AS 2007 4441
Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP 2)
Modifica del 5 settembre 2007
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 18 aprile 19841 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità è modificata come segue:
Art. 12 lett. d ed e Sull’avere di vecchiaia si corrisponde un interesse minimo: d. per il periodo a partire dal 1° gennaio 2005 fino al 31 dicembre 2007: del 2,5 per cento al minimo; e. per il periodo a partire dal 1° gennaio 2008: del 2,75 per cento al minimo.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2008.
5 settembre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 831.441.1
2007-1679 4441
Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità. O RU 2007
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