione medica universitaria è subordinato all’otteni- mento di un’autorizzazione del Cantone sul cui territorio è esercitata.

Art. 35 Obbligo di annunciarsi 1 I cittadini stranieri che, in virtù di un trattato internazionale, possono esercitare liberamente, senza autorizzazione, una professione medica universitaria in Svizzera durante un periodo non superiore a 90 giorni per anno civile devono annunciarsi presso l’autorità cantonale competente. Il Consiglio federale determina, conforme- mente alle disposizioni del trattato internazionale, quali certificati queste persone devono presentare. 2 I titolari di un’autorizzazione cantonale possono esercitare liberamente la propria professione medica in un altro Cantone durante un periodo non superiore a 90 giorni per anno civile, senza essere tenuti a chiedere un’autorizzazione di tale Cantone. Le restrizioni e gli oneri legati alla loro autorizzazione si applicano pure a tale attività. Queste persone devono annunciarsi presso l’autorità cantonale competente.

5 RS 414.205

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3 I fornitori di prestazioni di cui ai capoversi 1 e 2 non possono esercitare libera- mente la propria professione prima che la competente autorità cantonale abbia con- fermato l’adempimento delle condizioni corrispondenti e l’annuncio sia stato iscritto nel registro.

Art. 36 Condizioni d’autorizzazione 1 L’autorizzazione al libero esercizio della professione è rilasciata se il richiedente:

a. è titolare di un diploma federale corrispondente; b. è degno di fiducia e offre la garanzia, dal profilo psicofisico, di un esercizio ineccepibile della professione. 2 Chi intende esercitare liberamente la professione di medico o chiropratico neces- sita inoltre di un titolo federale di perfezionamento.

3 Dopo aver consultato la Commissione delle professioni mediche, il Consiglio

federale prevede che le persone titolari di un diploma o di un titolo di per- fezionamento rilasciato da uno Stato con cui la Svizzera non ha concluso un accordo sul riconoscimento reciproco possano esercitare liberamente la professione se il loro diploma o il loro titolo di perfezionamento equivale a un diploma federale o a un titolo federale di perfezionamento. La condizione è che tali persone: a. insegnino nell’ambito di un ciclo di studio o di perfezionamento accreditato e esercitino liberamente la professione nell’ospedale in cui insegnano; o b. esercitino liberamente la professione in una regione di cui è provata la copertura insufficiente in materia di assistenza medica.

Art. 37 Restrizioni dell’autorizzazione e oneri I Cantoni possono prevedere che l’autorizzazione al libero esercizio della profes- sione sia vincolata a determinate restrizioni di natura tecnica, temporale o geogra- fica, oppure a oneri, se tali restrizioni o oneri risultano da atti normativi della Confe- derazione oppure se ciò è necessario per garantire un’assistenza medica affidabile e di qualità elevata.

Art. 38 Revoca dell’autorizzazione L’autorizzazione è revocata se le sue condizioni non sono più adempiute o se emer- gono fatti in base ai quali essa avrebbe dovuto essere rifiutata.

Art. 39 Designazione della professione Dopo aver consultato la Commissione delle professioni mediche, il Consiglio fede- rale disciplina le modalità di utilizzazione dei diplomi federali e dei titoli federali di perfezionamento nella designazione della professione.

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Art. 40 Obblighi professionali Chi esercita liberamente una professione medica universitaria deve osservare i seguenti obblighi professionali: a. esercitare la professione in modo accurato e coscienzioso; deve altresì rispet- tare i limiti delle competenze acquisite nell’ambito della formazione, del perfezionamento e dell’aggiornamento; b. approfondire, estendere e migliorare le proprie conoscenze, attitudini e capa- cità professionali grazie all’aggiornamento permanente; c. tutelare i diritti dei pazienti; d. praticare esclusivamente una pubblicità oggettiva e corrispondente all’inte- resse generale, non ingannevole né invadente; e. tutelare, nel collaborare con membri di altre professioni sanitarie, esclusiva- mente gli interessi dei pazienti e operare indipendentemente da vantaggi finanziari; f. osservare il segreto professionale conformemente alle prescrizioni pertinenti; g. prestare assistenza in casi di urgenza e partecipare ai servizi di emergenza conformemente alle prescrizioni cantonali; h. concludere un’assicurazione di responsabilità civile professionale commisu- rata al genere e all’entità dei rischi connessi alla sua attività o fornire una garanzia equivalente.

Art. 41 Autorità cantonale di vigilanza 1 Ogni Cantone designa un’autorità incaricata di vigilare sulle persone che eserci- tano liberamente una professione medica universitaria sul territorio cantonale. 2 Tale autorità di vigilanza prende le misure necessarie a fare osservare gli obblighi professionali.

Art. 42 Assistenza amministrativa Le autorità giudiziarie e amministrative annunciano senza indugio all’autorità di vigilanza del proprio Cantone i fatti che potrebbero costituire una violazione degli obblighi professionali.

Art. 43 Misure disciplinari 1 In caso di violazione degli obblighi professionali, delle prescrizioni della presente legge o delle sue disposizioni d’esecuzione, l’autorità di vigilanza può ordinare le seguenti misure disciplinari: a. un avvertimento; b. un ammonimento; c. una multa fino a 20 000 franchi;

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d. un divieto di libero esercizio della professione per sei anni al massimo (divieto temporaneo); e. un divieto definitivo di libero esercizio della professione per l’intero campo d’attività o per una parte di esso. 2 Per la violazione degli obblighi professionali di cui all’articolo 40 lettera b possono essere pronunciate soltanto misure disciplinari conformemente al capoverso 1 let- tere a–c. 3 La multa e il divieto di libero esercizio della professione possono essere cumulati.

4 L’autorità di vigilanza può imporre restrizioni all’autorizzazione al libero esercizio della professione durante il procedimento disciplinare, vincolarla a oneri o sospen- derla.

Art. 44 Procedura disciplinare in un altro Cantone 1 L’autorità di vigilanza di un Cantone che avvia un procedimento disciplinare con- tro una persona che esercita una professione medica in virtù di un’autorizzazione rilasciata da un altro Cantone ne informa l’autorità di vigilanza del Cantone in que- stione. 2 Se intende pronunciare un divieto di libero esercizio della professione, essa con- sulta l’autorità di vigilanza del Cantone che ha rilasciato l’autorizzazione.

Art. 45 Effetti del divieto di libero esercizio della professione 1 Il divieto di libero esercizio della professione si applica sull’intero territorio sviz- zero.

2 Esso invalida ogni autorizzazione al libero esercizio della professione.

Art. 46 Prescrizione 1 Il perseguimento disciplinare si prescrive in due anni a decorrere dalla data in cui l’autorità di vigilanza ha avuto conoscenza dei fatti contestati. 2 Ogni atto d’inchiesta o atto processuale intrapreso dall’autorità di vigilanza, dal- l’autorità di perseguimento penale o da un tribunale in merito ai fatti contestati interrompe il termine di prescrizione. 3 Il perseguimento disciplinare si prescrive in ogni caso in dieci anni a decorrere dai fatti contestati. 4 Qualora la violazione degli obblighi professionali costituisca reato, è applicabile il termine di prescrizione più lungo previsto dal diritto penale. 5 L’autorità di vigilanza può anche prendere in considerazione fatti caduti in pre- scrizione qualora si tratti di valutare i rischi per la salute pubblica dovuti a una per- sona oggetto di un procedimento disciplinare.

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Capitolo 7: Organizzazione Sezione 1: Accreditamento

Art. 47 Istanza di accreditamento 1 Competente per l’accreditamento di cicli di studio finalizzati all’ottenimento di un diploma federale è un’istanza indipendente dall’ente responsabile dell’istituto di formazione. I suoi membri sono nominati dal Consiglio federale su proposta della Conferenza universitaria. 2 L’istanza competente per l’accreditamento di cicli di perfezionamento finalizzati all’ottenimento di un titolo federale di perfezionamento è il Dipartimento.

Art. 48 Organo di accreditamento

1 Competente per l’esame delle domande di accreditamento presentate da scuole

universitarie è l’organo di accreditamento e di garanzia della qualità di cui all’arti- colo 7 LAU6 o, su proposta del richiedente rivolta all’istanza di accreditamento, un’istituzione d’accreditamento internazionalmente riconosciuta. 2 Il Consiglio federale designa l’organo incaricato di esaminare le domande di accre- ditamento presentate dall’organizzazione responsabile di un ciclo di perfeziona- mento. Esso può, nel quadro della Convenzione del 14 dicembre 20007 tra la Confe- derazione e i Cantoni universitari sulla cooperazione nel settore universitario, delegare tale compito all’organo di accreditamento e di garanzia della qualità di cui all’articolo 7 LAU.

Sezione 2: Commissione delle professioni mediche

Art. 49 Composizione e organizzazione 1 Il Consiglio federale istituisce una Commissione delle professioni mediche e ne nomina i membri.

2 Esso fa in modo che vi siano rappresentati adeguatamente la Confederazione, i

Cantoni, le scuole universitarie e le cerchie professionali interessate.

3 La Commissione delle professioni mediche si compone di una direzione e delle

sezioni «Formazione» e «Perfezionamento». Dispone inoltre di un segretariato. 4 Essa emana un regolamento interno; vi disciplina in particolare la procedura per le sue decisioni. Il regolamento dev’essere sottoposto per approvazione al Diparti- mento.

6 RS 414.20 7 RS 414.205

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Art. 50 Compiti

1 La Commissione delle professioni mediche ha le seguenti attribuzioni e compe-

tenze: a.8 prestare consulenza all’organo di accreditamento, al Consiglio federale, al Dipartimento, alla Conferenza universitaria e all’istanza indipendente di accreditamento di cui all’articolo 47 capoverso 1 in materia di formazione e perfezionamento; b. formulare il suo parere in merito a proposte di accreditamento nei settori del- la formazione e del perfezionamento; c.9 rendere conto regolarmente al Dipartimento, alla Conferenza universitaria e all’istanza indipendente di accreditamento di cui all’articolo 47 capoverso 1; d. decidere in merito al riconoscimento di diplomi e titoli di perfezionamento esteri; e. vigilare sugli esami federali; f. proporre agli enti competenti misure atte a migliorare la qualità della for- mazione o del perfezionamento.

2 La Commissione può trattare dati personali, per quanto necessario all’adempi-

mento dei suoi compiti.

Sezione 3: Registro

Art. 51 Competenza, scopo e contenuto

1 Il Dipartimento tiene un registro delle professioni mediche universitarie.

2 Il registro ha lo scopo d’informare e tutelare i pazienti, di garantire la qualità, di fornire dati statistici, di allestire la demografia medica e d’informare i servizi esteri. È inoltre inteso a semplificare le procedure necessarie per il rilascio dell’autorizza- zione all’esercizio della professione. 3 Il registro contiene i dati necessari a raggiungere lo scopo di cui al capoverso 2. Vi rientrano anche dati personali degni di particolare protezione ai sensi dell’articolo 3 lettera c della legge federale del 19 giugno 199210 sulla protezione dei dati. 4 Il registro deve inoltre contenere in particolare le informazioni di cui i Cantoni e gli organi federali abbisognano per l’esecuzione della legge federale del 18 marzo

199411 sull’assicurazione malattie.

5 Il Consiglio federale emana disposizioni dettagliate sui dati personali contenuti nel registro e sulle relative modalità di trattamento.

8 Rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl – RS 171.10). 9 Rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl – RS 171.10). 10 RS 235.1 11 RS 832.10

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Legge sulle professioni mediche RU 2007

Art. 52 Obbligo di notifica

1 Le autorità cantonali competenti notificano senza indugio al Dipartimento ogni

rilascio, rifiuto o modifica di un’autorizzazione al libero esercizio della professione, in particolare qualsiasi restrizione all’esercizio della professione, come pure qual- siasi misura disciplinare.

2 Le organizzazioni responsabili di un ciclo di perfezionamento notificano ogni

rilascio di titoli federali di perfezionamento.

Art. 53 Comunicazione dei dati

1 I dati contenuti nel registro sono consultabili in rete.

2 I dati relativi a misure disciplinari, a restrizioni abolite, come pure ai motivi di revoca o rifiuto di un’autorizzazione di cui all’articolo 38 sono a disposizione esclu- sivamente delle autorità competenti per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio della professione. Tutti gli altri dati sono accessibili pubblicamente.

Art. 54 Cancellazione ed eliminazione di iscrizioni nel registro 1 Gli avvertimenti, gli ammonimenti e le multe sono annullati nel registro con la menzione «cancellato» cinque anni dopo essere stati pronunciati. 2 Il divieto temporaneo di libero esercizio della professione è annullato nel registro con la menzione «cancellato» dieci anni dopo la sua soppressione. 3 L’iscrizione di restrizioni è eliminata nel registro cinque anni dopo la loro soppres- sione. 4 Tutte le iscrizioni relative a una persona sono eliminate nel registro non appena quest’ultima ha compiuto l’80° anno di età o un’autorità ne annuncia il decesso. I dati, anonimizzati, possono in seguito essere utilizzati a fini statistici.

Capitolo 8: Rimedi giuridici e disposizioni penali Sezione 1: Rimedi giuridici

Art. 55 Decisioni delle organizzazioni responsabili di cicli di perfezionamento Le organizzazioni responsabili di cicli di perfezionamento accreditati emettono decisioni formali secondo la legge federale del 20 dicembre 196812 sulla procedura amministrativa in merito: a. alla computabilità di periodi di perfezionamento; b. all’ammissione all’esame finale; c. al superamento dell’esame finale;

12 RS 172.021

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d. al rilascio di titoli di perfezionamento; e. al riconoscimento di centri di perfezionamento.

Art. 56 Modalità di consultazione dei documenti d’esame Per garantire la segretezza delle domande degli esami medici, può essere rifiutata la consegna dei documenti d’esame, vietata la copiatura o riproduzione di esemplari e limitata la durata della consultazione.

Art. 57 Rimedi giuridici per decisioni di accreditamento di cicli di studio 1 Le decisioni dell’istanza indipendente di accreditamento di cui all’articolo 47 capoverso 1 in materia di accreditamento di cicli di studio possono essere impugnate dinanzi a un’istanza di arbitrato. La Convenzione del 14 dicembre 200013 tra la Confederazione e i Cantoni universitari sulla cooperazione nel settore universitario disciplina l’organizzazione di tale istanza di arbitrato.14

2 Le decisioni dell’istanza di arbitrato possono essere impugnate con ricorso al

Tribunale federale.

Sezione 2: Disposizioni penali

Art. 58 Chiunque: a. si fregia di un diploma o di un titolo di perfezionamento di cui alla presente legge senza averlo ottenuto regolarmente; b. utilizza una denominazione che induce a credere erroneamente che egli abbia concluso una formazione o un ciclo di perfezionamento di cui alla presente legge, è punito con la multa.

Capitolo 9: Disposizioni finali Sezione 1: Vigilanza e esecuzione

Art. 59 Vigilanza Al Consiglio federale compete la vigilanza sull’esecuzione della presente legge.

13 RS 414.205 14 Rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl – RS 171.10).

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Art. 60 Esecuzione Il Consiglio federale emana le prescrizioni esecutive.

Sezione 2: Diritto previgente, abrogazione

Art. 61 La legge federale del 19 dicembre 187715 sulla libera circolazione del personale medico è abrogata.

Sezione 3: Disposizioni transitorie

Art. 62 Applicazione ai cicli di studio 1 Le regolamentazioni concernenti i cicli di studio sono adeguate alla presente legge in modo che le nuove prescrizioni possano essere applicate agli studenti del primo anno al più tardi due anni dopo l’entrata in vigore della presente legge. 2 Il Consiglio federale adegua i regolamenti d’esame al più tardi un anno dopo l’en- trata in vigore della presente legge. Tali regolamenti si applicano agli studenti che frequentano i nuovi cicli di studio. 3 I compiti del Comitato direttore ai sensi del diritto anteriore sono assunti dalla Commissione delle professioni mediche; quelli dei presidenti locali, dai presidenti delle commissioni d’esame. 4 Gli esami federali secondo il diritto anteriore si svolgono ancora per tre anni dopo l’entrata in vigore della presente legge. Gli esami del primo, del secondo, del terzo e del quarto anno di studi che le scuole universitarie organizzano durante questo periodo transitorio sono considerati esami federali. 5 In medicina umana, odontoiatria, farmacia e veterinaria il primo esame federale secondo la presente legge si svolge quattro anni dopo l’entrata in vigore della pre- sente legge. 6 In chiropratica, il primo esame federale secondo la presente legge si svolge un anno dopo l’entrata in vigore della presente legge.

Art. 63 Accreditamento di cicli di studio dopo l’entrata in vigore della presente legge 1 I cicli di studio di scuole universitarie che, prima dell’entrata in vigore della pre- sente legge, erano già finalizzati al conseguimento di un diploma federale in una professione medica sono considerati accreditati.

2 Tale accreditamento vale per cinque anni.

15 CS 4 295; RU 2000 1891, 2002 701, 2006 2196

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Art. 64 Accreditamento di cicli di perfezionamento dopo l’entrata in vigore della presente legge 1 I cicli di perfezionamento finalizzati al conseguimento di un titolo federale di perfezionamento devono ottenere un accreditamento secondo le nuove disposizioni entro quattro anni dall’entrata in vigore della presente legge. 2 Il ciclo di perfezionamento in chiropratica è considerato accreditato per un periodo di quattro anni a partire dall’entrata in vigore della presente legge.

Art. 65 Titoli federali di perfezionamento 1 I titolari di un diploma federale in medicina che il 1° giugno 2002 erano in pos- sesso di un’autorizzazione cantonale al libero esercizio della professione rimangono autorizzati a esercitare liberamente la professione su tutto il territorio svizzero senza alcun titolo federale di perfezionamento. Coloro che prima di tale data non avevano ottenuto un titolo di perfezionamento ricevono un titolo corrispondente al loro perfezionamento pratico e teorico.

2 Il Consiglio federale disciplina i particolari.

Art. 66 Chiropratici 1 Le persone che, al momento dell’entrata in vigore della presente legge, sono in possesso di un’autorizzazione cantonale al libero esercizio della professione di chi- ropratico rimangono autorizzate a esercitare liberamente la professione su tutto il territorio svizzero senza titolo federale di perfezionamento o diploma federale. 2 Qualora faccia uso della competenza attribuitagli nell’articolo 2 capoverso 2, il Consiglio federale disciplinerà anche lo statuto delle persone che hanno già eserci- tato la professione che entra a far parte delle professioni sottoposte alla presente legge.

Art. 67 Misure disciplinari 1 Le misure disciplinari previste nell’articolo 43 non si applicano ai fatti verificatisi prima dell’entrata in vigore della presente legge. 2 Un divieto temporaneo o definitivo di libero esercizio della professione in ragione di una violazione degli obblighi professionali di cui all’articolo 40 lettera a verifi- catasi prima dell’entrata in vigore della presente legge può essere pronunciato se motivi di tutela della salute pubblica lo richiedono assolutamente.

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Sezione 4: Referendum ed entrata in vigore

Art. 68

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 23 giugno 2006 Consiglio degli Stati, 23 giugno 2006 Il presidente: Claude Janiak Il presidente: Rolf Büttiker Il segretario: Ueli Anliker Il segretario: Christoph Lanz

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 12 ottobre 2006.16 2 La presente legge entra in vigore il 1° settembre 2007, ad eccezione degli arti- coli 35 e 51–54.

3 Gli articoli 35 e 51–54 entrano in vigore il 1° settembre 2008.

27 giugno 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

16 FF 2006 5283

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